Giuffré Editore

La legge regolatrice della successione mortis causa con elementi di “estraneità”

Daniela Boggiali

Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato


L’individuazione della legge regolatrice della successione mortis causa con elementi di “estraneità” coinvolge una molteplicità di aspetti della fattispecie successoria. Nonostante, infatti, il legislatore europeo, con il regolamento Successioni, abbia – da un lato – sancito il principio dell’unitarietà della legge regolatrice della successione (art. 23 par. 1: «La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione») e – dall’altro lato – adottato identici criteri di collegamento per l’individuazione sia della legge regolatrice della successione, sia per l’individuazione dell’autorità competente a decidere sull'intera successione, è tuttavia probabile che il notaio italiano, coinvolto nella predisposizione di atti concernenti una successione transfrontaliera, debba comunque confrontarsi con la disciplina di differenti ordinamenti.

Attraverso la prospettazione di taluni casi pratici, si vedrà come sia possibile che, una volta individuata la legge applicabile alla successione, questa risulti regolata da un testamento redatto o reso pubblico ed efficace in base alle norme di un differente ordinamento, o che i chiamati all’eredità abbiano accettato l’eredità o vi abbiano rinunciato in un Paese diverso da quello del luogo di apertura della successione o, ancora, che l’asse ereditario comprenda beni ubicati in più Paesi, con conseguente necessità di verificare che l’intera vicenda ereditaria, disciplinata dalla legge di un determinato ordinamento, produce i propri effetti in conformità anche a quanto previsto dai differenti ordinamenti che, ancorché in via fattuale, risultano coinvolti.

Si forniscono, quindi, le indicazioni utili per l’individuazione della legge regolatrice della successione, tenendo conto dell’eventualità che taluni aspetti (quali la forma del testamento o delle dichiarazioni di accettazione e rinuncia, o la disciplina dei patti successori) potrebbero regolati da una legge differente.


I criteri di collegamento in assenza di professio iuris

Il luogo di residenza abituale del defunto

Per le successioni apertesi successivamente al 17 agosto 2015, occorre far riferimento al regolamento (CE) 4 luglio 2012, n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, appunto in vigore dall’agosto 2015.

La disciplina in esso contenuta ha carattere universale, in quanto ai sensi dell’art. 20 del regolamento la legge da esso designata si applica anche ove, come nel caso di specie, non sia quella di uno Stato membro; conseguentemente, per le successioni apertesi a partire dal 17 agosto 2015 dovranno essere totalmente disapplicate le regole di conflitto contenute negli artt. 46 e 48 della l. 31 maggio 1995, n. 218 in materia di legge regolatrice della successione e legge regolatrice della forma del testamento, anche laddove gli elementi di internazionalità coinvolgano ordinamenti extra-europei[[1]].

Pertanto, il criterio cardine per individuare la legge regolatrice della successione è, ai sensi dell’art. 21 Reg. UE 650/2012, quello della legge «dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte». Tuttavia, se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della residenza abituale, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

L’individuazione della residenza abituale del de cuius, tuttavia, non risulta agevole, in quanto la nozione di residenza abituale ha carattere fattuale e non necessariamente coincide con la residenza anagrafica. In particolare, essa «deve essere accertata caso per caso e interpretata autonomamente, avendo riguardo al contesto e all’obiettivo della disposizione considerata, senza che, ai fini della determinazione del senso e della portata, possa avere rilievo il diritto degli Stati membri»[[2]].

A tal proposito, i considerando 23, 24 e 25 del regolamento contengono una serie di indicazioni alle quali potrà attenersi l'autorità che si occupa della successione al fine di determinare la residenza abituale, considerato tale accertamento presenta, come rilevato, un certo margine di incertezza in ragione del fatto che questa può non necessariamente coincidere con la residenza anagrafica del de cuius.

In particolare, tali considerando prevedono quanto segue:

– al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento (considerando 23);

– nei casi in cui dovesse risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto (ad esempio, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine; o qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi), si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Se, poi, il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali (considerando 24);

– l'autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti, tuttavia, non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa (considerando 25).

Viene, quindi, lasciato all’autorità che si occupa della successione un ampio margine di valutazione per individuare il luogo di residenza abituale del defunto, con la precisazione, però, che la circostanza per cui detta valutazione risulta particolarmente complessa non giustifica, di per sé, il ricorso al criterio sussidiario del collegamento più stretto.

La Corte di giustizia europea ha, peraltro, precisato che in applicazione dei predetti criteri l’ultima residenza abituale del defunto deve pur sempre essere individuata all’interno di un solo Stato attraverso una valutazione complessiva delle circostanze del caso di specie (Corte di giustizia, sent. 16 luglio 2020, causa C-80/19).

