Giuffré Editore

L’innovazione tecnologica e le nuove frontiere della funzione notarile


Michele Nastri

Notaio in Ercolano, Presidente Notartel, Consigliere Nazionale del Notariato


Prospettive evolutive della documentazione

La nostra esistenza vive ormai di un parallelo scorrere di esperienze reali ed esperienza virtuali, quali internet e social media, la cui caratteristica principale, non sempre percepita adeguatamente, ancorché densa di conseguenze di ogni tipo, è la tracciabilità di tutto ciò che passa attraverso la rete, unita alla documentazione totale, e per un tempo indefinito, di ciò che trasmettiamo. 

Tutto ciò che viene scambiato sulla rete è ad ogni effetto un documento informatico, sia esso una email, un file pdf o un documento multimediale, e resta il più delle volte reperibile, e purtroppo divulgabile senza adeguate forme di protezione.

Ne derivano problematiche che attengono alla tutela delle libertà individuali, in quanto ciò che è privato è facilmente reso pubblico, con conseguenze a volte anche tragiche. Ciò che più colpisce è che la massa magmatica e non organizzata dei dati presenti nella rete può essere analizzata ed interpretata per favorire interessi commerciali, ma anche politici o di semplice acquisizione di posizioni di forza. 

Filosofi come Maurizio Ferraris ci hanno insegnato che la mole enorme di documenti che viene ogni giorno prodotta comporta problemi di fruibilità e reperibilità, e che la logica conseguenza di tutto ciò è l’enorme potere che acquista chi gestisce i dati ed è in grado di interpretarli avendone i mezzi tecnologici, con ciò essendo in condizione di orientare le scelte degli utenti comuni. È il tema dei “Big Data”[[1]] i quali, andando oltre la semplice “business intelligence”, servono ad ottenere informazioni sempre più significative e strutturate da grandi insiemi di dati per rivelare i rapporti, le dipendenze, e effettuare previsioni di risultati e comportamenti, che possano favorire l’azione di chi di tali dati dispone.

La questione della gestione e della reperibilità dei dati in modo ordinato e finalizzato riguarda quindi le fondamenta stesse della convivenza civile nell’età della rete, e gli esempi sono sotto gli occhi di tutti: la funzione del documentatore, che diventa gestore e custode di dati, e deve essere necessariamente imparziale, “TERZO”, si modifica e si accresce fino a poter rivendicare spazi essenziali nella società civile.

Chi tiene traccia non conserva più semplicemente i documenti, ma li registra e consente la loro reperibilità e la destinazione a vari usi: il modo in cui i documenti sono registrati e conservati influenza notevolmente l’uso che poi se ne potrà fare. 

Il tema della documentazione in rete diventa quindi essenziale per lo sviluppo della società civile, e l’eccesso non regolamentato di documentazione favorisce chi, dall’analisi di tali dati e dal loro utilizzo, vuol trarre un vantaggio ed una posizione di potere in modo non trasparente e soprattutto non soggetto ad autorità terze e di garanzia.

In un simile contesto, la presenza di documentatori e certificatori terzi, al netto di ogni altra valutazione, costituisce un ostacolo a queste mire. Il ruolo del Notariato va quindi considerato in relazione alla sua utilità per la difesa dei principi della nostra civiltà giuridica. 

Evoluzione del documento e documento giuridico

Nel 1950 Francesco Carnelutti[[2]] già immaginava la possibilità di un testamento equiparabile all’olografo mediante una registrazione audiovisiva; la firma digitale, apponibile a qualunque tipo di file, ivi compresi quelli multimediali, già da un ventennio ci ha ulteriormente avvicinati a questa possibilità. È noto infatti a tutti che un file multimediale può consentire l’apposizione di una firma digitale, con ciò aprendosi nuovi orizzonti al concetto stesso di documentazione scritta. 

L’insigne maestro non si fermava a tanto però: dalla possibilità tecnologica di documentare senza l’intervento dell’uomo traeva la convinzione, confermata puntualmente dai fatti, della necessità che il notaio da semplice documentatore dovesse divenire sempre più giurista, interprete della legge e delle parti, aprendo la strada ad una visione moderna del giurista pratico come interprete e allo stesso tempo fonte dell’ordinamento.

Questa visione illuminata, che ha guidato l’evoluzione del Notariato moderno, non poteva però tener conto appieno, perché non prevedibile, di quello che è stato poi lo sviluppo tecnologico degli strumenti di intermediazione tecnologica, che influiscono pesantemente sull’attività del giurista (Carnelutti parlava di un disco fonografico, il computer era di là da venire).

È chiaro poi che le possibilità offerte dalla tecnologia consentono di superare anche i metodi tradizionali di imputazione del documento per finalità di tipo giuridico. La sottoscrizione, intesa come dichiarazione a contenuto socialmente tipico, con la quale un soggetto, scrivendo di proprio pugno il proprio nome e cognome, si appropria del contenuto di un documento assumendone la paternità giuridica e le conseguenti responsabilità, è fenomeno talmente sedimentato dal punto di vista sociale da non richiedere nemmeno una definizione in una norma di diritto positivo (almeno nell’ordinamento italiano): tuttavia i nuovi metodi di documentazione rendono la sottoscrizione tradizionale a volte fisicamente impossibile, per motivi tecnici, a volte meno sicura di altri metodi di imputazione, altre volte ancora, di fatto equiparabile a questi ultimi.

Stiamo infatti assistendo , con l’evolversi della firma digitale, l’avvento delle firme grafometriche e la multimedialità avanzante, al progressivo sviluppo di metodi alternativi di imputazione dei documenti, che sono spesso però, molto meno strutturati e giuridicamente sicuri, soprattutto se si tiene conto che la sottoscrizione, come mezzo di imputazione giuridica della paternità del documento, e la forma scritta, di cui la sottoscrizione è in realtà corollario, sono presidi posti, a seguito di un’evoluzione millenaria, a tutela dei diritti ed in particolare dei diritti dei più deboli. Occorre una riflessione di carattere culturale, cui seguirà (ed anzi sta già seguendo) l’evoluzione normativa, per definire nuovi e più idonei criteri di imputazione. 

Il punto di maggiore innovatività nella configurazione delle fattispecie giuridiche di documentazione informatica e di trasmissione telematica della stessa, attesa la vastità immensa del fenomeno, consiste principalmente nel ruolo del medium informatico, inteso come complesso strumentario tecnologico utilizzato nel ciclo di vita del documento informatico, che rileva almeno da tre punti di vista: 

– il medium come strumento di formazione e fruizione del documento;

– il medium come strumento di imputazione;

– il medium come strumento di trasmissione e conservazione;

In breve (in considerazione anche degli scopi di questo intervento) il medium informatico costituisce un elemento indispensabile per la creazione, l’imputazione, la fruizione anche nel tempo e in luoghi diversi del documento informatico. La funzionalità degli apparati informatici, la loro capacità di riproporci il medesimo file con gli stessi contenuti anche a distanza di tempo (a volte possono essere determinanti anche la scomparsa di una nota a margine o di una formattazione, per non parlare della irriconoscibilità di una firma elettronica) costituiscono elementi integranti di una concezione del documento che non può essere che dinamica, in quanto lo strumentario tecnologico è sempre elemento necessario per l’utilizzo di tale forma di documentazione, laddove l’esperienza del documento analogico ci insegna che una qualche tecnologia (quella di carta e inchiostro nell’esperienza più comune) è necessaria per la formazione, ma non per la fruizione, la quale ultima necessita solo di una preparazione culturale da parte di colui che al documento si approccia.

