Giuffré Editore

Il regime patrimoniale nelle coppie con elementi di internazionalità

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato



1. L’ambito di applicazione dei regolamenti europei in materia di regime patrimoniale dei coniugi e dei partner

La nuova disciplina di diritto internazionale privato in materia di regime patrimoniale dei coniugi e dei partner è attualmente contenuta nei regolamenti (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104[[1]], che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate[[2]].

Trattasi, tuttavia, di normativa la cui applicazione risulta limitata sia da un punto di vista territoriale, sia sotto il profilo temporale.

Quanto all’ambito territoriale, i regolamenti (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104 vincolano soltanto alcuni Paesi dell’Unione europea, e cioè gli Stati che partecipano a tale cooperazione rafforzata: tali sono Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia, cui si è successivamente aggiunto Cipro.

Ciò significa che  i due regolamenti costituiscono la nuovo disciplina di diritto internazionale privato dei predetti Stati in materia di regime patrimoniale dei coniugi e dei partner, mentre gli Stati membri diversi da quelli menzionati (e, quindi, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria) continueranno ad applicare le rispettive regole di diritto internazionale privato, il che potrebbe dar luogo ad un conflitto tra ordinamenti, che invece non si potrà più verificare tra i Paesi cui i regolamenti si applicano[[3]].

La limitazione territoriale dell’ambito di applicazione dei regolamenti ai soli Paesi che vi hanno aderito sta a significare che ai fini della disciplina in essi contenuta gli Stati europei che non vi hanno aderito devono considerarsi quali Stati terzi e, quindi, quali Stati che in materia di regimi patrimoniali potrebbero adottare criteri di collegamento diversi da quelli contenuti nei regolamenti.

Ciò non significa, però, che l’operatore giuridico italiano, in presenza di coppie con elementi di internazionalità, non debba comunque applicare la disciplina dei regolamenti ove il collegamento riguardi uno Stato terzo o uno Stato dell’Unione Europea che non vi abbia aderito: occorre, infatti, tenere presente che i regg. 1103 e 1104 del 2016 contengono una disciplina di carattere universale, che in quanto tale è destinata a trovare applicazione anche quando vengano in considerazione matrimoni o unioni registrate riguardanti persone che siano cittadini di uno Stato terzo o che risiedano in uno Stato terzo.

L’art. 20 di entrambi i regolamenti afferma, infatti, il principio dell’universalità dello stesso, prevedendo che «La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».

Conseguentemente, per i matrimoni e le unioni celebrati a partire dal 29 gennaio 2019 e, in ogni caso, a prescindere dalla data di celebrazione del matrimonio o dell’unione, per la designazione della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali, dovranno essere disapplicate le regole di conflitto contenute nella l. 31 maggio 1995, n. 218 in materia di legge regolatrice del regime patrimoniale[[4]].

Si è, infatti, correttamente affermato che «il rilevato carattere di universalità delle norme comunitarie in discorso comporta che esse sono destinate a sostituirsi ratione temporis alle corrispondenti disposizioni italiane, in virtù del generale principio di supremazia del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale»[[5]].

Particolarmente rilevante risulta, invece, la limitazione dell’applicazione dei nuovi regolamenti europei sul piano temporale.

Il comma 3 dell’art. 69 di entrambi i regolamenti stabilisce, infatti, che le disposizioni sulla legge applicabile contenute nel capo III di ciascun regolamento (e quindi, gli artt. 20-35 reg. 2016/1103 e 2016/1104) sono applicabili solo:

  • ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale a far data dal 29 gennaio 2019;
  • ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata a far data dal 29 gennaio 2019.

Quindi, le regole di conflitto ivi previste troveranno applicazione ai matrimoni e alle unioni posti in essere a partire da tale data e – indipendentemente dalla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell’unione – agli accordi di scelta della legge applicabile stipulati a decorrere da tale data.

Ciò significa che anche dopo la data del 29 gennaio 2019, per i matrimoni e le unioni celebrati prima di tale data, al fine di stabilire la legge del regime patrimoniale dei coniugi o delle parti dell’unione, le regole di conflitto da applicare saranno quelle contenute negli artt. 30 e 32-ter della legge 31 maggio 1995, n. 218[[6]].

La disciplina contenuta nei regolamenti, oltre ad avere carattere universale (nel senso, in precedenza precisato, che le disposizioni contenute nei regolamenti sono destinate a trovare applicazione anche quando vengano in considerazione regimi patrimoniali riguardanti persone che non siano cittadini dell’Unione europea o che risiedano in Stati terzi), ha anche carattere unitario: l’art. 21 sancisce, infatti, l’unità della legge applicabile, in base alla quale la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi o agli effetti patrimoniali di un'unione registrata ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

Infine, nell’ottica di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici dei coniugi e dei partner, i regolamenti 1103 e 1104 del 2016, a differenza di quanto previsto nella nostra attuale disciplina di diritto internazionale privato, presentano la caratteristica di escludere l’operare del rinvio: ai sensi, infatti, dell’art. 32 di ciascun regolamento, qualora la regola di conflitto sancisce l'applicazione della legge di uno Stato, essa si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Ciò significa che quando, per effetto dei criteri di collegamento, dovesse trovare applicazione la legge straniera, non occorrerà mai prendere in considerazione le norme di conflitto dell’ordinamento straniero, bensì si dovrà procedere a un’immediata verifica del regime patrimoniale estero applicabile in via generale.

Si esclude, dunque, il rinvio, a differenza di quanto avviene facendo applicazione degli artt. 29 e 30 e 32-ter della legge n. 218 del 1995, per i quali vale il disposto dell’art. 13 (quando «è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana»[[7]]), salvo che la legge straniera risulti applicabile sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate (art. 13, comma 2, lett. a, l. n. 218 del 1995).


2. I criteri di collegamento nei regolamenti europei

Tanto il reg. 1103, quanto il reg. 1104, attribuiscono prevalenza, nell’individuazione della legge regolatrice del regime patrimoniale, alla volontà dei coniugi o partner attraverso la professio iuris, riconoscendo la possibilità, per costoro, di scegliere tra la legge dello Stato di cittadinanza o di residenza abituale di almeno uno dei due al momento della conclusione dell’accordo o, ancora, per le unioni registrate, dello Stato di celebrazione della stessa (si tratta delle medesime opzioni consentite dagli artt. 30, comma 1, e 32-ter, comma 4, della legge n. 218 del 1995)[[8]].

Non sono date ulteriori alternative. Si sottolinea, così, in dottrina, come, in ossequio al principio dell'unità della legge applicabile, non sia possibile scegliere la legge del luogo di situazione dei beni immobili, come è invece ammesso dall'art. 6, ultimo comma, della Convenzione dell'Aja del 13 marzo 1978[[9]].

In mancanza di un accordo dei coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è, ai sensi dell’art. 26, la legge dello Stato: a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio; b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio; c) della legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

Il primo criterio, e cioè quello della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio costituisce un capovolgimento della prospettiva rispetto alle previsioni contenute nella legge n. 218 del 1995 che viceversa attribuiscono il primato al criterio della cittadinanza comune e solo in subordine evocano il criterio fattuale della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

Il regolamento (UE) 2016/1103 non definisce, peraltro, il concetto di prima residenza abituale comune. Secondo parte della dottrina, le caratteristiche e il modo di funzionamento di tale criterio potrebbero essere ricavati dalla cospicua giurisprudenza della Corte di giustizia, sia pur riferita ad altri ambiti applicativi: la nozione di residenza abituale si articolerebbe, quindi, in un duplice momento oggettivo o fattuale o quantitativo, rappresentato dalla durata temporale della permanenza; e quello qualitativo, costituito dalla natura e dalle caratteristiche del soggiorno[[10]].

