Riflessioni sulla Costituzione e funzione notarile
Il notaio con il suo ruolo pubblico, ed in quanto tale come parte dello Stato si trova nella sua attività a svolgere un ruolo di prevenzione e di custode dei precetti costituzionali nell’ambito dello svolgimento della autonomia privata.
Sicuramente si trova quindi a doversi confrontare con l’art. 41 della Costituzione.
Ora, una disamina dell’art. 41 della Costituzione, che regola i rapporti fra iniziativa economica privata ed interesse pubblica è potenzialmente amplissima.
Facendo una prima sommaria ricerca sulle banche dati si trova sono massimate oltre 3000 pronunce giurisprudenziali che richiamano al loro interno l’articolo 41 della Costituzione.
Mi limiterò quindi a brevissimi cenni su tre punti.
Il primo è il ruolo dell’interprete nel definire il contenuto e l’ambito applicativo dell’articolo 41 della Costituzione.
L’art. 41 della Costituzione nella sua versione originaria disponeva:
«L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
Il testo attuale modificato nel 2022 dalla legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, che ha modificato anche l’art. 9 della costituzione inserendovi un terzo comma, prevede:
«[I] L'iniziativa economica privata è libera.
[II] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
[III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
La modifica del secondo e del terzo comma con l’inserimento del danno alla salute ed all’ambiente nell’art. 41 era già stata anticipata in via giurisprudenziale da molti anni.
Ricordiamo.
Corte costituzionale, 22 giugno 1983, n. 184
È manifestamente infondata – in riferimento all'articolo 41 cost. – la questione di legittimità costituzionale degli articolo 15 penultimo comma e 21, comma 1, l. 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui, in caso di revoca dell'autorizzazione agli scarichi, configurano necessariamente come reato la prosecuzione dell'attività industriale, non potendosi ritenere in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni rilevanti costituzionalmente (come la protezione dell'ambiente).
Corte costituzionale, 16 marzo 1990, n. 127
È infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 674 c.p. e 2 n. 7 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sollevata in riferimento agli articolo 32 comma 1, e 41 commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentirebbero al titolare di un impianto di non adottare la migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni inquinanti allorché questo comporti costi eccessivi per l'azienda (la Corte ha emesso una sentenza interpretativa di rigetto, sostenendo la costituzionalità delle norme impugnate solo allorché queste vengano interpretate, in linea con le direttive comunitarie, nel senso che il limite del costo eccessivo può venire in causa soltanto quando comunque sia rispettato quello indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute e dell'ambiente in cui l'uomo vive).
Corte costituzionale, 30 luglio 1993, n. 365
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 3, l. 10 maggio 1976, n. 319 (“Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”), sollevata, in riferimento agli articolo 4 e 41 Cost., sul rilievo che non sarebbe possibile l'installazione di impianti di depurazione e che, comunque, detto limite, per l'evoluzione della tecnica del settore, non sarebbe più razionale e idoneo a soddisfare l'interesse generale della tutela delle acque dall'inquinamento (la Corte, in motivazione, ha tra l'altro rilevato che la concreta disciplina del diritto al lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale può dettare limiti e tutela di interessi pubblici e di valori primari, quale è la tutela, costituzionalmente garantita, dell'ambiente e della salute dei cittadini, e che l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti, quali appunto quelli dell'ambiente e della salute, non è in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica
Cassazione civile sez. III, 19 giugno 1996, n. 5650
La tutela dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua fonte genetica nell'articolo 18, l. 8 luglio 1986, n. 349 ma direttamente nella Costituzione, attraverso il combinato disposto degli articoli 2, 3, 9, 41 e 42, e tramite il collegamento all'articolo 2043 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087
Nell'ordinamento giuridico italiano la protezione dell'ambiente, bene che assurge a valore primario e assoluto, è imposta dai precetti costituzionali di cui agli articolo 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost., mentre l'articolo 18, l. 8 luglio 1986, n. 349 ha funzione solo ricognitiva; pertanto, la configurabilità dell'ambiente come bene giuridico e il diritto al pieno risarcimento per la sua lesione in capo agli enti pubblici territoriali non trova la sua fonte genetica in tale legge, bensì nella Carta costituzionale considerata come diritto vigente e vivente nonché della norma generale dell'articolo 2043 c.c.