Va da sé che gli elementi di cui parliamo attengono all’ontologia stessa del documento, e che, da questo punto di vista, il concetto di documento informatico si differenzia dal concetto tradizionale, di modo che l’identità di termini utilizzati non può che costituire, almeno in parte, un elemento che può fuorviare. In questo senso l’idea di fondo della legislazione italiana sul documento informatico, basata sull’originaria equiparazione al documento cartaceo, può essere ormai considerata solo come un’approssimazione che è stata utile per consentire il primo espresso riconoscimento del documento informatico nell’ordinamento nazionale: l’evoluzione culturale e tecnologica, e conseguentemente gli indici normativi, stanno superando questa equiparazione evolvendo verso un trattamento giuridico autonomo. 

Nel contesto del documento informatico la presenza del medium comporta l’insorgere di nuovi ruoli e responsabilità per chi fornisce lo strumentario tecnologico nelle varie fasi di formazione, fruizione e conservazione, e conseguentemente la necessità di una riflessione, di tipo culturale prima, e di tipo giuridico poi, su tali funzioni, da un punto di vista del diritto civile (sia per quanto riguarda la materia dei contratti, ma ancor più per quanto riguarda la responsabilità civile) del diritto amministrativo (la cui regolazione con il CAD si va via via affinando, senza però aver raggiunto finora risultati soddisfacenti e soprattutto stabili), ma anche in taluni casi del diritto penale. È evidente a tutti, a mo’ di esempio, che la perdita o il degrado di un documento informatico può comportare vari tipi di responsabilità a carico dei produttori di hardware e software, o di chi non ha correttamente posto in essere le procedure per la conservazione. La giurisprudenza sta cominciando ad occuparsi sempre più frequentemente di queste tematiche, e solo il sedimentarsi dell’esperienza potrà consentire di porre dei punti fermi.

Un ulteriore spunto, stavolta in negativo, viene dalla riflessione sul famoso intervento di Carnelutti, al quale manca un elemento all’epoca imprevedibile: la vera rivoluzione, che cambia i termini del problema, è la nascita della rete nelle forme che conosciamo, non solo come strumento di trasmissione, ma soprattutto come luogo di permanenza e reperibilità di qualunque cosa vi transiti, che ha reso tutto documentato, trasmissibile in tempo reale e, in fin dei conti, disponibile per tutti.

Il documento informatico: vantaggi e svantaggi

Procedendo nel nostro ragionamento qualche breve riflessione merita la valutazione di vantaggi e svantaggi della documentazione informatica: riflessione che potrebbe apparire oziosa, se si considera inarrestabile il flusso di questa innovazione, ma che dovrebbe consentirci di valutare come trarne beneficio, riducendo al minimo i problemi.

In realtà vantaggi e svantaggi sono conseguenza delle stesse caratteristiche:

– l’informatizzazione, per sua stessa natura, porta la necessità e la conseguenza di formalizzare in modo uniforme, razionalizzare, e conseguentemente rendere più facilmente fruibili le informazioni;

– da tale uniformità deriva una migliore conoscibilità delle informazioni, la loro elaborabilità per i più svariati fini, ed un uso più rapido delle stesse con semplificazione di qualunque lavoro e migliori risultati complessivi; 

– ne è conseguenza però, e qui vengono gli svantaggi, la possibilità di utilizzare i dati, e la loro analisi, non solo per analizzare e comprendere i comportamenti, ma soprattutto indirizzare i comportamenti stessi (i casi di utilizzo improprio dei Big Data sono ormai all’ordine del giorno).

La circolazione incontrollata di un’enorme mole di dati comporta dei rischi di cui si sta prendendo lentamente coscienza: la possibilità di manipolare trova infatti terreno fertile nell’apparente libertà totale e nell’assenza di controlli. Il rigetto apparente di ogni forma di potere sovraordinato, in un ambiente (la rete) che sfugge per natura e dimensioni alla possibilità di un vero controllo dell’autorità pubblica, che può al massimo vigilare e reprimere singole situazioni ed alcuni fenomeni, ma ha difficoltà a porsi come regolatore, facilita la nascita di poteri occulti. Il pericolo, in queste situazioni, è che il potere occulto si nasconda dietro un’apparente libertà totale.

Il rimedio a questo rischio sta nell’adoperarsi affinché anche nella rete il dato, il documento, siano protetti da un sistema che garantisca ugualmente i diritti di tutti e che come tale sia sovraordinato ai singoli attori, indipendentemente dalle dimensioni e dalla localizzazione di questi ultimi: è un’esigenza che ovviamente attiene, come ormai sanno tutti, alle libertà personali.

Un sistema di controlli efficiente deve possedere una caratteristica fondamentale: la terzietà. Non esistono alternative adeguate ed efficienti alla terzietà: il controllo reciproco tra gli attori del sistema, posto come metodo alternativo, risente inevitabilmente dei rapporti di forza ed è per questo inefficiente; un sistema che assuma di contenere al suo interno meccanismi automatici di controllo efficiente è ontologicamente sbagliato, perché ogni sistema non può che risentire degli orientamenti di chi lo ha ideato.

La terzietà, in un sistema di scambio documentale, non può che trovare il suo antecedente culturale ed il paradigma nella funzione notarile, non di registrazione, ma di garanzia del sistema, nell’accezione carneluttiana del ruolo del notaio.

Un ruolo di registrazione e conservazione del documento, oltre che di qualificazione giuridica e adeguamento, appare quindi ancora più necessario in un mondo come quello della rete: altra questione è come tale ruolo debba atteggiarsi in questa realtà.

Se il notaio mero certificatore è ormai obsoleto come inteso tradizionalmente, si aprono quindi altri spazi di certificazione degli scambi in rete, per i quali occorre affiancare all’attendibilità soggettiva la capacità di integrare la tecnologia (si pensi al ruolo degli oracles negli smart contracts, intesi quali entità qualificate in grado di attestare con alto grado di affidabilità qualità, stati o eventi rilevanti al fine dell’esecuzione della vicenda contrattuale). Inoltre, e lo vedremo meglio in prosieguo, l’intensità degli scambi in rete pone come necessaria la registrazione degli stessi con alto grado di attendibilità: occorre quindi sviluppare la creazione di registri, siano essi tenuti da un soggetto responsabile, siano essi distribuiti (ed è il caso della blockchain nelle sue varie declinazioni). E qui si aprono nuovi spazi non tanto per il notaio, quanto per il Notariato quale istituzione.


Evoluzione della funzione notarile nella società dell’informazione 

Quanto finora esposto si inserisce in un quadro evolutivo della funzione notarile in parte inserito in una più generale transizione storica dal documento cartaceo al documento informatico, in parte dotato di peculiarità proprie connesse alle specificità del notaio, ed al suo mutare in modo funzionale al mantenimento di un ruolo e di una utilità sociale ed economica.

L’utilizzo dell’informatica, nato come sistema per rendere più efficienti dapprima le procedure interne agli studi (risalgono alla fine degli anni ’70 dello scorso secolo i primi software per l’automazione degli studi notarili), si è via via esteso alla predisposizione degli adempimenti rivolti alla pubblica amministrazione, quali in particolare la registrazione e l’esecuzione della pubblicità immobiliare e commerciale attraverso, in un primo tempo, la preparazione attraverso strumenti informatici di adempimenti destinati ad un passaggio su carta, pur se nati da (e destinati a) sistemi informatici (si pensi alle note di trascrizione meccanizzate che, fino a buona parte degli anni ‘90, erano predisposte informaticamente nello studio del notaio, stampate, e riacquisite di nuovo informaticamente negli uffici dei registri immobiliari, con gran dispendio di energie e possibilità di errori). Successivamente l’informatizzazione si è estesa, con strumenti dapprima solo informatici e poi gradualmente telematici, alla trasmissione degli adempimenti, ferma restando la redazione su carta dell’atto notarile, che con la sua copia, costituiva, e costituisce, il punto fondante della validità delle procedure.