Sul piano applicativo, l’adozione del criterio della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio potrebbe frustrare l’esigenza di cristallizzare le regole di conflitto al momento della conclusione del matrimonio nell’ipotesi in cui, al momento della celebrazione del matrimonio, manchi una residenza comune e questa sia fissata in un momento successivo, anche dopo un notevole lasso di tempo[[11]].

Occorre, infatti, considerare che possono, in concreto, darsi tre eventualità: la prima è che la coppia abbia già una residenza comune, fissata anteriormente alla celebrazione del matrimonio o alla registrazione dell’unione; è, altresì, possibile che la coppia inizi a coabitare stabilmente dal giorno del matrimonio o della registrazione dell’unione; infine, è possibile che la coppia stabilisca una residenza comune in un arco temporale successivo alla celebrazione del matrimonio.

Mentre nelle prime due ipotesi non v’è dubbio che sin dal momento della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione trovi applicazione il predetto criterio della residenza abituale comune[[12]], laddove la coppia stabilisca una residenza comune in un arco temporale successivo alla celebrazione del matrimonio non eccessivamente breve, si potrebbe generare una scissione temporale in cui sono destinati a operare differenti criteri di collegamento.

Per il periodo iniziale, infatti, non essendovi alcuna residenza comune, non possono che operare i criteri residuali della cittadinanza comune e, in mancanza, del collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio. Una volta stabilita, invece, una residenza comune che presenti le caratteristiche dell’abitualità, verrebbe in rilievo il diverso criterio della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio[[13]].

Si dia il caso di due coniugi, entrambi francesi, che non avevano originariamente residenza abituale comune né effettuato una scelta. Il criterio applicabile è quello della cittadinanza comune e, quindi, viene in rilievo la legge francese. Se tali coniugi dopo alcuni anni dal matrimonio stabiliscono per la prima volta una residenza abituale comune in Germania, da tale momento il regime patrimoniale risulta regolato dalla legge tedesca. Pertanto, la legge inizialmente determinata come applicabile sulla base dei criteri subordinati (cittadinanza, collegamento più stretto) cede il passo, a seguito della sua istituzione, in un momento successivo al matrimonio, a quella della prima residenza abituale comune.

Si tratta di una soluzione – che per l’esempio prospettato comporta un mutamento della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, dalla legge francese a quella tedesca – imposta dal tenore complessivo della disciplina, che lascia comunque alcuni dubbi in ordine alla stabilità dei criteri di collegamento. Ciò tenuto conto, soprattutto, dell’auspicio espresso nel considerando 46 del reg. 1103, secondo cui «Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti».

Va comunque escluso che questo mutamento, dipendente da elementi fattuali e non da una scelta espressa, possa produrre effetti retroattivi[[14]].

In mancanza della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio, opera l’ulteriore criterio della cittadinanza comune, in assenza del quale – o in presenza di più cittadinanze comuni al momento della conclusione del matrimonio – vale, in ulteriore subordine, il criterio residuale della legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

Si rileva in dottrina come l'impiego di tale criterio di collegamento sia giustamente posposto alla cittadinanza comune dei coniugi a causa del margine di incertezza nell'individuazione della legge regolatrice che lo accompagna[[15]], tanto che si sottolinea, per questa ipotesi, l’opportunità di ricorrere alla professio iuris[[16]].

Si ritiene che il criterio del collegamento più stretto, pur formalmente distinto da quello della prevalente localizzazione della vita matrimoniale, a cui fanno ricorso gli articoli 29 e 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, coincida con quest'ultimo nella sostanza, identiche dovendosi ritenere le circostanze di fatto da prendere in considerazione per la sua concretizzazione[[17]].

Si sottolinea come, a tal fine, possano assumere rilevanza il luogo di adempimento degli obblighi inerenti al rapporto matrimoniale avendo a riferimento il nucleo familiare complessivamente considerato e l’attuazione dell’indirizzo di vita comune. Potrà altresì rilevare la localizzazione dei figli minori e maggiorenni, la localizzazione dei beni della famiglia rispetto alla cui gestione si realizzi una collaborazione dei coniugi. Più in generale, potrà tenersi conto del luogo di prevalente assolvimento del dovere di collaborazione e di governo della famiglia, incluso il dovere di assistenza, nonché dell’opera eventualmente prestata per il buon andamento dell’attività imprenditoriale familiare e della contribuzione ai bisogni della famiglia[[18]]. Peraltro, lo stesso considerando 49 stabilisce espressamente che «In applicazione dell'ultimo criterio, si dovrebbe tener conto di tutte le circostanze e dovrebbe essere chiaro che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio».


3. Rassegna di casi pratici

1) Indonesia – Regime Patrimoniale – legge applicabile e regime legale

Quesito n. 114-2025/A del 19 giugno 2025

Fattispecie. Un cittadino italiano si sposa nel 2022 con una cittadina indonesiana e la coppia fissa la propria residenza abituale in Indonesia.

Quesito. Si chiede quale sia il regime patrimoniale dei coniugi.

Risposta. Trattandosi di matrimonio celebrato a far data dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104, che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, viene in rilievo la disciplina in esso contenuta, in quanto l’art. 20 dello stesso afferma il principio dell’universalità del regolamento, prevedendo che «La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».

Il reg. 1104/2016 ha, quindi, carattere universale ed è destinato a trovare applicazione anche quando vengano in considerazione regimi patrimoniali riguardanti persone che non siano cittadini dell’Unione europea; conseguentemente, per i matrimoni celebrati a partire dal 29 gennaio 2019 e, in ogni caso, a prescindere dalla data di celebrazione del matrimonio, per la designazione della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali, dovranno essere disapplicate le regole di conflitto contenute nella l. 31 maggio 1995, n. 218 in materia di legge regolatrice del regime patrimoniale.

Nel caso di specie – sulla base della formulazione del quesito – risulta pacifica l’applicazione dell’art. 26 reg. 1103/2016, nella parte in cui si prevede che la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio.

Trovano, quindi, applicazione le norme in tema di regime patrimoniale dei coniugi previste dalla legge indonesiana, senza tener conto di quelle di diritto internazionale privato vigenti in detto ordinamento contenute, per la materia dei rapporti tra coniugi, nella legge sul matrimonio del 1794 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Quest’ultima, nel disciplinare il regime legale degli acquisti dei coniugi, adotta quello della comunione dei beni.

I beni acquistati durante il matrimonio sono beni comuni, ad eccezione di quelli acquistati per successione e donazione, salvo diverso accordo fra le parti (Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain).

Per disporre dei beni comuni è necessario il consenso di entrambi i coniugi (Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya).

È, altresì, consentita la conclusione di convenzioni matrimoniali (Pasal 29 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga).

Il regime della comunione dei beni opera anche per i matrimoni islamici: ai sensi, infatti, dell’art. 97 della compilazione delle leggi islamiche, ogni coniuge ha diritto alla metà dei beni comuni (Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan).


2) USA (Utah) – Regime Patrimoniale – legge applicabile e regime legale

Quesito n. 58-2025/A del 14 maggio 2025

Fattispecie. Nel 2014 un cittadino Russo, di stato civile celibe, acquista un immobile in Italia. Oggi il predetto acquirente/attuale proprietario ha sia cittadinanza russa sia cittadinanza israeliana ed è residente in Israele. Ha contratto unione civile on-line con persona dello stesso sesso (ha fornito “Marriage License”) negli Stati Uniti, e in particolare nello Stato dello Utah il 25 aprile 2023. In base alle informazioni reperite, il matrimonio risulta registrato nei suoi Registri di Stato Civile. Oggi il proprietario vuole vendere l’immobile acquistato in Italia.