Corte costituzionale, 3 giugno 1998, n. 196
Non è fondata la q.l.c. degli articolo 29 l. reg. Friuli Venezia Giulia, 14 giugno 1996, n. 22 e 16 comma 4 l. reg. Friuli Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, in quanto il divieto di smaltimento nelle discariche regionali di rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni fino all'approvazione dei piani regionali per lo smaltimento va inserito nel quadro normativo e giurisprudenziale statale e regionale, che è volto a limitare la circolazione dei rifiuti per la tutela di ambiente e salute, e così inquadrato non viola l'articolo 116 Cost., rientrando nei limiti della potestà legislativa regionale, né contrasta con gli articolo 3 e 41 Cost., poiché si giustifica in quanto nel bilanciamento tra libertà d'impresa e tutela di ambiente e salute persegue ragionevolmente la seconda, apportando alla prima restrizioni fondate sull'utilità sociale, così come ragionevolmente giustificato dall'esigenza di evitare la moltiplicazione delle discariche è il carattere generale del divieto fino alla pianificazione regionale.
Lo stesso Servizio studi del Senato in un suo dossier 405/3 in occasione della riforma del 2022 cita espressamente alcune sentenze.
Corte costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85
È inammissibile, per genericità ed assenza di motivazione, la q.l.c. degli articolo 1 e 3, l. 24 dicembre 2012, n. 231 (recte degli articolo 1 e 3, d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, come conv., con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, l. n. 231 del 2012), nella parte in cui prevedono che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l'interesse strategico nazionale con decreto del presidente del consiglio dei ministri e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a trentasei mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro preventivo degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con un'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili ed indicano l'impianto siderurgico Ilva di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale, in riferimento agli articolo 25 comma 1, 27 comma 1 e 117 comma 1 Cost.
Corte costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85
Non sono fondate, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, comma 2, 24, comma 1, 32, 41, comma 2, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 Cost., le q.l.c. dell'articolo 1, d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, conv., con modif., in l. 24 dicembre 2012, n. 231. Premesso che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, e premesso altresì che la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona, la disposizione censurata – la quale prevede che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l'interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con una autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame.
Corte costituzionale, 23 marzo 2018, n. 58
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articolo 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 112 della Costituzione, l' articolo 3 del d.l. 4 luglio 2015, n. 92 (“Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”) nonché gli articolo 1, comma 2, e 21-octies della l. 6 agosto 2015, n. 132 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 , recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”).
Sono incostituzionali gli articolo 3 d.l. 4 luglio 2015, n. 92 e 1, comma 2, e 21-octies d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 , nella parte in cui prevedono che la prosecuzione dell'attività d'impresa è subordinata esclusivamente alla predisposizione unilaterale, entro trenta giorni, di un "piano", anche provvisorio, ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell'autorità giudiziaria, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, in totale assenza della richiesta di misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di riferimento a specifiche disposizioni delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro o ad altri modelli organizzativi e di prevenzione.
Voglio poi rammentare qualche decisione di cui deve tenere conto il notaio nello svolgimento della sua attività.
Noi troviamo pronunce con riferimenti all’art. 41 della Costituzione in un ambito amplissimo incluso quello di natura processuale.
Si fa riferimento all’art. 41 della Costituzione per la rilevabilità di ufficio, ad esempio, delle nullità di protezione o per i casi di abuso di dipendenza economica. o la competenza del giudice ordinario nella richiesta di risarcimento danni per cambiamento climatico.