Il vero snodo è stato l’introduzione della firma digitale: risolta in questo modo la questione fondamentale della imputabilità del documento ai firmatari anche nell’ambito della contrattazione informatica, e non dovendosi così più ricorrere ad artifizi di vario genere, ma soprattutto a sistemi chiusi le cui condizioni fossero o accettate dall’unanimità degli utenti, o imposte da una norma, si è potuto procedere dapprima alla trasmissione di documenti aventi il valore sostanziale e probatorio dell’atto notarile (le copie) e successivamente alla redazione di veri e propri atti notarili. Ciò in base ad una evoluzione normativa che trova tuttora i suoi capisaldi nel CAD (codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82 del 2005) e nella novella alla legge notarile contenuta nel d.lgs. n. 110 del 2010, che ha definitivamente introdotto nel nostro ordinamento l’atto notarile informatico.

Questo è stato, almeno dal punto di vista ordinamentale, il momento fondante del passaggio dalla carta all’informatica, anche se bisogna riconoscere che si tratta ancora di un’incompiuta. L’atto informatico, infatti, è tuttora diffuso meno di quanto sarebbe lecito aspettarsi a causa probabilmente di un fattore di resistenza culturale tuttora presente non solo e non tanto nel Notariato, quanto nella società tutta, ed anche delle permanenti rigidità formali contenute nell’impianto della legge notarile, che mal si adattano alla documentazione informatica (si pensi alla fisica impossibilità, in presenza di firme digitali apposte al documento, di rimediare anche nell’immediatezza ad errori materiali senza ricorrere all’atto di rettifica).

Ciò nondimeno numerosi passi avanti sono stati fatti ed altri sono prossimi: accanto alla firma digitale è stata introdotta la possibilità, per le parti dell’atto, di una firma grafometrica, che facilita di molto il procedimento di sottoscrizione, attraverso il software Istrumentum. La firma di un atto informatico avviene quindi ora in una sessione che non deve tenere conto delle tecnologie delle diverse firme digitali delle parti, e non necessita di una predisposizione dello strumentario tecnologico, essendo ormai sufficiente l’installazione di un unico software.

Quali saranno a questo punto i prossimi passi che ci attendono, riassunti in una sola frase? L’integrazione di tutta l’attività notarile in procedure informatiche capaci di dialogare tra loro.

Decliniamo tutto ciò in esempi concreti. 

In primo luogo un nuovo approccio alla contrattazione immobiliare, attraverso il sistema integrato aste e avvisi notarili, che consente la pubblicità su web, con la garanzia notarile, dell’immobile messo in vendita, la messa all’asta degli immobili e più in generale una gestione più informata e trasparente di tutta la fase propedeutica alla vendita. In questo ambito si dovrà inserire una gestione sempre più telematizzata della fase istruttoria in cui il lavoro preparatorio a diretto contatto con le parti venga finalizzato anche per andare incontro alle esigenze di efficienza e rapidità.

In secondo luogo la valorizzazione e diffusione dell’atto notarile informatico, attraverso il miglioramento e l’integrazione di Istrumentum con i software di studio da una parte, ed il sistema di conservazione a norma dall’altra, anche con l’utilizzo di strumenti in cloud (sotto il diretto controllo del Notariato e localizzati nelle strutture del Notariato).

Infine il Notariato tutto dovrà muovere verso la gestione dell’attività in rete attraverso iniziative come quelle dei registri sussidiari. Ci siamo in precedenza espressi sulle ragioni profonde che sono alla base di queste attività. Lo scopo pratico dell’istituzione dei registri sussidiari, in funzione di un interesse generale, è quello di consentire la reperibilità di documenti necessari in momenti delicati delle vite delle persone.

Cardini dell’iniziativa sui registri pubblici sussidiari sono da una parte la presenza di un sistema centralizzato e controllato lì dove manca l’intervento diretto dello Stato, dall’altra la garanzia della qualità del dato inserito attraverso il notaio. L’affidabilità di qualunque registro, infatti, dipende dalla qualità e attendibilità di chi lo gestisce e di chi lo alimenta, a partire dalla identificabilità per arrivare all’attribuzione di pubbliche funzioni o pubblici poteri. Per questo è necessaria una funzione di controllo e garanzia da parte di soggetti che siano terzi e non attori del sistema, ed in questo contesto si inquadra un ruolo tecnologicamente evoluto del notaio.

I risultati positivi sono attesi in termini di:

– sicurezza: risponde a questa esigenza il registro delle procure e delle relative revoche. Il registro conterrà, quanto meno nella prima fase, le sole procure generali. Si tratta di atti per i quali non esiste un sistema di conoscibilità legale, ma per i quali è previsto un onere di conoscenza; 

– fiducia e conoscibilità da parte dei cittadini e di alcuni altri soggetti qualificati (es. magistrati) di informazioni e documenti oggi difficilmente reperibili: testamenti olografi, designazioni di amministratore di sostegno ricevuta dai notai mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 408 c.c.; per entrambe queste ipotesi attualmente non vi è alcuna forma di pubblicità;

– valorizzazione della funzione del notaio come centro di servizi per il cittadino e come garante della conservazione di dati ed informazioni.

Questa iniziativa è strettamente connessa al gran parlare che si fa ultimamente di blockchain, criptovalute (bitcoin, ethereum etc.) e smartcontracts, cui è a volte sottesa l’idea che questa tecnologia, indipendente da chi la usa e sostanzialmente neutrale, renda inutili i controlli e le garanzie umane, e quindi, nel settore dei contratti e dei registri pubblici, l’intervento del notaio. Ma di questo parleremo nel prosieguo dell’intervento. 


Atto informatico e iStrumentum

L’atto informatico è un percorso in continua evoluzione: il software iStrumentum consente a chiunque di firmare un atto notarile informatico senza disporre di alcuno strumentario tecnico, rimuovendo il principale ostacolo alla diffusione di tale mezzo di contrattazione. Esso è stato reso possibile dalla norma della legge notarile (art. 52-bis) che non richiede per la firma delle parti la sottoscrizione con firma digitale o qualificata, ma la semplice firma elettronica (in virtù della presenza certificatrice del notaio) e dall’attività del settore informatico e della Notartel che hanno ideato e realizzato un software che ha alcuni non secondari pregi, come quello della conservazione delle caratteristiche biometriche delle sottoscrizioni apposte, per consentirne la verificazione in caso di contestazioni.

Tale software oggi è disponibile in versione web (iStrumentum web, che non richiede quindi alcuna installazione) e la verifica dei documenti firmati con tale sistema è resa possibile a chiunque da un apposito software di verifica, anch’esso disponibile su web (IStrumentum VOL).