Quesito. Si chiede se l’acquisto compiuto anteriormente al matrimonio/unione civilesi bene personale.

Risposta. Poiché nella formulazione del quesito si allude all’esibizione di una “Marriage License”, la risposta verrà fornita con riferimento all’ipotesi che la coppia risulti unita da un vincolo di tipo matrimoniale. Si segnala, altresì, che nel quesito non sono indicati né l’eventuale esistenza di un luogo di prima residenza abituale comune dopo il matrimonio, né la cittadinanza dell’altro coniuge. Si forniranno, quindi, le indicazioni giuridiche concernenti le modalità di individuazione della legge regolatrice del regime patrimoniale dei coniugi, nonché quelle relative al regime patrimoniale esistente nello Stato dello Utah, con la precisazione che quest’ultimo troverà applicazione soltanto laddove i criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato applicabili al caso di specie dovessero condurre all’applicazione della legge di detto Stato.

Per i matrimoni celebrati a far data dal 29 gennaio 2019 trova applicazione il regolamento (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103, il quale contiene una disciplina di carattere universale, che in quanto tale è destinata a trovare applicazione anche quando vengano in considerazione matrimoni riguardanti persone che siano cittadini di uno Stato terzo o che risiedano in uno Stato terzo.

Per effetto dell’art. 20 del regolamento, la disciplina in esso contenuta ha carattere universale ed è destinata a trovare applicazione anche quando vengano in considerazione regimi patrimoniali riguardanti persone che non siano cittadini dell’Unione europea o che risiedano in Stati terzi; conseguentemente, per i matrimoni celebrati a partire dal 29 gennaio 2019 e, in ogni caso, a prescindere dalla data di celebrazione del matrimonio, per la designazione della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali, dovranno essere disapplicate le regole di conflitto contenute nella l. 31 maggio 1995, n. 218 in materia di legge regolatrice del regime patrimoniale.

Ciò posto, l’art. 26 reg. (CE) 1103/2016 individua tre criteri di collegamento successivi, prevedendo che, in mancanza di un accordo dei coniugi, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato: a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio; b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio; c) della legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

Resta, peraltro, ferma la possibilità per la coppia di effettuare la professio iuris, attribuendo, così, certezza all’individuazione della legge regolatrice degli effetti patrimoniali del matrimonio.

Indipendentemente dalla data di celebrazione del matrimonio, le dichiarazioni di scelta della legge regolatrice degli effetti patrimoniali del matrimonio effettuate a far data dal 29 gennaio 2019 sono disciplinate dal reg. 1103/2016, che all’art. 22 prevede che i coniugi e i nubendi (quindi, anche prima della celebrazione del matrimonio) hanno la facoltà di designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, scegliendo tra: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.

Ciò posto, se nel caso di specie i sopra descritti criteri di collegamento dovessero portare all’applicazione della legge dello Stato dello Utah (perché luogo della prima residenza abituale comune dopo il matrimonio; o perché – in assenza di prima residenza abituale comune dopo il matrimonio – legge dello stato di cittadinanza comune; o perché – in assenza di in assenza di prima residenza abituale comune dopo il matrimonio e di cittadinanza comune – legge dello stato che presenta il collegamento più stretto con la coppia; o perché legge scelta espresamente dalla coppia), il regime patrimoniale sarà regolato dalla legge di tale Stato.

È il caso di ricordare come gli USA siano un ordinamento plurilegislativo, nel quale ciascuno Stato adotta una propria legislazione in tema di matrimonio e rapporti patrimoniale dei coniugi.

La comunione “legale”, sia pure con peculiarità che ne distinguono la disciplina rispetto al modello francese, è stata, infatti, adottata in otto Stati (Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington), mentre negli altri vige, nella sostanza, un “non regime”, che esclude pertanto che sia configurabile una forma di comunione immediata, e che implica al contempo una sorta di irrilevanza della circostanza che l’acquirente sia coniugato al momento dell’acquisto, rinviandosi la tutela da accordare al consorte che vi abbia in vario modo contribuito al momento dello scioglimento del matrimonio (A. FUSARO, Diritto privato europeo, Padova, 2006, 74 ss.).

Non fa eccezione lo Stato dello Utah, ove gli effetti patrimoniali del matrimonio sono disciplinati nella Part 1 (Property Rights) del Chapter 3 (Rights and Obligations During Marriage) del Title 81 Utah Domestic Relations Code del Utah Code.

In particolare, la Section 81-3-102 stabilisce che un individuo coniugato ha la facoltà di concludere contratti, esperire azioni giudiziarie e ricevere atti di citazione come se non fosse coniugato (81-3-102. Married individual's right to contract, sue, and be sued. A married individual may contract, sue, or be sued, to the same extent and in the same manner as if the individual was unmarried).

Un contratto concluso con uno dei coniugi è valido come se fosse concluso con un individuo non coniugato (81-3-103.  Conveyances between spouses. A conveyance, transfer, or lien executed by an individual, to or in favor of the individual's spouse is valid to the same extent as between other persons).

Pertanto, non esiste una forma di comunione degli acquisti compiuti durante il matrimonio.

Tant’è che se uno dei coniugi, durante il matrimonio, acquisisce il possesso o il controllo dei beni dell’altro, quest’ultimo conserva il diritto di agire per recuperare la disponibilità di tali beni, con le stesse modalità e le stesse pretese che avrebbe qualora agisse verso un qualsiasi terzo (81-3-106.  Actions based on property rights. If a married individual obtains possession or control of property belonging to the individual's spouse before or after marriage, the owner of the property may maintain an action therefor, or for any right growing out of the same, in the same manner and to the same extent as if the individual was unmarried).

È, peraltro, prevista la facoltà per le parti di stipulare accordi prematrimoniali, i quali sono disciplinati nella Part 2 (Uniform Premarital Agreement Act) del Chapter 3 (Rights and Obligations During Marriage) del Title 81 Utah Domestic Relations Code del Utah Code).

Al momento della separazione, ciascun coniuge può chiedere al giudice un ordine restrittivo in merito al compimento di atti di disposizione dei beni immobili dell’altro (81-4-205.  Restraining disposal of property. (1) At the time of the filing of a petition described in Section 81-4-202, or at any time subsequent to the filing of the petition, a party may procure from the court, and file with the county recorder of any county in the state in which the other party may own real estate, an order enjoining and restraining the other party from disposing of or encumbering the real estate or any portion of the real estate. (2) The party shall describe the real estate with reasonable certainty in a filing described in Subsection (1). (3) From the time in which a party receives a court order described in Subsection (1), the party has a lien in favor of the party to the extent of any judgment that is rendered in an action under this part).

Con il divorzio, uno dei coniugi può ottenere un assegno di mantenimento, mentre dalle ricerche effettuate non sembra che lo Stato dello Utah adotti un sistema di equitable distribution che riconosca al giudice di provvedere, al momento dello scioglimento del matrimonio, a una forma di ripartizione dei beni acquistati dalla coppia.


3) Regno Unito – Separazione personale – legge applicabile e competenza

Quesito n. 89-2025/A del 10 giugno 2025

Fattispecie. Due cittadini italiani, tra loro sposati in Italia e residenti a Londra, intendono separarsi.

Quesito. Si chiede quale sia la legge applicabile e quale la giurisdizione competente.