Si deve, inoltre, segnalare che secondo la dottrina i criteri della cittadinanza del de cuius e dell’ubicazione dei suoi beni sono elementi di natura meramente sussidiaria, spettando all’interprete la scelta se attribuire a tali elementi lo stesso valore (ed eseguire dunque una verifica meramente quantitativa), o se al contrario procedere ad una valutazione ponderata degli elementi di collegamento, selezionando tra questi ultimi quelli più rilevanti[[3]].


Caso pratico

Quesito n. 97-2024/A del 22 maggio 2024, est. D. Boggiali

Inghilterra – Kenya – Successioni – Legge applicabile e nozione di residenza abituale

Fattispecie. Un cittadino italiano ha disposto dei suoi beni per testamento pubblico nel quale non viene eletta la legge che regola la successione. Il de cuius al momento della morte aveva la residenza anagrafica in Inghilterra, ma trascorreva più di metà dell'anno in Kenya.

Quesito. Si chiede quale sia la legge regolatrice della successione.

Risposta. Rispetto al caso di specie, tenuto conto del fatto che le informazioni fornite nel quesito attestano l’esistenza di un collegamento con tre diversi ordinamenti (residenza anagrafica in Inghilterra, prevalenza del soggiorno in Kenya, cittadinanza italiana), potrebbe risultare utile verificare il luogo di ubicazione della parte più consistente del patrimonio del de cuius, al fine di individuare un collegamento più intenso con un determinato ordinamento.

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Ciò posto, laddove si dovesse ritenere che l’ultima residenza abituale del de cuius fosse in Inghilterra, va precisato che né la mancata adesione del Regno Unito al regolamento 650/2012, né la successiva Brexit escludono l’applicabilità dello stesso al caso di specie.

Vero è, infatti, che – per il periodo in cui il regno Unito ha fatto parte dell’Unione europea – a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non hanno partecipato all'adozione del regolamento e non sono vincolati da esso, né sono soggetti alla sua applicazione.

Ciò, tuttavia, significa che il Regno Unito, per il periodo in cui ha fatto parte dell’Unione europea, ha continuato ad applicare alla materia successoria i propri originari criteri di collegamento e che gli Stati membri, per i quali invece i nuovi criteri di collegamento sono quelli indicati nel regolamento, hanno dovuto considerare l’Inghilterra come uno Stato terzo.

Analogamente, ora che la Brexit ha prodotto pieni effetti, il Regno Unito deve sotto ogni profilo considerarsi Stato terzo.

L’appartenenza a uno Stato terzo rileva ai fini dell’applicazione dell’istituto del rinvio, in quanto l’art. 34 dispone che «Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge».

Il rinvio non opera: quando si applica la legge dello Stato con cui il de cuius presenta un collegamento più stretto di quello della residenza abituale; se il de cuius ha esercitato la facoltà di scelta della legge applicabile alla successione; con riferimento all’applicazione delle leggi regolatrici della validità formale del testamento e delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia; quando la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di tali beni.

Pertanto, qualora si accertasse che il de cuius al momento della morte risiedeva in Inghilterra, per effetto dell’operare della regola del rinvio verrebbero in rilievo le norme di diritto internazionale privato vigenti nell’ordinamento britannico.

Quest’ultimo adotta il criterio della lex rei sitae, che in generale negli ordinamenti di Common law governa le questioni relative ai beni immobili, e che comporterebbe, nel caso di specie, l’applicazione del diritto italiano per ciò che concerne la sorte dei soli beni immobili siti in Italia.

Nel diritto anglosassone vige, infatti, la regola della scissione, per cui la successione è regolata dalla legge dell’ultimo domicilio del de cuius per i beni mobili e da quella dello Stato in cui i beni si trovano, per gli immobili, il che si riflette anche sulla determinazione degli eredi, delle quote ad essi spettanti, etc.[[4]]

Pertanto, per effetto del criterio scissionista adottato dalle fonti di diritto internazionale privato britanniche, la successione dei beni mobili e degli immobili siti in Inghilterra è regolata dalla legge inglese, quella degli immobili siti in Italia dalla legge italiana, quella – infine – di eventuali immobili siti in Kenya dalla legge di tale Paese (se a sua volta il diritto internazionale privato del Kenya prevede l’applicazione della propria legge agli immobili situati in tale Stato).

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Ad analoghe conclusioni si perviene qualora si dovesse accertare che l’ultima residenza abituale del de cuius fosse in Kenya.