Cassazione civile, sez. I, 25 agosto 2025, n. 23843
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE, come una “species” del più ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (articolo 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (articolo 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo.
Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2022, n. 30885
La nullità della clausola con cui si realizzi un abuso di dipendenza economica, sancita dall' articolo 9 l. n. 192 del 1998 , è rilevabile d'ufficio e, pertanto, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che, in sede di legittimità, lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre – a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità – anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità.
Cassazione civile, sez. un., 21 luglio 2025, n. 20381
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'economia e della Cassa depositi e prestiti SpA per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex articolo 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c. , conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli articolo 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli articolo 9, terzo comma 3, e 41, secondo e terzo comma, Cost. , come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Quindi il notaio ha l’obbligo di segnalare al cliente gli eventuali contrasti fra l’atto che gli viene sottoposto e l’art. 41 della Costituzione.
Nel fare questa valutazione di compatibilità può essere utile rammentare il principio posto dalla sentenza della Corte Costituzionale, 23 novembre 2021, n. 218
Il limite insuperabile alle restrizioni della libertà di iniziativa economica privata sta nell'arbitrarietà e nell'incongruenza – e quindi nell'irragionevolezza – delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale. Non è infatti configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, comma 2, Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. La libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. – da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea – può essere limitata in nome della tutela della concorrenza, la quale, in quanto funzionale al libero esplicarsi dell'attività di impresa, trova nella medesima previsione il suo fondamento costituzionale. La libera iniziativa economica e i limiti al suo esercizio devono costituire oggetto, nel quadro della garanzia offerta dall'art. 41 Cost. – considerato sia nel suo primo comma, espressamente individuato dal rimettente come parametro di legittimità costituzionale, sia nei due commi successivi che, della invocata libertà, definiscono portata e limiti di una complessa operazione di bilanciamento. In essa vengono in evidenza, per un verso, il contesto sociale ed economico di riferimento e le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, e, per altro verso, le legittime aspettative degli operatori, in particolare quando essi abbiano dato avvio, sulla base di investimenti e di programmi, a un'attività imprenditoriale in corso di svolgimento. Al riguardo, uno degli aspetti caratterizzanti della libertà di iniziativa economica è costituito dalla possibilità di scelta spettante all'imprenditore: scelta dell'attività da svolgere, delle modalità di reperimento dei capitali, delle forme di organizzazione della stessa attività, dei sistemi di gestione di quest'ultima e delle tipologie di corrispettivo. Pertanto, la libertà d'impresa non può subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe nel caso di un completo sacrificio della facoltà dell'imprenditore di compiere le scelte organizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attività d'impresa. La garanzia posta nel primo comma dell'art. 41 Cost., nell'ambito circoscritto dai successivi due capoversi, riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento; poiché ogni limite posto all'autonomia contrattuale in materia commerciale si risolve in un limite all'iniziativa economica, esso è legittimo solo se preordinato al raggiungimento degli scopi previsti o consentiti dalla Costituzione.
Nell’enorme variabilità delle fattispecie che possono capitare ne ricordo due una in materia di cessione di azienda e l’altra di interpretazione del contratto.
Cassazione civile, sez. lav., 29 agosto 2025, n. 24205
La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi di continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele, quali la previsione della responsabilità solidale di cedente e cessionario per i debiti nei confronti dei dipendenti o l'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell' articolo 41 Cost.
Cassazione civile sez. II, 18 marzo 2025, n. 7205
In tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti; ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti è diretto a verificare essenzialmente il suo mancato contrasto con l'utilità sociale dell'iniziativa economica privata, garantita dall' articolo 41, comma 2, Cost. , e non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto lecito l'accordo, poiché sussistente una finalità di utilità sociale meritevole di tutela, avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso del diritto di gestire impianti sportivi di proprietà del Comune).
Concludo con un accenno alle pronunce relative all’art. 41 della Costituzione che vedono interessata direttamente la figura del notaio.