Risposta. Ai sensi dell’art. 31 l. 31 maggio 1995, n. 218 «1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni. 2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale».

La norma è stata così riscritta dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 a decorrere dal 18 ottobre 2022 e, ai sensi dell’art. 35, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 149 del 2022, ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (sul tema, M.C. BARUFFI, La legge applicabile alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio: commento all’art. 29, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in Nuove leggi civ. comm., 2023, 1219 ss.).

Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano, pertanto, le disposizioni anteriormente vigenti e, quindi, le previsioni contenute nella previgente formulazione dell’art. 31 l. n. 218 del 1995, che individua la legge applicabile alla separazione personale e scioglimento del matrimonio nella legge nazionale dei coniugi e, in mancanza, in quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

Ove, poi, la separazione personale o il divorzio non sono previsti dalla legge straniera applicabile, ai sensi del previgente comma 2 dell’art. 31 l. n. 218 del 1995 trova applicazione la legge italiana.

Sennonché, anche rispetto ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023 i criteri contenuti nel previgente testo dell’art. 31 l. n. 218 del 1995 dovevano essere integrati con quelli contenuti nel reg. 1259/2010.

Ciò in quanto detto regolamento ha sempre avuto carattere universale, stante la previsione dell’art. 4, secondo cui la legge da esso designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante.

La disciplina in esso contenuta era, quindi, sin dall’origine destinata a trovare applicazione anche quando venivano in considerazione procedimenti di divorzio o separazione riguardanti persone che non fossero cittadini dell’Unione europea o che risiedessero in Stati terzi; conseguentemente, anche in passato dovevano essere disapplicate le regole di conflitto contenute nella l. 31 maggio 1995, n. 218 per l’individuazione della legge applicabile alla separazione personale e scioglimento del matrimonio (con l’adozione del reg. 1259/2010 l’ambito di applicazione dell’art. 31 l. n. 218 del 1995 è divenuto del tutto residuale e circoscritto ai soli procedimenti avviati prima della data di applicazione del regolamento, ossia prima del 21 giugno 2012; così I. VIARENGO, Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 605; ID., La legge applicabile al divorzio nel regolamento c.d. "Roma III", in A. CAGNAZZO – F. PREITE – V. TAGLIAFERRI (a cura di), Il nuovo diritto di famiglia, Milano, 2015, 804; A. ZANOBETTI, Divorzio all’europea. Il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 253; C. CAMPIGLIO, Prime applicazioni delle norme europee sui divorzi «internazionali», in Nuova giur. civ. comm., 2015, 176; C. RIMINI, Il divorzio internazionale: le fonti e il metodo, in Fam. dir., 2021, 108; F. FALCONI, Il regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nella recente prassi giurisprudenziale italiana, in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2018, 576).

Ai sensi dell’art. 5 reg. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.

Le diverse opzioni concesse ai coniugi presuppongono l’esistenza di un collegamento basato sul legame della residenza o della cittadinanza al fine di evitare che la scelta da parte dei coniugi possa riguardare una legge con la quale essi abbiano collegamenti scarsi o addirittura inesistenti: il considerando n. 16 sottolinea, infatti, come i coniugi dovrebbero poter scegliere la legge di un paese con cui hanno “un legame particolare” (P. DE CESARI, Diritto internazionale privato dell’Unione europea, Torino, 2011, 448).

Deve, peraltro, tenersi presente che il regolamento contempla pur sempre la riserva dell’ordine pubblico, che consente al giudice di non applicare il diritto straniero designato dalla norma di conflitto quando la sua applicazione sia manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro (F. POCAR, Osservazioni a margine della proposta di regolamento sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio, in S. BARIATTI (a cura di), La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, Milano, 2007277; I. VIARENGO, Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti, cit., 614).

Ai sensi dell’art. 5, par. 2, la scelta della legge applicabile può essere effettuata e modificata dai coniugi in qualsiasi momento, ma non oltre quello in cui è adita l’autorità giurisdizionale; ove, poi, la lex fori consente l’optio legis anche a processo iniziato, è sufficiente, ai sensi dell’art. 5, par. 3, che l’autorità giurisdizionale metta agli atti tale designazione in conformità al proprio diritto.

Quanto ai requisiti formali dell’accordo di scelta della legge applicabile ad opera delle parti, l’art. 7 reg. n. 1259/2010, dispone che l’accordo debba essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Alla forma scritta è equiparata qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo. Tuttavia, se la legge dello Stato membro di cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale richiede requisiti di forma ulteriori per la validità formale dell’accordo, questi devono essere rispettati. Nel caso in cui i coniugi siano abitualmente residenti in Stati membri partecipanti diversi, occorrerà rispettare gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla legge di uno dei due Stati. Qualora, infine, uno solo dei coniugi abbia la residenza abituale in uno Stato membro partecipante, dovranno essere applicati i requisiti di forma supplementari eventualmente fissati da quest’ultimo Stato.

Il rinvio ai requisiti formali previsti dalla legge dello Stato di residenza abituale si giustifica in ragione del fatto che tale legge è, di regola, quella che i coniugi sono più facilmente in grado di conoscere (G. BIAGIONI, sub artt. 5-7, in Nuove leggi civili commentate, 2011, 1490; P. FRANZINA, L’autonomia della volontà nel regolamento sui conflitti di leggi in materia di separazione e divorzio, in Riv. dir. int., 2011, 494).

In mancanza di scelta, l’art. 8 reg. 1259/2010 stabilisce che il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Il criterio della residenza abituale, tradizionalmente utilizzato in numerosi regolamenti dell'Unione europea in materia di diritto di famiglia, oltre che nelle convenzioni internazionali elaborate in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, è dunque quello ritenuto più idoneo a garantire l’applicazione di un diritto prossimo alla vita dei coniugi e all' ambiente sociale in cui essi sono effettivamente integrati (F. TROMBETTA PANIGADI, sub art. 8, in Codice della Famiglia e dei minori commentato, in onelegale.wolterskluwer.it). Esso presenta, altresì, il vantaggio di rivelare un intento di assimilazione dei coniugi stranieri nella realtà sociale dello Stato in cui essi vivono e di comportare nella maggior parte delle ipotesi l'applicazione delle norme materiali del giudice adito, riducendo così i casi di individuazione del contenuto di norme straniere (R. CLERICI, Il nuovo regolamento dell'Unione europea sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Fam. e dir., 2011, 1057).

Si segnala, infine, che ai sensi dell’art. 11 reg. 1259/2010, quando il regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

È, quindi, escluso l’operare dell’istituto del rinvio con la conseguenza che, in ragione del carattere universale del regolamento, quando è richiamata la legge di uno Stato terzo, non si dovrà tener conto delle regole di diritto internazionale privato vigenti in tale Stato (A. ZANOBETTI, Divorzio all’europea. Il regolamento UE n. 1259/2010 sulla legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e alla separazione personale, cit., 258).

Pertanto, la separazione è regolata, nel caso di specie, dalla legge britannica, indipendentemente dai criteri di collegamento operanti in tale Paese e salvo diverso accordo dei coniugi.

Quanto alla giurisdizione competente, l’art. 32 l. n. 218 del 1995 sancisce la sussistenza della giurisdizione italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 3 (quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio), anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Si è, tuttavia, rilevato come con l’entrata in vigore del reg. (CE) 27 novembre 2003 n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, l’ambito di applicazione dell’art. 32 l. n. 218 del 1995  sia divenuto residuale, in quanto risulta limitato ai casi in cui il convenuto non sia né cittadino di uno Stato membro (ad eccezione della Danimarca), né vi abbia la residenza abituale, in quanto opera il più generale principio del primato del diritto dell'Unione europea (R. BARATTA, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, 149; P. DE CESARI, Diritto internazionale privato dell'Unione europea, cit., 192; F. MOSCONI – C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Statuto personale e diritti reali, II, Milano, 2011, 134; I. QUEIROLO, Separazione, in Diritto internazionale privato, Milano, 2010, 448).

