Giuffré Editore

Introduzione ai lavori della seconda sessione

Michele Tamponi

Diritto privato, Università Luiss Guido


Ricca e densa è stata la prima sessione di questo convegno, dedicata all’approfondimento di questioni meritevoli del massimo rilievo. Le relative tematiche, giova ricordarlo in apertura della seconda fase, sono state lucidamente individuate e introdotte dal presidente della mattinata, il cons. Guido Romano. In particolare, da lui è venuto l’efficace richiamo a quella che ha definito la “cristallizzazione” del diritto societario della crisi, così come emersa dal recepimento dell’importante direttiva europea 20 giugno 2019, n. 1023 (la c.d. direttiva insolvency).

L’evoluzione delle regole che governano le società – ci ha ricordato – è scandita intensamente dall’art. 120-bis del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, disposizione che in qualche modo ha segnato lo sgretolamento dei diritti dei soci a fronte del dilagare dei poteri degli amministratori. Non è un caso che il rilievo fondamentale di questa previsione sia affiorato, in misura più o meno stringente, in tutte le relazioni susseguitesi nella mattinata. 

Mi sia consentito, a modo di introduzione alla sessione pomeridiana, un rapido richiamo ad esse, giacché gli argomenti trattati e le opinioni illustrate dagli autorevoli interventori preparano organicamente ai contributi che non meno esimi relatori si accingono a svolgere. 

La relazione d’apertura si è concentrata sul rapporto nuova finanza/concordato, particolarmente problematico vuoi per la comprensibile ritrosia dei finanziatori, vuoi per la diffidenza del legislatore. La ragione è evidente – ci ha spiegato il prof. Giorgio Meo – giacché l’apporto di nuova finanza implica sicuramente l’accentuazione del passivo in vista di benefici che sono invece tutt’altro che certi. Ed è proprio questa incertezza ad aver indotto il legislatore a una cautela, anzi ad una severità, forse persino eccessiva.

La seconda relazione, affidata al prof. Giandomenico Mosco, si è soffermata sulla competenza esclusiva riservata agli amministratori dall’art. 120-bis c.c.i., destinata a sacrificare sensibilmente le prerogative dei soci. Tema centrale, in argomento, è quello della competenza attribuita ai primi sul se e sul come dell’accesso e del contenuto della proposta che sono chiamati a formulare. Siamo comunque al cospetto di atti di gestione, affidati (e questo è l’elemento di vera novità) al controllo dei creditori piuttosto che al controllo “storicamente” deputato dal codice civile ai titolari delle partecipazioni. Il che non significa, ad ogni buon conto, che possa registrarsi una paralisi assoluta dell’assemblea.

Sulla scia del rapporto tra amministratori e soci si è posta anche la relazione del notaio prof. Giuseppe Trimarchi, incentrata sul richiamato art. 120-bis ma altresì su altre decisive previsioni, riguardate nel prisma dell’aumento di capitale sociale delle società in concordato preventivo.

Non meno stimolante la quarta e ultima relazione della mattinata. Il notaio Federico Magliulo ha concentrato la sua colta attenzione su fusione e scissione in ambito concordatario, ed è così in qualche modo ritornato il tema lambito dal prof. Mosco e già prima dal presidente Romano: il diritto societario della crisi come diritto speciale, significativamente distaccantesi dalle regole societarie del codice civile. Nell’accennato contesto, due profili sono emersi con peculiare enfasi:

– la formulazione imprecisa della disposizione in cui il legislatore discorre impropriamente di “validità” della fusione e della scissione, validità che sarebbe contestabile solo in sede di opposizione all’omologazione;

– lo scostamento del legislatore delegato dalle indicazioni provenienti dalla legge delega in materia di recesso in caso di fusione o scissione.

Con questo assai sommario richiamo ai fruttuosi contributi della mattinata possiamo passare ai temi del pomeriggio. La parola al prof. Mauro Orlandi, raffinato e autorevole civilista, candidatosi al tema “La liquidazione della società nel codice civile e nel codice della crisi d’impresa”.