Ciò nonostante la diffusione dell’atto informatico, escluse le cause di obbligatorietà (es. appalti pubblici) non è veloce come si riteneva. Quali le cause:

– In primo luogo la persistente resistenza culturale di tutti (notai e clienti) verso strumenti di contrattazione non tradizionale; su questo solo un’adeguata opera di divulgazione e la valorizzazione dei vantaggi di tale strumento potranno dare un contributo significativo;

– In secondo luogo la mancata integrazione di iStrumentum negli abituali software di studio (almeno in molti casi), che rende macchinose le modalità di stipula; va chiarito sul punto che il Notariato ha messo a disposizione sin dal primo rilascio di Istrumentum (2016) tutte quanto necessario per procedere a questa integrazione, ed è in corso un’ulteriore attività di sensibilizzazione;

– Infine la immutabilità dell’atto informatico, non appena sottoscritto, che modifica l’operatività del notaio rendendola più onerosa dal punto di vista organizzativo; appare evidente però che un contributo potrebbe essere dato dall’alleggerimento dei vincoli formali, e soprattutto da modifiche normative che rendessero più semplici ed economicamente meno onerose le correzioni degli errori formali degli atti.

La conservazione documentale e la funzione notarile

Altro snodo, che costituisce per il Notariato un vero punto di forza, anche in relazione alla situazione del sistema-Paese, è la conservazione del documento informatico: la conservazione documentale, intesa anche come mezzo di prova nel processo civile, è una delle funzioni principali dell’attività notarile, ed è prevista fin dall’articolo 1 della legge professionale; gli atti notarili costituiscono un bene pubblico la cui perdita è severamente sanzionata, e sono destinati ad essere conservati a tempo indeterminato, dopo la cessazione del notaio dall’esercizio, presso gli Archivi notarili. Nel passaggio all’atto informatico, con il d.lgs. n. 110 del 2010, è stato introdotto l’articolo 62-bis della legge notarile, il quale stabilisce per ogni notaio la creazione di un archivio informatico, tenuto dai singoli notai presso una struttura centralizzata gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, conforme alla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico, e contenente gli originali degli atti notarili informatici, muniti delle annotazioni prescritte dalla legge, e le copie certificate conformi di tutti gli atti notarili cartacei[[3]]. Per i notai cessati dall’esercizio è prevista la realizzazione di analogo archivio da parte dell’Amministrazione degli Archivi notarili. La conservazione degli atti notarili informatici è prevista in particolare dagli articoli 62-bis e 62-ter della legge notarile novellata dal decreto. L'articolo 62-bis prevede che il notaio si avvalga, per la conservazione degli atti informatici, di una struttura realizzata a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e che le specifiche regole tecniche necessarie per l'attuazione di tale previsione siano in ogni caso rispondenti alle prescrizioni del codice dell'amministrazione digitale. Si realizza quindi in questo modo l’esigenza di coordinare la normativa generale sulla conservazione del documento informatico con l’ordinamento del Notariato[[4]]. La scelta di centralizzare la struttura, ma non gli archivi, che restano nella disponibilità esclusiva del notaio fino alla cessazione dall’esercizio nel distretto, è dettata dall'esigenza di garantire la massima sicurezza nella conservazione dei dati, demandando ad un soggetto pubblico la predisposizione e la gestione delle infrastrutture necessarie. È infatti risultata evidente la difficoltà, per i singoli notai, di dotarsi di una struttura autonoma che dia uguali garanzie in conformità alla normativa vigente. La struttura è gestita tecnicamente dal Consiglio Nazionale del Notariato, che opera in modo conforme ai principi stabiliti dal CAD per le pubbliche amministrazioni ed in particolare dell’art. 50, il quale detta norme generali per garantire l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e le rispettive basi dati. La conservazione resta quindi affidata al notaio, quale pubblico depositario, finché in esercizio. La centralizzazione dei dati in un’unica struttura è una scelta che è il risultato di una complessa valutazione di fattori, tra i quali principalmente sono stati considerati quelli che si espongono qui di seguito. Il singolo notaio non può disporre autonomamente, per motivi economici ed organizzativi, di una struttura di conservazione del documento informatico in grado di rispettare la normativa, e sarebbe quindi in ogni caso obbligato a rivolgersi a strutture esterne, la cui affidabilità non è allo stato controllabile, ed in ogni caso non potrà dare garanzie di durata, né tantomeno di conformità alle regole stabilite per la pubblica amministrazione. Va considerato al riguardo che il Codice dell’amministrazione digitale si limita a porre alcune norme di principio, e che la normativa di dettaglio, consistente nel d.P.C. 3 dicembre 2013 attuativo dell’art. 71 del codice stesso, si basa sulla scelta normativa di affidare fondamentalmente alla responsabilità di chi effettua la conservazione la corretta effettuazione della stessa. Va detto al riguardo che il detto decreto, pubblicato in GU solo 12 marzo 2014, ha previsto un periodo dilatorio di trentasei mesi per l’adeguamento dei sistemi già esistenti alla data della sua entrata in vigore, ed introduce standard tecnici e regole operative, come l’introduzione dell’obbligatorietà del manuale di conservazione, già peraltro adottato nel sistema del Consiglio nazionale del Notariato, volte ad assicurare una maggiore affidabilità dei sistemi di conservazione a norma, anche attraverso le procedure di accreditamento facoltative per i soggetti che forniscono servizi di conservazione. L’entrata in vigore del Regolamento EIDAS, e le successive modifiche al CAD, comporteranno una nuova sostituzione di tali norme di dettaglio, e le regole tecniche dovranno cedere il posto a Linee Guida di più semplice emissione e modifica nel tempo. Va aggiunto che non vi sono (e con ogni probabilità non vi saranno in futuro) requisiti di affidabilità economica obbligatoria previsti per coloro che forniscono servizi di conservazione, e sono stati con le regole tecniche introdotti in modo ancora embrionale requisiti organizzativi o di carattere giuridico, venendosi a sviluppare una prima distinzione tra chi effettua la conservazione, chi fornisce servizi, ed il responsabile della conservazione, che resta però un soggetto che non deve avere una specifica natura giuridica, che non ha obblighi specifici, e che può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte. In altre parole, il responsabile della conservazione è tenuto al raggiungimento di determinati risultati, ma non esiste un sistema di controlli e sanzioni che assicuri l’effettività di tale prescrizione. È evidente che tale quadro normativo comporta la oggettiva possibilità della dispersione di archivi informatici in caso di inadempimenti dei responsabili della conservazione, o degli altri soggetti coinvolti nell’operatività, salvi i miglioramenti di sistema che deriveranno dall’effettiva entrata in vigore delle nuove regole.

Appare poi necessario assicurare l’unicità degli originali informatici dei notai, nonché l’individuazione dell’archivio informatico di deposito, evitando dispersioni degli atti e duplicazioni di archivi. È evidente che il documento informatico, per sua natura duplicabile all’infinito senza possibilità di distinzione tra originale e copia, rende una patologia di tale tipo molto più semplice rispetto a quanto può accadere con il documento tradizionale cartaceo, con evidenti conseguenze negative sul complesso dell’attività notarile, ed in particolare sulla sua controllabilità e sulla garanzia che la conservazione del documento notarile fornisce al sistema giuridico nel suo complesso, nell’ambito del sistema delle prove e della pubblicità legale. 