Considerazioni valevoli anche per il successivo regolamento 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, entrato in vigore il 22 luglio 2019, che ha abrogato, a decorrere dal 1° agosto 2022, il reg. 2201/2003 e che ricalca i criteri giurisdizionali del testo precedente sia per quel che riguarda la competenza generale che per la competenza residua (in tal senso Trib. Bergamo 21 settembre 2022, n. 2047).

Pertanto, anche al di fuori delle cause che presentano elementi di transnazionalità connessi a uno Stato membro, il reg. UE 2019/1111 viene in rilievo laddove il giudice adito dalle parti sia quello di uno Stato membro, che al fine di verificare la propria competenza dovrà fare riferimento in prima battuta al reg. UE 2019/1111, che prevale sulla normativa interna (C. PERARO, La litispendenza internazionale in materia matrimoniale, anche alla luce della “riforma Cartabia”, in Fam. e dir., 2024, 410 ss., spec. 411).

Per ciò che concerne, invece, i procedimenti relativi a cittadini di Stati terzi o a persone che risiedono in Stati terzi, la residua vigenza dell’art. 32 l. n. 218 del 1995 si giustifica in ragione del fatto che né il precedente reg. n. 2201/2003, né il successivo reg. 2019/1111/UE contengono una clausola di applicazione universale analoga a quella presente nel sopra citato reg. 1259/2010, trattandosi di regolamenti che si limitano a individuare l’autorità competente all’adozione delle misure in materia di rapporti familiari nei rapporti tra Stati membri, ma non individuano la legge ad esse applicabile.

In altri termini, mentre le norme in tema di diritto applicabile hanno portata universale, quelle «che concernono le fattispecie rientranti in quello che tradizionalmente viene considerato il diritto processuale civile internazionale investono i soli rapporti tra Stati membri» (F. SALERNO, L’impatto della procedura di interpretazione pregiudiziale sul diritto internazionale privato nazionale, in Riv. dir. int. priv. proc., 2023, 5 ss., spec. 8).

Ciò posto, la competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio è disciplinata negli artt. 3 e seguenti reg. 2019/1111/UE, che dettano norme relative alla competenza generale, domanda riconvenzionale, conversione della separazione personale in divorzio e competenza residua.

Ai sensi dell’art. 3, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova: i)  la residenza abituale dei coniugi, ii)  l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii)  la residenza abituale del convenuto, iv)  in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v)  la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi)   la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso. Sono, altresì, competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini.

Il che porterebbe, nel caso di specie, alla competenza del giudice italiano.

Ove, infine, le parti abbiano adito l’autorità di uno Stato terzo, che valuta la propria competenza sulla base delle norme cui essa è soggetta, troveranno poi applicazione le ulteriori norme contenute nella legge n. 218 del 1995 attraverso le quali viene riconosciuta la rilevanza, per il nostro ordinamento, delle sentenze emesse da un’autorità straniera, qualora ricorrano determinati presupposti.

A tal proposito, l’art. 64 l. n. 218 del 1995, in materia di riconoscimento di sentenze straniere, stabilisce quanto segue: «1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico».

Laddove, poi, un provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera riguardi rapporti di famiglia, viene in rilievo anche il successivo art. 65, il quale stabilisce che «Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».

In relazione al rapporto tra la disciplina del riconoscimento automatico delle sentenze straniere di cui all’art. 64 e quella del riconoscimento “agevolato” dei provvedimenti in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità di cui all’art. 65, si è rilevato come il legislatore abbia inteso introdurre in tali materie un “meccanismo complementare di più agile riconoscimento” che riguarda non soltanto le sentenze ma anche ogni altro tipo di provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera (in tal senso, Cass., 28 maggio 2004, n. 10378, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, 129).

L’art. 65, l. n. 218 del 1995, infatti, facilita il riconoscimento dei provvedimenti stranieri laddove essi siano stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle nostre regole di conflitto, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Come in precedenza rilevato, la disciplina contenuta nel reg. CE n. 1259/2010 porterebbe all’individuazione della legge applicabile in quella britannica, ove entrambi i coniugi, benché di nazionalità italiana, sono residenti. Il che consentirebbe di ritenere efficace in Italia un eventuale provvedimento di separazione pronunciato dall’autorità britannica.


4) Ecuador – Regime patrimoniale – legge applicabile e regime legale

Quesito n. 148-2025/A del 3 settembre 2025.

Fattispecie. Due coniugi, sposati in Ecuador il 5 giugno 2009, con matrimonio trascritto in Italia, ora cittadini italiani, devono acquistare un’abitazione in Italia e stipulare un mutuo per l’acquisto.

Quesito. Si chiede di sapere quale sia il regime patrimoniale dal quale è regolato il matrimonio dei predetti soggetti e quale sia il regime patrimoniale vigente in Ecuador.

Risposta. Dal quesito non appare chiaro se i due coniugi abbiano o meno mantenuto anche la cittadinanza dell’Ecuador, né viene specificato il luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale; elementi, questi, dirimenti per l’individuazione della legge regolatrice del regime patrimoniale dei coniugi.

Trattandosi di matrimonio stato celebrato in data anteriore al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104, che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate 1103, viene in rilievo l’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29, è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Ove i coniugi abbiano entrambi perso la cittadinanza ecuadoregna, il regime patrimoniale sarà regolato dalla legge italiana, quale legge dell’unica cittadinanza comune di entrambi.

Ove uno solo di essi abbia perso la cittadinanza ecuadoregna, troverà applicazione la legge italiana quale legge dell’unica cittadinanza comune dei coniugi.

Ove, infine, entrambi abbiano conservato la cittadinanza ecuadoregna potrebbe porsi il problema se si debba dare prevalenza alla cittadinanza italiana, con conseguente applicazione del criterio di collegamento della cittadinanza comune italiana, oppure se valga quello della prevalente localizzazione della vita matrimoniale che dovrebbe operare quando i coniugi hanno più cittadinanze comuni.

La questione deriva dal contenuto dell’art. 19, comma 2, l. n. 218 del 1995, il quale attribuisce prevalenza alla cittadinanza italiana («Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale»).

In merito all’art. 19 l. n. 218 del 1995, sono stati sollevati dei dubbi di compatibilità con il Trattato UE, in quanto si tratta di una norma che attribuisce a priori la prevalenza della legge italiana rispetto a quella di un altro Stato membro (M. CASTELLANETA, Art. 19 – Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze, in Atti notarili. Diritto comunitarie e internazionale, 1. Diritto internazionale privato, in Tratt. Preite, Torino, 2011, 659 ss.); dubbi che peraltro non sembrano doversi porre laddove il conflitto concerna l’ordinamento di Paese non UE.

In ogni caso, è dubbia l’applicabilità dell’art. 19 a ipotesi come quelle contemplate nell’art. 29 della legge n. 218 (il cui criterio è richiamato anche dall’art. 30), il quale dispone che nei casi di coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni trovi applicazione la «legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata», senza disciplinare in modo differente la situazione di coniugi che tra più cittadinanze comuni abbiano quella italiana.

