Giuffré Editore

L'organizzazione delle fondazioni del Terzo settore - Bozza di Statuto della "Fondazione ..."

Marco Maltoni

Notaio in Forlì


Statuto 

della “Fondazione …"


 ART. 1 

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 …

costituita una Fondazione denominata “Fondazione … ".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione …. ETS”.


ART. 2

 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in …, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.


ART. 3 

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:


ELENCO MATERIE DELL’ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO

………………….

………………….


ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. 

4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.


ART. 5
PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto: 

A) dal fondo di dotazione: 

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad Euro …. e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di      quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.


ART. 6 

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo settore. 

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. 

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.


ART. 7 

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in: 

— Fondatori;

— Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali. 


ART. 8
FONDATORI

8.1 Sono Fondatori …


ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire “Partecipanti”, le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica. 

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. 

9.3 L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.


ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. 

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

— apertura di procedure di liquidazione; 

— fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell’art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.


ART. 11
ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione: 

— il Consiglio d’Indirizzo; 

— l’Assemblea di Partecipazione;

— il Consiglio di Amministrazione;

— l’Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti. 

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa. 


ART. 12
CONSIGLIO D’INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d’Indirizzo è composto dai Fondatori. 

12.2 Il Consiglio d’Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare: 

— approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; 

— approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; 

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

— nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

— nomina, determinandone il compenso, l’organo di controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti; 

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;

— delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza “dell’assemblea”. 

12.4 Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 

12.5 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. 

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. 

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. 


ART. 13
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. 

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 


ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno.

14.2 L’Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 

14.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. 

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. 

14.6 Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. 


ART. 15
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 


ART. 16
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

4 (quattro) dal Consiglio d’Indirizzo ai sensi dell’art.26 quarto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

2 (due) dai Partecipanti, ai sensi dell’art. 26 quarto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

1 (uno) dall’ente …. (ETS o ente senza scopo di lucri), ai sensi dell’art. 26 quinto comma, come richiamato dall’art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all’approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. 

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. 

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. 

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. 

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione: 

— predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo; 

— predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d’Indirizzo per l'approvazione;

— delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

— predispone il bilancio di esercizio;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; 

— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico. 

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i membri. 

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. 

16.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. 

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.


ART. 17
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d’Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. 

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. 

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.


ART. 18
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. 

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell’art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.


ART. 19
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore. 


ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.