Inoltre è necessario assicurare, oltre che la sicurezza, l’uniformità tecnica di archivi informatici destinati a confluire nell’unico grande archivio pubblico costituito dal complesso degli atti conservati dagli archivi notarili. La scelta a tal fine più opportuna, nel rispetto dei doveri e delle prerogative del notaio in esercizio, è parsa la centralizzazione su una struttura tecnica tenuta dall’ente esponenziale di categoria, ed a spese dei singoli notai (art. 62-bis comma 3), così come per il documento cartaceo la conservazione degli atti presso lo studio con le modalità previste dalla legge è onere e responsabilità esclusiva dei singoli notai. La centralizzazione strutturale non implica in alcun modo, in un moderno sistema informatico, una condivisione di dati con il gestore della struttura o con i diversi soggetti che ne fruiscono. La tecnologia offre tutti gli strumenti per consentire la gestione tecnica del sistema senza aver accesso ai dati in esso contenuti, nel rispetto quindi della titolarità dell’archivio in capo al pubblico depositario e della normativa sulla privacy. Riprova di tale intenzione è la modifica all’art. 67 della legge notarile, che chiarisce in modo inequivocabile che la titolarità degli atti e documenti depositati nella struttura di cui all’art. 62-bis resta esclusivamente in capo al singolo notaio in quanto pubblico depositario. La normativa in esame chiarisce inoltre, al secondo comma dell’art. 62, che l’accesso ai documenti informatici è consentito a soggetti diversi dal notaio pubblico depositario nei soli casi previsti dalla legge[[5]]. Si tratta quindi, è opportuno precisarlo, di una deliberata scelta di trasposizione nel mondo informatico del sistema originario, basato sul documento cartaceo, allo scopo anche di evitare impatti non voluti con altri settori dell’ordinamento e con competenze di altri soggetti istituzionali, depositari di pubblici archivi. Non è quindi minimamente pensabile, sulla base della normativa oggi vigente, che, al di fuori di quanto espressamente consentito dall’ordinamento, vi siano soggetti che accedano all’insieme dei documenti notarili con finalità che non siano consentite da un’apposita normativa. Ciò vale anche per gli enti esponenziali di categoria, ancorché dotati di poteri di vigilanza o disciplinari, come i consigli notarili distrettuali ed il Consiglio Nazionale del Notariato: quest’ultimo in particolare si pone infatti come elemento di raccordo centrale che garantisce sicurezza, rispetto della normativa, ed uniformità di comportamenti da parte dei notai nella conservazione del documento informatico (valore questo, come già esposto, tutelato dall’ordinamento), ma non ha alcuna prerogativa propria sulla gestione degli archivi. Gli archivi restano pertanto di pertinenza dei singoli notai, ed il Consiglio Nazionale del Notariato non viene reso pubblico depositario degli atti, essendo allo stesso precluso ogni accesso. In tale prospettiva, oltre che in quella del rispetto dei vincoli di bilancio, appare ragionevole la norma che pone il costo della conservazione a carico dei notai. Il notaio è il pubblico depositario, è tenuto al rilascio delle copie avendo il diritto a percepire un compenso, e deve pertanto provvedere alla corretta conservazione del documento da lui prodotto, fino a quando eserciti la pubblica funzione. Si tratta di una norma in qualche modo simmetrica rispetto alla normativa che prevede, per l’atto cartaceo, l’obbligo per il notaio di conservare gli originali all’interno dello studio in modo sicuro, e di rilegarli in volumi aventi caratteristiche predeterminate. Va infine notato che il sistema, la cui attivazione avrebbe dovuto attendere l’emanazione dei decreti di cui all’art. 68-bis, è pienamente operativo dal gennaio del 2013, quando sono stati depositati i primi atti informatici a norma dell’art. 6 comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 il quale recita: «5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del Notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili».

Tale norma, unitamente al citato comma 3 del medesimo articolo dello stesso decreto, che obbliga alla modalità informatica per la conclusione di appalti pubblici, ha reso pienamente operativo l’atto pubblico informatico e la sua conservazione nella struttura, peraltro da tempo predisposta a cura del Consiglio nazionale del Notariato. 

Il sistema di conservazione a norma del CNN è stato quindi a partire dal 2013 utilizzato per la conservazione degli atti notarili informatici, e, in mancanza dei decreti attuativi alla normativa sull’atto informatico, sono state realizzati su base convenzionale con l’amministrazione degli archivi notarili la strutture informatiche e i protocolli di collaborazione per l’esecuzione delle ispezioni biennali sugli atti informatici dei notai ed il trasferimento agli archivi stessi delle credenziali di accesso relative agli archivi dei notai cessati. Ciò si è reso necessario in quanto l’Amministrazione degli Archivi notarili non si è ancora dotata di una struttura autonoma per la conservazione degli atti informatici, e si è dovuta giocoforza prorogare la conservazione degli atti dei notai cessati nell’archivio centrale del Notariato, originariamente destinato alla sola conservazione degli atti dei notai in esercizio. 

Anche in ragione dell’esistenza di tale concreto esempio di collaborazione applicativa tra due pubbliche amministrazioni (l’Ufficio Centrale degli Archivi notarili e il Consiglio Nazionale del Notariato) il sistema di conservazione del CNN costituisce oggi un’eccellenza nel campo della P.A., e costituisce (assieme al Ministero della Difesa) una delle due eccellenze poste a base della Rete dei Poli di Conservazione della P.A., della cui creazione si sta occupando l’AGID in collaborazione con l’Archivio Centrale dello Stato. A tale iniziativa hanno preso a collaborare successivamente anche il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e finanze.


Le piattaforme informatiche – Avvisi notarili e vendite pubbliche notarili

Altro tema di fondamentale importanza è quello di un rinnovato approccio alla filiera immobiliare, adeguato al nuovo assetto che sta assumendo tale mercato.

Dal 2016 il CNN ha dato il via libera al Sistema Integrato per le aste e gli avvisi di vendita notarili:

– La RAN è la rete di notai che partecipa alle aste telematiche del CNN; ha gestito in questi anni le dismissioni per enti pubblici nazionali, locali e tribunali con risultati molto incoraggianti.

– AvvisiNotarili.notariato.it è il nuovo sito del CNN dove vengono pubblicati avvisi di beni mobili ed immobili in vendita, provenienti da piani di dismissioni di enti pubblici, procedure esecutive e concorsuali nonché altre procedure di vendita volontaria da parte di privati (grandi e piccoli);

– Il sito VenditePubblicheNotarili.notariato.it è il sito specifico per le vendite giudiziarie e per il quale è stato concesso il provvedimento del Ministero di Giustizia per la pubblicità legale ex art. 490 c.p.c. e d.m. 31 ottobre 2006; 

– Il sito AstePubbliche.notariato.it è il sito specifico per le aste ex d.m. n. 32 del 2015 che è stato attivato all’entrata in vigore della riforma (dal 09 novembre 2017 la Notartel SpA risulta iscritta al Registro dei gestori delle vendite telematiche del Ministero di giustizia). Al mese di novembre 2018 sono state effettuate già oltre 500 aste delegate da vari tribunali.

Tale sistema consente inoltre la possibilità di aprire le medesime prospettive di asta immobiliare per enti o in genere soggetti privati, ma anche di consentire un migliore sviluppo della contrattazione immobiliare via internet. Il sistema integrato aste e avvisi notarili consente la pubblicità su web, con la garanzia notarile, dell’immobile messo in vendita, la vendita all’asta telematica degli immobili e più in generale una gestione più informata e trasparente di tutta la fase propedeutica alla vendita. In questo ambito si dovrà inserire una sempre più spinta telematizzazione della fase istruttoria in cui il lavoro preparatorio a diretto contatto con le parti venga finalizzato ad esigenze di efficienza e rapidità.

La prospettiva è quella di una contrattazione immobiliare che sia garantita dal notaio, con particolare riguardo ai profili di regolarità e commerciabilità degli immobili, sin dal momento della messa in vendita dell’immobile. Un tale sistema, cui solo la pratica potrà dare un assetto accettabile anche relativamente ai carichi economici gravanti sulle parti, attraverso la certificazione preventiva notarile e l’uso degli strumenti telematici del Notariato per la diffusione delle notizie sugli immobili in vendita, coniuga sicurezza e rapidità delle contrattazioni.