Già dal tenore della norma, parte della dottrina afferma che, poiché l'art. 19, al comma 1, fa espresso riferimento «ai casi in cui viene richiamata la legge nazionale di una persona», esso non trovi applicazione nelle situazioni in cui vengono in rilievo più persone (S. BAREL – B. ARMELLINI, Manuale breve. Diritto internazionale privato, Milano, 2008, 108).

Inoltre, appare più convincente l’opinione secondo cui sull'art. 19, incluso tra le disposizioni generali, dovrebbe prevalere la norma specifica idonea a regolare un determinato rapporto e quindi, ad esempio, il citato art. 29, chiaro indice della volontà del legislatore di operare una revisione rispetto alla regolamenta­zione offerta dall'art. 19 nei casi di cittadinanza plurima e di non applicare il criterio della cittadinanza bensì uno sussidiario come la prevalente localizza­zione della vita matrimoniale che non è altro che la trasposizione del criterio del collegamento più stretto ai rapporti familiari (I. CASTELLANETA, Art. 19 – Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze, cit., 663, la quale sottolinea come questa scelta deve essere intesa come rottura rispetto al passato, da parte del legislatore nazionale, sul piano del trattamento riservato ai rapporti coniugali di soggetti privi di nazio­nalità comune; S. BARIATTI, La disciplina giuridica della cittadinanza italiana, II, Milano, 1996, 66 ss.; F. MOSCONI – C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e contratti, Torino, 2010, 117 ss.).

Infine, si rileva come nell'art. 29, il legislatore, in caso di coniugi con più cittadinanze comuni, nello scegliere la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata arriva, in ogni caso, all'applicazione del criterio del collegamento più stretto e quindi alla cittadi­nanza effettiva. Pertanto, può dirsi che, di fatto, in rapporto all'art. 19, è eliminata ogni asettica prevalenza della cittadinanza italiana se presente tra quelle comuni, mentre è salvaguardato il primo criterio scelto per plurime cittadinanze tra le quali non è inclusa quella italiana, ossia il collegamento più stretto (così I. CASTELLANETA, Art. 19 – Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze, cit., 663).

Ciò comporterebbe che nel caso di specie, qualora i coniugi dovessero aver conservato entrambi anche la cittadinanza ecuadoregna, troverebbe applicazione il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

In tale ultima evenienza, se la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata in Italia, il regime patrimoniale è regolato dalla legge italiana.

Qualora, invece, la legge matrimoniale dovesse risultare prevalentemente localizzata in Ecuador, deve tenersi presente che la disciplina dell’art. 30 della legge n. 218/1995 non esaurisce, tuttavia, la questione, poiché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del rinvio (rinvio a un altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. “rinvio indietro”; ovvero ad un terzo ordinamento straniero, c.d. “rinvio oltre”. Per una ricostruzione delle varie tesi espresse in merito all’operare del rinvio in materia di rapporti patrimoniali dei coniugi, v. D. BOGGIALI – D. DAMASCELLI – P. PASQUALIS, Quesito internazionale n. 16-2021/A. Marocco – Regime patrimoniale – acquisto compiuto da un coniuge e possibile cambiamento del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale, in CNN Notizie del 22 febbraio 2021).

L’art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando «è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana».

Occorre, quindi, tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione dei criteri della cittadinanza comune o della prevalente localizzazione della vita matrimoniale conduce.

Le norme di diritto internazionale privato dell’Ecuador cui far riferimento sono individuate negli artt. 14 e 15 del Código civil ecuatoriano.

Il primo prevede che i cittadini equadoregni, ancorché residenti o domiciliati all’estero, sono soggetti alla legge nazionale relativamente allo stato e alla capacità della persona di porre in esser atti giuridici che debbano produrre effetti in Ecuador, nonché ai diritti e agli obblighi nascenti da rapporti familiari ma solo con riferimento al coniuge o ai parenti ecuadoregni (Art. 14.- Los ecuatorianos, aunque residan o se hallen domiciliados en lugar extraño, están sujetos a las leyes de su patria: 1o.- En todo lo relativo al estado de las personas y a la capacidad que tienen para ejecutar ciertos actos, con tal que éstos deban verificarse en el Ecuador; y, 2o.- En los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia, pero sólo respecto de su cónyuge y parientes ecuatorianos).

Il secondo, invece, applica un criterio che potrebbe ricordare, in senso lato, quello della lex rei sitae con riguardo all’applicazione delle norme equadoregne ai beni che si trovino in Equador ancorché di proprietà di stranieri, riconoscendo comunque a chi ne sia titolare di stipulare contratti all’estero, ferma restando l’applicazione della legge equadoregna quanto il contratto concluso all’estero sia destinato a produrre effetti in Ecuador (Art. 15.- Los bienes situados en el Ecuador están sujetos a las leyes ecuatorianas, aunque sus dueños sean extranjeros y residan en otra nación. Esta disposición no limita la facultad que tiene el dueño de tales bienes para celebrar, acerca de ellos, contratos válidos en nación extranjera. Pero los efectos de estos contratos, cuando hayan de cumplirse en el Ecuador, se arreglarán a las leyes ecuatorianas).

Nel rapporto fra le due norme sembrerebbe da privilegiare la prima, che è espressamente dedicata ai rapporti familiari, rispetto alla seconda, con conseguente applicazione, in forza del rinvio di cui all’art. 13 della legge n. 218 del 1995, delle norme ecuadoregne ai cittadini di tale Paese.

Il diritto ecuadoregno contempla, quale regime legale, la sociedad conyugal, che si instaura per effetto della celebrazione del matrimonio in conformità alle leggi ecuadoregne (Art. 139. - Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. No se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes de celebrarse el matrimonio o después de que este termine. Toda estipulación en contrario es nula. Los que se hayan casado en nación extranjera y pasaren a domiciliarse en el Ecuador, se mirarán como separados de bienes siempre que, en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes).

Il regime legale della sociedad conyugal è, infatti, destinato ad operare in mancanza di diversa convenzione scritta (Art. 153. - A falta de pacto escrito, se entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este Título).

Ove non diversamente previsto in una convenzione matrimoniale, costituiscono oggetto della sociedad conyugal, tra l’altro, i beni acquistati da ciascuno dei coniugi a titolo oneroso durante il matrimonio (Art. 157. - El haber de la sociedad conyugal se compone: 1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante el matrimonio; 2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio; 3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual suma; 4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición; y, 5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio, a título oneroso. Las reglas anteriores pueden modificarse mediante las capitulaciones matrimoniales, conforme a lo dispuesto en el Art. 152).

Ne sono invece esclusi i beni di provenienza ereditaria o donativa (Art. 158. - Las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges, a título de donación, herencia o legado, se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legatario; y las adquisiciones hechas por ambos cónyuges simultáneamente, a cualquiera de estos títulos, no aumentarán el haber social, sino el de cada cónyuge) e i beni acquistati con lo scambio di beni personali o con l’utilizzo di denaro proveniente dalla loro alienazione (Art. 159. - No obstante lo dispuesto en el Art. 157, no entrarán a componer el haber social: 1. El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges; 2. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinadas a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio; y, 3. Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa).

In tale seconda ipotesi è necessario che la surrogazione reale con bene personale ovvero la volontà di destinare l’acquisto al patrimonio personale risultino espressamente dall’atto (Art. 165. - Para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que el segundo se haya permutado por el primero; o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya comprado con su precio el primero, y que en la escritura de permuta o en las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar. Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los cónyuges, que no consistan en bienes raíces. Mas, para que valga la subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados a ello en conformidad al numeral 2. del Art. 159, y que en la escritura de compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo de subrogar).