Se guardiamo alle pronunce in cui sono presenti sia uno specifico riferimento alla figura del l notaio sia all’articolo 41 della Costituzione, queste sono solo una decina e tutte non particolarmente rilevanti.
Si possono dividere in due categorie.
La prima riguarda pronunce sulla disciplina della professione notarile.
Corte costituzionale, 31 gennaio 2019, n. 13
È inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente (nella specie, Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto parte processuale e non giudice), la q.l.c. dell'articolo 93-ter, comma 1-bis, l. 16 febbraio 1913, n. 89 , come introdotto dall' articolo 1, comma 495, lett. c, l. 27 dicembre 2017, n. 205 , nella parte in cui prevede che agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare nei confronti dei notai non si applichino, ai sensi dell' articolo 8, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287 , le disposizioni in materia di tutela della concorrenza, in riferimento agli articolo 3, 41 e, in relazione all' articolo 106, par. 2, TFUE , 117, comma 1, Cost.
Tar Roma Lazio, sez. I, 1 aprile 2016, n. 3986
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 commi 1, 2 e 3, l. n. 27 del 2012, per contrasto con gli articolo 3, 41 e 97 Cost., atteso che l'aumento straordinario delle sedi notarili determina l'ampliamento delle sedi in tutto in territorio nazionale (sicché non c'è violazione dell'articolo 3 Cost.), non impedisce alcuna iniziativa economica specifica e, generando una maggiore concorrenzialità, determina un assestamento del rapporto domanda – offerta nel senso più confacente ad una competitività dell'intero settore pubblico in questione (sicché deve escludersi anche la violazione degli articolo 41 e 97 Cost.).
La seconda riguarda la mancanza di legittimazione del notaio a sollevare questioni di costituzionalità
Corte costituzionale, 13 febbraio 2003, n. 52
È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da soggetto non legittimato (nella specie, notaio), la q.l.c. dell'articolo 790 c.c., nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservarsi la costituzione a proprio favore di una prestazione non pecuniaria di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita, a carico del donatario, tale da non assorbire l'intero valore del bene donato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 41 cost.
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'articolo 790 c.c., nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservare a proprio favore la facoltà – non trasmissibile agli eredi – di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo, sollevata, in riferimento agli articolo 2, 3 e 41 cost., da un notaio chiamato a redigere un atto pubblico di donazione, a norma dell'articolo 782 c.c., condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale ed ammettere quindi la proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale, è la connotazione decisoria della funzione espletata, che nella funzione notarile è assente, non rilevando a tale fine la circostanza che il notaio debba decidere se procedere o non procedere al rogito di un atto, trattandosi di una normale valutazione circa la legittimità della prestazione che gli è richiesta e non del contenuto della funzione medesima, mentre le considerazioni del notaio rimettente circa le difficoltà nelle quali verserebbe il soggetto privato, interessato ad adire la Corte per sottoporre ad essa il dubbio di costituzionalità su norme limitative dell'autonomia negoziale, si risolvono in critiche di merito alla scelta contenuta nella l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, che ha escluso l'azione diretta.
Quindi il notaio non può sollevare una questione di legittimità costituzionale.
Né può fare un rinvio pregiudiziale alla Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis
Articolo 363-bis - Rinvio pregiudiziale
«Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti».
Mi domandavo però dato il ruolo del notaio non sarebbe forse opportuno riconoscergli delle prerogative fino ad oggi riservata alla Magistratura?
Forse non la possibilità di investire la Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme.
Mi domandavo però se non fosse possibile immaginare l’introduzione di una norma che preveda la possibilità del notaio di fare un rinvio pregiudiziale alla Cassazione formulando un quesito in diritto ove non ci siano state ancora pronunce della Cassazione, si ponga ai fini della redazione dell’atto una questione di grande difficoltà interpretativa e sia prevedibile che la questione controversa riguarderà molti altri atti di futura stipulazione
In fondo prevenire è meglio che reprimere.