Nel 2018 sono state aggiudicate per gli enti pubblici 127 aste, su un numero (in progressivo aumento) di 1.460 aste pubblicate e svolte.

Nel 2018 sono poi state aggiudicate con la RAN 305 aste giudiziarie e ne sono state andate deserte 960.

Nel 2018 (essendo la procedura telematica ex d.m. n. 32 del 2015 entrata in funzione in modo progressivo in corso d’anno) sono state aggiudicate 141 aste e ne sono andate deserte 209 ai sensi del detto d.m. n. 32 del 2015.

Complessivamente nel 2018 sono state aggiudicate 573 aste e bandite 2.929 aste non aggiudicate.

Analizzando poi il primo quadrimestre del 2019 si registra un aumento pari ad oltre il doppio dell’anno precedente ed, infatti le aggiudicazioni totali sono già 442 di cui 71 aste per gli enti + 456 in corso e 313 aggiudicate ai sensi del d.m. n. 32 del 2015, con altre 931 pubblicate ed ancora in corso.

Il totale del valore economico dell’aggiudicazioni con le aste telematiche notarili è ad oggi pari a 480 milioni di euro: possiamo affermare che il progetto aste notarili sia nella fase finale di start up in quanto tutto l’investimento sui sistemi informatici è pressoché completo, e nel prossimo triennio si entrerà a pieno titolo nella fase di maturità.

Al momento aderiscono alla RAN circa 1.070 studi notarili pronti, e vi sono state, anche di recente, nuove convenzioni, come quelle con l’Agenzia del demanio e l’Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla Mafia, importanti sia per il numero dei lotti ed il valore degli immobili, sia per la qualità degli interlocutori.

La tematica dell’atto a distanza

Il tema dell’atto a distanza, intendendosi per tale un atto notarile concluso non alla presenza fisica del notaio, ma attraverso il collegamento dello stesso ai clienti con strumenti telematici, è di straordinaria delicatezza e complessità, riguardando argomenti quali la formazione della volontà delle parti, l’espressione della stessa, la funzione di adeguamento notarile, la personalità della prestazione e la competenza territoriale dei notai al fine della corretta diffusione del servizio ai cittadini.

Prima di entrare nel merito delle questioni occorre chiarire che il tema viene affrontato solo de jure condendo, in quanto l’attuale testo dell’art. 47 della legge notarile, richiedendo che l’atto sia ricevuto in presenza delle parti, prescrive senza dubbio alcuno, per ragioni sistematiche prima che storiche, la presenza fisica dinanzi al notaio, e non consente nessuna forma di telepresenza. Non essendo questa la sede per un approfondimento di carattere tecnico giuridico, mi limiterò a dire sul punto che le forme di contrattazione a distanza, o più in generale di relazione giuridica a distanza, attraverso strumenti di telepresenza, nei casi in cui è richiesta la contestuale presenza di più soggetti, costituiscono ad oggi ancora fenomeni eccezionali dal punto di vista sistematico. È il caso delle decisioni degli organi collegiali delle società di capitali, della presenza nell’udienza penale ai sensi dell’art. 146 disp. att. c.p.p. e delle prassi (invero come minimo praeter legem) per il rilascio a distanza dei dispositivi per la firma digitale.

Ciò non toglie che l’argomento sia divenuto ormai di pressante attualità, al punto che appare immaginabile che il diffondersi di simili previsioni normative possa nel tempo arrivare ad invertire il rapporto regola/eccezione. Tutto questo, in mancanza di un’idonea regolamentazione, potrebbe avere effetti destabilizzanti per la funzione notarile. 

A conferma della tendenza ordinamentale verso la progressiva ammissibilità della contrattazione in telepresenza, è l’emendamento alla direttiva 2017/1132 (cd. Company Law Package), approvato dal Parlamento europeo il 18 aprile 2019 che, una volta passato al vaglio del Consiglio, comporterà l’obbligo di introdurre, nella legislazione nazionale, per facilitare gli scambi transfrontalieri, la possibilità di costituire società con sistemi di contrattazione in telepresenza, attraverso quindi la preventiva digitalizzazione dell’atto costitutivo.

È chiaro quindi che occorre una strategia complessiva per l’atto a distanza, peraltro già possibile oggi in presenza di tanti notai quanti sono i luoghi in cui si trovano le varie parti, la quale deve anche tenere conto della necessità di un’introduzione graduale dello stesso, non essendo prevedibili totalmente le conseguenze e le insidie di una tale forma di contrattazione. SI potrà ad esempio ammetterlo inizialmente solo per alcune categorie di atti, o solo in caso di consenso unanime delle parti, o con particolari accorgimenti quanto all’identificazione e alle modalità di formazione della volontà. Quello che è certo è che si tratta di una questione che va affrontata in modo organico e per tempo, essendo illusorio ogni tentativo di fermare la diffusione di tali forme di contrattazione, o di limitarla a settori come quello societario.

Il punto cardine di ogni ragionamento sull’atto a distanza non deve però essere la tecnologia utilizzata, ma la salvaguardia e la valorizzazione della funzione sociale del notaio, attraverso meccanismi anche normativi che incrementino i profili di personalità della prestazione finalizzata alla funzione di adeguamento in questa nuova operatività. Il tempo, al momento della pubblicazione del presente contributo, è divenuto ormai stringente più che attuale, in quanto di qui a qualche mese bisognerà fronteggiare l’introduzione nell’ordinamento nazionale dell’atto a distanza per la costituzione di Srl e Srls, che potrà avvenire, sulla base della scelta del legislatore nazionale, avvalendosi o meno dell’intervento obbligatorio del notaio, ma pur sempre con atto telematico a distanza. È chiaro che il principale pericolo da fronteggiare sarà non tanto l’introduzione dell’atto a distanza, quanto la possibilità che il legislatore nazionale estenda a tutte le Srl e Srls la possibilità di costituzione sulla base dei moduli come per le start up innovative.

Blockchain: prospettive evolutive della funzione

Da alcuni anni uno dei temi dominanti nel dibattito sull’innovazione tecnologica è costituito da blockchain, criptovalute (bitcoin, ethereum etc.) e smartcontracts. Si afferma spesso (anche se in verità sempre meno man mano che i temi vengono approfonditi), che questa tecnologia, indipendente da chi la usa e sostanzialmente neutrale, renda inutili i controlli e le garanzie umane, e quindi, nel settore dei contratti e dei registri pubblici, l’intervento del notaio. Blockchain è presentata come una tecnologia autoportante, in cui è essa stessa a garantire l’immodificabilità del dato e la sua permanenza nel tempo da parte di chi la usa, per ciò stesso idonea alla gestione di registri. Essa sicuramente costituisce un’opportunità di sicurezza e semplificazione, ma, come tutte le tecnologie, può avere utilizzi con finalità opposte. Una blockchain può essere permissionless o permissioned, con la conseguenza nel primo caso che tutti possano essere miners, ovvero nodi dell’infrastruttura (ma a quali costi per chi partecipa e con quali rischi sul controllo del sistema se si affermano attori troppo forti? l’uso dei bitcoin per fini criminali sta emergendo come preoccupante realtà) oppure, nel secondo caso, che possano esserlo solo alcuni (ma a quali condizioni e poste da chi?). 