Quanto alla disciplina dell’amministrazione dei beni della sociedad conyugal, mentre quella ordinaria spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi salva espressa autorizzazione (Art. 140. - Cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar al otro para que realice actos relativos a tal administración. No podrá presumirse tal autorización sino en los casos que la ley ha previsto), che può essere generale o per singoli negozi giuridici (Art. 142. - La autorización de que trata el artículo 140 puede ser general para todos los actos en que el cónyuge la necesite, o especial para una clase de negocios o para un negocio determinado), e può esser revocata in qualunque momento senza effetti retroattivi (Art. 143. - El administrador de la sociedad conyugal podrá revocar a su arbitrio, sin efecto retroactivo, la autorización general o especial que haya concedido al otro cónyuge).

In difetto di autorizzazione può comunque operare la ratifica, anche tacita, da parte dell’altro coniuge (Art. 144. - El administrador de la sociedad conyugal, puede ratificar los actos para los cuales no haya autorizado al otro cónyuge y la ratificación podrá ser también general o especial. La ratificación podrá ser tácita, por hechos del otro cónyuge que manifiesten de un modo inequívoco su aquiescencia).

L’invalidità dell’atto compiuto in assenza di autorizzazione può esser fatta valere dall’altro coniuge o dai suoi eredi (Art. 148. - No puede oponerse la nulidad fundada en la falta de autorización, sino por la mujer o por el marido, o por sus herederos).

In particolare, nell’ambito degli atti che richiedono espressa autorizzazione dell’altro coniuge rientrano quelli di disposizione di beni immobili e costituzione di garanzie sugli stessi (Art. 181. - El cónyuge a cuyo cargo está la administración ordinaria de los bienes sociales necesitará de la autorización expresa del otro cónyuge para realizar actos de disposición, limitación, constitución de gravámenes de los bienes inmuebles, de vehículos a motor y de las acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan a la sociedad conyugal. En caso de que el cónyuge cuyo consentimiento fuere necesario para celebrar estos contratos se encontrare imposibilitado de expresarlo, quien administre los bienes sociales deberá contar con la autorización de una jueza o un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia del domicilio del cónyuge imposibilitado, autorización que se sustanciará en procedimiento voluntario, conforme con lo previsto en el Código Orgánico General de Procesos. La omisión del consentimiento expreso del cónyuge que no administre los bienes sociales o de la autorización del juez, en su caso, será causa de nulidad relativa del acto o contrato).

Viceversa, ciascun coniuge ha l’amministrazione esclusiva sul proprio patrimonio personale (Art. 141. - Ni la mujer, ni el marido necesitan autorización del otro, para disponer de lo suyo, por acto testamentario o entre vivos. Tendrán, en general, la misma capacidad como si fueran solteros, para todo lo relativo a sus bienes propios o para manejar negocios ajenos).

Appare, infine, doveroso precisare che la piena certezza in merito all’individuazione della legge regolatrice del regime patrimoniale della coppia può essere superata esclusivamente ricorrendo all’accordo con cui i coniugi scelgono la legge destinata a disciplinare i propri rapporti patrimoniali.


5) Belgio – Regime patrimoniale – regime patrimoniale dei conviventi legali

Quesito n. 174-2024/A del 26 settembre 2024

Fattispecie. Un cittadino italiano, residente in Belgio, nel 2006 sottoscrive presso l’Ufficio di Stato Civile belga una dichiarazione di convivenza legale con una cittadina belga, senza nulla convenire relativamente al regime patrimoniale della coppia.

Nel 2009 detto cittadino italiano acquista un immobile in Italia dichiarando di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni.

Nel 2023 detto cittadino muore in Belgio, dove risiede, lasciando un testamento nel quale nomina la convivente erede universale e istituisce dei legati.

Quesito. Si chiede quale sia il regime patrimoniale applicabile al convivente secondo il diritto belga e se, ai fini fiscali, in Italia il convivente debba essere considerato coniuge oppure estraneo.

Risposta. Gli artt. 1475 ss. del Code civil, introdotto con la legge 23 novembre 1998, n. 35, ed in vigore dal 1° gennaio 2000, disciplinano la cohabitation légale, come tale intendendosi la sitazione di vita in comune fra due persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all’art. 1476. Possono rendere tale dichiarazione le persone che non siano fra loro legate da matrimonio o da altra coabitazione legale e che abbiano piena capacità di agire o che siano state autorizzate dal giudice di pace (Art. 1475 § 1er. Par "cohabitation légale", il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476. § 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale; 2° être capables de contracter conformément aux articles 5.40 et 5.41. 1 La personne expressément déclarée incapable de faire une déclaration de cohabitation légale en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 10°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à faire une déclaration de cohabitation légale. Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté).

La dichiarazione di cohabitation légale deve risultare da scrittura privata consegnata con ricevuta all’ufficiale di stato civile del domicilio comune, il quale, verificati i presupposti, provvede all’iscrizione della dichiarazione nel Registro (Art. 1476. § 1er). La cohabitation légale cessa per matrimonio, morte di una delle parti, per comune accordo o per volontà di una di esse consegnata con ricevuta all’ufficiale di stato civile del domicilio comune ed è soggetta alla stessa pubblicità della sua costituzione (Art. 1476. § 2er).

Quanto agli effetti della cohabitation légale, l’art. 1477 richiama alcune delle disposizioni sul regime primario della famiglia e, in particolare, l’art. 215 sui limiti agli atti di disposizione dell’immobile adibito a residenza familiare e dei suoi arredi. I conviventi contribuiscono agli oneri della vita comune in proporzione alle rispettive risorse. Dei debiti contratti da un convivente per i bisogni della vita comune e per l’educazione della prole, che non siano considerati eccessivi rispetto alle risorse dei conviventi, risponde anche l’altro (Art. 1477 § 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale. § 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale. § 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. § 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. § 5. Dans les limites de ce que le cohabitant légal survivant a recueilli dans la succession de son cohabitant légal prédécédé en vertu de l'article 745octies, § 1er, et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par donation, testament ou convention visée à l'article 1478, le cohabitant légal survivant est tenu de l'obligation établie à l'article 203, § 1er, envers les enfants du cohabitant légal prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère. Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du cohabitant légal prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée).

In particolare, ciascun convivente conserva la proprietà dei beni di cui può provare la sua esclusiva titolarità, nonché delle rendite prodotte da detti beni e dei proventi della propria attività lavorativa. I conviventi possono regolare con convenzione, che deve risultare da atto pubblico notarile, il rapporto di coabitazione con piena autonomia, nei limiti della non contrarietà alle norme inderogabili dettate dall’art. 1477, all’ordine pubblico, al buon costume e alle norme relative alla potestà parentale, alla tutela e a quelle concernenti l’ordine legale della succesione (Art. 1478 Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail. Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision. Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire. En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire […]). Nel caso di persona soggetta a misure di protezione, per la stipula di tale accorso è necessaria l’autorizzazione del giudice sulla base di una minuta redatta da notaio ([…] La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 14/1°, a été déclarée incapable de conclure ou de modifier une convention visée à l'alinéa précédent, peut conclure ou modifier une telle convention après avoir obtenu à cet effet, à sa demande, l'autorisation du juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, sur la base du projet établi par le notaire).

In assenza, quindi, di apposita convenzione, non risulta che la convivenza legale dia luogo a forme di comunione degli acquisti.

Non sembra, infine, che in base alla legge belga il convivente possa essere considerato coniuge.


NOTE:

[1] D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, in Riv. dir. int., 2017, 1103 ss.; C. LAGARDE, Reglements 2016/1103 et 1104 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et sur le régime patrimonial des partenariats enregistrés, in Riv. dir. int. priv. proc., 2016, 676 ss.; I. VIARENGO, Effetti patrimoniali delle unioni civili transfrontaliere: la nuova disciplina europea, in Riv. dir. int. priv. proc., 2018, 33 ss.; F. VISMARA, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE) n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in Riv. dir. int. priv. proc., 2017, 356 ss.; E. MALAGOLI, Regime patrimoniale dei coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni civili: i regolamenti UE “gemelli” n. 2016/1103 e n. 2016/1104, in Contr. impr. Europa, 2016, 828 ss.; P. BRUNO, I regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate, Milano, 2019; D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei regolamenti europei (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104, in CNN Notizie del 18 gennaio 2018.

[2] L’ampia coincidenza delle discipline in essi contenute, anche per ciò che concerne la numerazione degli articoli, ne consente, nella maggior parte dei casi, una trattazione congiunta, sicché, nel prosieguo, il riferimento alle singole fattispecie e alle relative disposizioni sarà condotto ad entrambi i regolamenti salvi gli specifici punti in cui risulterà necessario un esame separato delle rispettive norme.

[3] Alcuni di tali Paesi sono, peraltro, privi di una disciplina organica di diritto internazionale privato, come ad esempio l’Irlanda, per la quale, non diversamente da quanto accade negli altri Paesi di common law, vale il principio della lex rei sitae che governa le questioni relative ai beni immobili. Analogamente, in Danimarca il criterio cui si fa riferimento per determinare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali fra coniugi è tradizionalmente quello del domicilio del marito al momento della celebrazione del matrimonio, il quale è menzionato nell’art. 53 della legge 8 marzo 1991, n. 148, Retsvirkningsloven Æ2, benché solo con riferimento alla legge che regola la forma e la sostanza delle convenzioni matrimoniali. Altri Stati hanno, invece, regole di conflitto organiche, che tuttavia, prevedono l’adozione di criteri di collegamento differenti rispetto a quelli sanciti dai regolamenti europei. È il caso, ad esempio, della Polonia, nella quale l’art. 51 legge 4 febbraio 2011, sul diritto internazionale privato (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe) adotta, in via generale, per i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi il criterio della legge nazionale comune al momento rilevante, in mancanza della quale operano quello della comune permanente residenza e poi quello della residenza abituale comune e, infine quello della legge dello Stato con il quale entrambi hanno la più stretta connessione. Allo stesso modo, le norme di diritto internazionale privato slovacche, contenute nella legge 97 del 1963 (Zákon č. 97/1963 Zb.Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom) prevedono, all’art. 21, che i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge di cittadinanza comune e, se i coniugi hanno diversa cittadinanza, si applica la legge slovacca; inoltre, le convenzioni matrimoniali sono regolate dalla legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi nel momento in cui queste sono stipulate. Analogo discorso vale, infine, per l’Ungheria, la cui legge sul diritto internazionale privato, contenuta nel decreto legislativo n. 13 del 1979 (1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról) ricorre, in primo luogo, al criterio della legge nazionale comune; in secondo luogo, in caso di statuto personale differente, si applica l’ultima legge nazionale comune; in assenza di una legge nazionale comune pregressa, si applica la legge dello (dell’ultimo) Stato di residenza comune. Ove i coniugi non abbiano avuto né cittadinanza né residenza comune, si applica il diritto dello Stato del giudice o di altra autorità che si sta occupando della questione.

[4] D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei regolamenti europei (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104, cit.

[5] D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, cit., 1109.

[6] Pertanto, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29, è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (art. 30 l. n. 218 del 1995). I rapporti personali e patrimoniali nelle unioni civili sono, invece, regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita (art. 32-ter, comma 4, l. n. 218 del 1995).

[7] Invero, esiste una tesi che critica l’applicazione della regola del rinvio in tutti i casi in cui la regola di conflitto sia costituita dal criterio della localizzazione prevalente, poiché altrimenti ne verrebbe frustrata la finalità che è quella di consentire l’applicazione della legge “più adatta” alla fattispecie (G. CONETTI, Rapporti personali fra coniugi, in AA.VV., La riforma del diritto internazionale privato, Napoli, 1997, 1175; P. PICONE, La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, ibidem, 41 ss.; F. MOSCONI – C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino, 2010, 231). Se, tuttavia, si dà rilievo al tenore letterale della norma, dovrebbe ritenersi applicabile anche al caso di specie la regola del rinvio di cui all’art. 13 (I. VIARENGO, Rapporti patrimoniali tra coniugi, in Tratt. Preite, Torino, 2011, 797; F. MUNARI, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 13, in Nuove leggi civ. comm., 1996, 1022).

[8] M. PINARDI, I regolamenti europei del 24 giugno 2016 nn. 1103 e 1104 sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, in Europa e dir. priv., 2018, 733 ss.; G.V. COLONNA, I regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate, in Fam. e dir., 2019, 839 ss., spec. 844; ID., Il regolamento europeo sui regimi patrimoniali tra coniugi, in Notariato, 300 ss., spec. 305.

[9] D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, cit., 1141.

[10] Si afferma così che nell’ambito dei rapporti familiari, la nozione di residenza abituale è legata all’idea d’integrazione del soggetto in un ambiente sociale e familiare, dovendosi a tal fine tener conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, nonché di una serie di ulteriori elementi fattuali, complessivamente considerati (M. MELLONE, La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto, in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, 694; F. VISMARA, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE) n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, cit., 361). In particolare, può esemplificativamente richiamarsi la pronuncia della Corte di giustizia 15 settembre 1994, in causa C-452/93, Fernandez che, con riguardo alla nozione di residenza abituale delle persone fisiche, ha chiarito che la residenza abituale è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione. A tale riguardo rileva nello specifico la Corte che un’assenza sporadica e di breve durata dal Paese non implica che l’interessato abbia trasferito il centro permanente dei suoi interessi e non può pertanto essere considerato atto a comportare l’interruzione della sua residenza abituale in tale paese.

[11] D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, cit., 1139.

[12] F. VISMARA, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE) n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, cit., 361, rileva come la prima residenza abituale comune possa coincidere con la residenza abituale comune della coppia o eventualmente identificarsi con quella di nuova istituzione rispetto alla situazione esistente prima della conclusione del matrimonio, purché caratterizzata da stabilità, ovvero destinata a durare nel tempo, in termini potenziali, ma ragionevolmente certi.

[13] Osserva, a tal proposito, F. VISMARA, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE) n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, cit., 361, che nel caso in cui la coppia, successivamente alla conclusione del matrimonio, mutasse la residenza in un arco di tempo ragionevolmente breve, si dovrebbe attendere che si realizzi un insediamento stabile, potenzialmente durevole, sicché, in questa prospettiva, potrebbe aversi che la prima residenza abituale comune venga ad esistere in un momento assai successivo rispetto a quello del matrimonio.

[14] Cfr. considerando 46: «Il cambiamento deciso dai coniugi non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi». Sul punto, D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, cit., 1139.

[15] D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, cit., 1138.

[16] E. CALÒ, Variazioni sulla professio iuris nei regimi patrimoniali delle famiglie, in Riv. not., 2017, 1098; H. PÉROZ, Le nouveau règlement européen sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, in La semaine juridique 22 juillet 2016, 37.

[17] D. DAMASCELLI, La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo, cit., 1138, in nt. 130.

[18] F. VISMARA, Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel regolamento (UE) n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, cit., 363.