Bisogna, quindi, chiedersi cosa comporti l’adozione di nuove tecnologie in termini di sicurezza e tutela dei diritti delle persone, e se queste siano effettivamente neutre o non possano favorire alcuni (in genere i più forti) a discapito di altri. L’analisi condotta porta alla conclusione che la blockchain nulla può aggiungere al sistema dei pubblici registri, laddove la garanzia dello Stato e l’immissione dei dati a mezzo di intermediari qualificati (notai) garantisca l’affidabilità, e può anzi risultare più costoso e meno efficiente; ciò nonostante vi possono essere situazioni in cui la creazione del registro ha necessità di prescindere da un’autorità centrale (come in caso di registri transnazionali). 

Il Notariato ha individuato alcuni settori nei quali è immaginabile l’intervento del notaio con un uso virtuoso della tecnologia blockchain, assumendo un ruolo fortemente proattivo nell’analisi delle possibili applicazioni delle blockchain, anche in relazione alla costatazione che tale tecnologia, che potrebbe aprire nuove prospettive alla categoria, allo stato trova principalmente applicazione in attività collegate al settore dei pagamenti elettronici. Le aziende informatiche stesse sono in una fase di ricerca di campi applicativi. 

Bisogna tenere conto che elementi imprescindibili di ogni valutazione sono: 

– la salvaguardia del ruolo notarile con la sua funzione di tutela della volontà delle parti e delle funzioni legate alla pubblicità degli atti; 

– la differenza tra gli ordinamenti giuridici (civil law e common law), che rendono le applicazioni non sempre adattabili a diversi contesti normativi;

– le norme sulla tracciabilità dei pagamenti;

– le prassi e le dotazioni informatiche in essere. 

Le attività d’interesse del Notariato con riferimento all’applicazione dei sistemi di blockchain si sono concentrate su: 

– analisi di applicazioni innovative in diversi settori economici che, grazie allo sviluppo delle applicazioni telematiche, richiedono procedure che prevedono la registrazione di atti da parte di diversi soggetti qualificati, dotati di poteri autonomi di registrazione. In questo contesto nasce la necessità della condivisone di informazioni non privando i soggetti delle proprie autonomie e prerogative relativamente ai poteri di registrazione. Sono applicazioni per cui non è previsto dalla norma un registro unico;

– la funzione notarile nello sviluppo di attività basate su smart contract.

Le proposte sono state analizzate con contatti diretti con operatori del settore informatico e con potenziali Enti interessati.

Sono stati così individuati settori d’interesse e sono in corso di definizione o di realizzazione lo sviluppo di alcune rilevanti applicazioni:

– Il registro unico dei professionisti, che risulta essere una significativa applicazione di un sistema di identità digitale con applicazioni degli attribuiti di ruolo gestiti dagli ordini professionali. In questo caso si ampliano le informazioni di un sistema dell’identità digitale di un individuo considerando le sue qualifiche. Si aprono così interessanti prospettive per l’accesso qualificato a sistemi operanti in rete. Il progetto è applicabile anche in generale alla qualificazione di soggetti che abbiano poteri o attributi certificati da diversi Enti a ciò preposti. Tale progetto è tra le tematiche d’interesse della Comunità economica europea;

– Sistemi di deposito e tracciabilità di pagamenti con moneta elettronica, salvaguardando gli aspetti riservatezza e tracciabilità. La gestione della moneta elettronica pone nuovi problemi in merito alla tracciabilità dei flussi monetari, dei poteri di spesa e del deposito di beni, essendo la moneta legata in senso lato al possesso di un “identificativo digitale”;

– Sistemi per la gestione del possesso e dello sfruttamento di progetti e beni mobili (identità digitale di “elementi “e non solo di persone) in Internet. Si affrontano le problematiche della identificazione digitale di beni trasmessi in rete;

– Sistemi per facilitare la gestione di adempimenti derivanti dall’esecuzione di atti notarili, a seguito di trascrizione. Si affrontano le tematiche relative agli ulteriori adempimenti verso soggetti interessati alle fasi successive all’esecuzione di un atto, ad esempio tutte le comunicazioni di voltura di contratti a seguito della vendita di un immobile o quelli legati alla esecutività di un atto di successione per il subentro degli eredi (polizze assicurative, depostiti, etc.); 

– Il supporto alla definizione ed esecuzione degli smart contract, Si affrontano le tematiche relative all’esecuzione degli smart contract, ove vi siano elementi abilitanti non ricavabili in modo automatico da sistemi informatici disponibili in Internet. Altro tema d’interesse è l’applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale per supportare la formulazione e verifica di smart contract.

Gli ambiti che sono stati percorsi allo scopo di sottoporre le decisioni operative al Consiglio Nazionale riguardano: 

Iniziative di tipo “ON-CHAIN” 

Si prevede la costruzione da parte del Notariato o la partecipazione diretta da parte del Notariato a blockchain “proprie”, alle quali cioè il Notariato partecipa come “nodo” della rete.

Albo Unico delle Professioni 

Un sistema unico di registrazione e interrogazione dell’albo in modalità telematica basato su tecnologia blockchain sotto la completa gestione degli ordini professionali competenti (Avvocati, Commercialisti, Geometri, …) basato su identificazione del soggetto e ruolo.

Estensione delle applicazioni di sistemi di identità digitale e di firma con meccanismi più flessibili di qualifica del ruolo. Ad esempio, attraverso l’integrazione dei meccanismi di identità digitale di competenza di enti qualificati dalla PA, quali SPID, con meccanismi di gestione del ruolo di competenza degli ordini professionali, di interesse per AGID.

Processi non normati 

Per la gestione con blockchain (da parte del Notariato) di processi attualmente non normati (cioè non previsti da norme vigenti e sui quali, quindi, il margine d’azione del Notariato potrebbe essere più ampio. Ambiti di sviluppo: la Liquidazione Polizze di Vita – il Deposito Opere di Ingegno e le transazioni ad esse connesse; servizi PosteItaliane (Partner IBM).

Iniziative di tipo “OFF-CHAIN” 

Si tratta di piattaforme – realizzate da altri – basate su tecnologia blockchain nelle quali il Notariato offre un certo “valore aggiunto” alle registrazioni. Immaginando, ad esempio, che una blockchain registri un determinato flusso di informazioni, è evidente che è assolutamente fondamentale che qualcuno certifichi la corrispondenza tra la registrazione virtuale e la realtà fisica; collegamento che – diversamente – sarebbe basato sulla fiducia “cieca”.

Identità digitale e transazioni – Una piattaforma con cui i notai possono erogare servizi per detentori di crittovalute e di token basati su blockchain pubbliche previa identificazione degli utenti stessi. Incentivando gli utenti ad associare il proprio indirizzo blockchain alla loro identità fisica, tale applicazione mira a rendere più trasparente sia il tracking delle transazioni che il processo di identificazione degli utenti parte di ecosistemi blockchain pubblici (Partner DEVOLAB Università Bocconi).

Wallet multi-sig per la gestione di crittovalute – Un servizio di gestione e recupero di crittovalute basato su una soluzione multifirma (multisig). L’intervento del notaio aumenta la sicurezza delle applicazioni per depositare e gestire crittovalute offrendo anche servizi di eredità digitale per il loro trasferimento (Partner DEVOLAB Università Bocconi). 

Tokenizzazione asset collegabili a forme di finanziamento di società ed enti – Un servizio per convertire la proprietà di un asset fisico in un asset digitale rappresentato da un token basato sul protocollo Bitcoin. Il token stesso rappresenta tutti i diritti relativi all’asset fisico e può essere trasferito tra diverse parti sul network di Bitcoin; compatibilmente con la normativa che disciplina l’emissione di prestiti obbligazionari. L’inserimento di apposite clausole contrattuali “obbligatorie” consentirebbe di imporre un comportamento virtuoso tale da evitare che il titolo diventi "di fatto" un titolo al portatore. Eventuale circoscrizione del progetto in ambiti non normati.

Prima Fase OFF Chain – L’ente (società) redige presso un notaio un contratto che rappresenta la fonte regolamentare del vincolo giuridico. Il contratto prevede una espressa corrispondenza tra gli obblighi contrattuali di pagamento o le rappresentazioni di valore in esso contenute e dei token digitali che vengono “creati” dal notaio all’interno di una blockchain di intera gestione notarile.

Seconda Fase ON Chain – L’ente (società) cede i token (cui corrispondono le obbligazioni sopra descritte) direttamente all’interno della blockchain (all’interno della quale sarà possibile visionare il contratto a monte) e la successiva circolazione dei token potrà avvenire all’interno della blockchain anche senza l’intervento notarile, creando una sorta di mercato secondario velocemente trasferibile.

Terza Fase Off Chain – Qualora una delle parti (titolare possessore del token digitale o società “emittente”) voglia far eseguire (anche giudizialmente) l’obbligo di pagamento, deve essere nuovamente previsto l’intervento notarile che deve poter “annullare” il token digitale (togliendolo dalla blockchain) e realizzando una certificazione che colleghi l’obbligo di pagamento o la rappresentazione di valore al soggetto che ne risulta titolare sulla base della blockchain, affinché questi possa essere pagato o possa agire in giudizio. (Partner CHAINSIDE)


Cosa manca?

Quali sono gli strumenti necessari per percorrere la strada sin qui sommariamente delineata?

Da un punto di vista normativo occorre intervenire, in un delicato gioco di contrappesi, sull’ordinamento del Notariato allo scopo di alleggerire alcuni vincoli e di rafforzare alcune garanzie poste a tutela dei cittadini, e così:

– appare necessario alleggerire alcuni vincoli formali, come quelli relativi alla possibilità del notaio di rimediare ad errori materiali dell’atto;

– deve essere attentamente valutata la possibilità di introdurre in modo graduale, e volontario per le parti, forme di contrattazione a distanza, tenuto conto che tale introduzione appare ormai ineluttabile;

– devono per contro essere inserite modifiche normative che tutelino in modo più incisivo, anche documentandole, le attività che sostanziano la personalità della prestazione, ed in particolare la relazione diretta del notaio con le parti.

Per raggiungere tali obiettivi, e l’informatizzazione e telematizzazione completa dell’attività notarile, che paiono un traguardo segnato (se non lo fanno i notai, ci saranno altri pronti a farlo al loro posto, magari meno bene), occorre però soprattutto uno sforzo di carattere culturale. I notai dovranno prima convincersi e poi formarsi, da un punto di vista culturale ed operativo, per l’adozione di nuove forme di esercizio della professione. Tale convincimento trova il suo fondamento essenzialmente nell’acquisita consapevolezza, che è auspicabile venga presto raggiunta, che il cambiamento in atto nella società comporta per tutti la necessità di trovare nuove strade.

Occorre tuttavia che il Notariato sia attrezzato dal punto di vista ordinamentale, culturale e strutturale per procedere in questa direzione. Un notaio che inizi ad utilizzare la tecnologia Blockchain nel quotidiano per alimentare nuovi pubblici registri o ponendosi come regolatore di smart contracts, e che utilizzi strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei propri contratti, è un notaio che utilizza l’atto informatico e gli strumenti telematici quali attrezzi già abituali quanto la penna. Si tratta di una visione prospettica, ma non lontana nel tempo.

A questo scopo devono contribuire almeno due fattori: il rinnovamento culturale e la disponibilità di strumenti adeguati.

Il rinnovamento culturale passa per l’allargamento di quelle che sono state sinora le materie di competenza specifica del Notariato, allargandole ad altri settori: è fondamentale a tale scopo non solo la formazione permanente dei notai in esercizio, ma soprattutto la preparazione delle nuove generazioni. Il gap tra lo studio per il concorso notarile e la realtà professionale è ormai intollerabile, e lo strumentario culturale deve essere assolutamente adeguato alle reali esigenze della professione, tra cui quelle connesse a materie come il diritto dell’informatica.

La disponibilità di strumenti adeguati deve tener conto della considerazione, che si riscontra in tutto il percorso dell’informatica notarile, che occorrono tecnologie condivise e progettate per le specifiche esigenze del notaio, per la cui realizzazione servono strutture ed investimenti adeguati, non alla portata del singolo. Su questo si decide come si svilupperà il futuro della categoria: se rafforzare le strutture unitarie in modo tale da fornire a tutti, in modo uniforme, a tutti gli strumenti per un esercizio della professione al passo con i tempi, o lasciare spazio solo all’iniziativa dei singoli ed alle associazioni tra gli stessi. I due scenari non sono necessariamente incompatibili, ma va assolutamente evitato il rischio che il dominio culturale ed economico della tecnologia in uso ai notai sia affidato solo a pochi o, peggio, a soggetti estranei alla funzione sociale e ordinamentale del notaio. La terzietà e l’indipendenza (anche economica) restano elementi fon-danti di una funzione notarile rinnovata ed evoluta, ed in un mondo tecnologicamente avanzato sono assicurate dalla disponibilità di uno strumentario non più solo culturale (verificato con il concorso e la formazione) ma anche tecnologico (necessariamente complesso). Gli strumenti tecnici di base per l’esercizio della professione, sempre più onerosi economicamente, devono essere quindi accessibili a tutti per garantire la funzione. Al di là di questa base paritaria di partenza, deve esservi spazio per ulteriori evoluzioni, aggregazioni tra notai ed una sana concorrenza. Senza questo, il controllo della tecnologia può divenire controllo della funzione. In altre parole ogni notaio dovrà dotarsi degli strumenti culturali e poter contare su mezzi tecnici uniformi e condivisi per lo svolgimento della professione, senza porre limiti a sviluppi ed aggregazioni che facilitino l’innovazione, assicurando in questo modo la terzietà, senza la quale la funzione notarile non può che scomparire. 



[1] Big data è il termine utilizzato per descrivere una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi di analisi specifici al fine di poter estrarre da essi ulteriore valore in termini informativi (fonte Wikipedia).


[2] Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, 912 ss.

[3] (M. MIRRIONE, L’atto notarile informatico, in I Contratti, 2011, 7, 731 ss.; A.C. PELOSI, Sub art. 62-bis, in L’atto pubblico informatico, commentario ai d.lgs. 110/2010 e 235/2010, Milano, 2011, 96 ss.; V. TAGLIAFERRI, Sub artt. 62-bis 62-ter, in MARICONDA – CASU – TAGLIAFERRI (a cura di), Codice della Legge Notarile, Torino, 2013, 334 ss.; mi sia consentito un riferimento al mio contributo su La conservazione del documento notarile informatico, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Atti del convegno Milano 28 maggio/Firenze 29 ottobre 2010, 31 ss.;)

[4] M. MIRRIONE, L’atto notarile informatico, cit., 733; M. NASTRI, La conservazione del documento notarile informatico, cit.

[5] A.C. PELOSI, Sub art. 62-bis, cit., 96; V. TAGLIAFERRI, Sub artt. 62-bis 62-ter, cit., 334.