Sempre per effetto dell’operare della regola del rinvio di cui all’art. 34 del regolamento, verrebbero in tal caso in rilievo le norme di diritto internazionale privato vigenti nell’ordinamento keniota.

Quest’ultimo, in materia successoria, fa ampia applicazione del criterio della lex rei sitae, il quale si sostanzia in un rinvio all’ordinamento del luogo in cui il bene si trova, rinvio che, come si è detto, è ammesso anche dall’art. 34 Reg. UE 650/2012, e che porta, per gli immobili siti in Italia, all’applicazione delle nostre norme sostanziali.

Nel diritto keniota (Section 4 del Law of Succession Act - Chapter 160), infatti, la successione riguardante la proprietà di beni immobili di una persona deceduta in Kenya è regolata dall’ordinamento del Kenya, senza che rilevi il domicilio della persona al tempo della sua morte, mentre la successione dei beni mobili è regolata dalla legge del luogo di domicilio del defunto al momento della morte. Nel caso di persone che, immediatamente prima della loro morte, erano ordinariamente residenti in Kenya, si presume che queste abbiano avuto domicilio in Kenya alla data della morte, in assenza della prova di un diverso domicilio[[5]].

Ciò, nella sostanza, comporta che le regole applicabili alla successione siano quelle del nostro ordinamento per gli immobili siti in Italia.


La professio iuris

Disciplina generale

L’art. 22 del regolamento consente di scegliere come legge che regola la propria intera successione la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte e, alla persona con più di una cittadinanza, di scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Con l’avvertenza che la scelta deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione e che validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

L’art. 83 reg. (CE) 650/2012 detta, poi, una norma transitoria prevedendo che «Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza».

Pertanto, la scelta di assoggettare la propria successione alla legge di uno degli Stati di cui si ha la cittadinanza è valida anche se compiuta prima dell’entrata in vigore del regolamento, purché, come nel caso di specie, la successione si sia aperta dopo l’entrata in vigore dello stesso e, quindi, dopo il 17 agosto 2015.

Benché, inoltre, l’art. 22 reg. (CE) 650/2012 richieda che la scelta di legge venga effettuata “in modo espresso”, il Considerando (39) dello stesso prevede quanto segue: «La scelta di legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dai termini di una tale disposizione. Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge».

Il regolamento ammette, quindi, la possibilità di una scelta “implicita” in considerazione, probabilmente, di una sorta di favor testamenti[[6]].

Pertanto, in presenza di un testamento che eventualmente contenga un riferimento a specifiche disposizioni della legge dello Stato di cittadinanza del testatore, può ritenersi che si sia in presenza di optio iuris in favore della legge di tale Stato. Tale scelta, ancorché implicita, impedisce l’operare dell’istituto del rinvio e, quindi, troveranno applicazione le norme sostanziali di tale Stato, ancorché non si tratti di Stato membro dell’Unione europea.


Caso pratico

Quesito n. 204-2021/A del 6 dicembre 2021, est. Boggiali

Germania – Successioni – Professio iuris implicita

Fattispecie. Tizio, cittadino tedesco, stabilmente residente in Italia da diversi anni con la moglie, è deceduto lasciando un testamento pubblico, redatto nel 2017 a Berlino, città dove allora risiedeva con la moglie, ricevuto da un notaio tedesco. Il testamento non contempla alcuna espressa optio iuris e dispone una sostituzione fedecommissaria (Vorerbe). Più precisamente, il testatore istituisce la moglie erede universale, sostituendole, alla di lei morte (e anche in caso di premorienza della moglie al marito), in quote uguali, il proprio figlio (avuto da precedente matrimonio) e i due figli della moglie (avuti da precedente matrimonio).

Quesito. Si chiede quale sia la legge regolatrice della successione.

Risposta. Poiché nel caso di specie il testamento contiene un riferimento a specifiche disposizioni del codice civile tedesco, può ritenersi che si sia in presenza di optio iuris in favore della legge di tale Paese.


Professio iuris negli ordinamenti plurilegislativi

Sono da considerarsi plurilegislativi quegli Stati nei quali la materia successoria può essere regolata in maniera differente nelle diverse articolazioni territoriali (è il caso, a titolo meramente esemplificativo, degli Stati Uniti, del Canada, della Spagna, del Messico).

Viene, in tal caso, in rilievo nel caso di specie l’art. 36 del regolamento, che individua la legge applicabile negli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale, prevedendo quanto segue:

«1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l’unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:

a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;

b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto;

c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

3. In deroga al paragrafo 2, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata ai sensi dell'articolo 27 e in mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge in tale Stato, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui il testatore o le persone la cui successione è interessata da un patto successorio avevano il collegamento più stretto».

Tale disposizione adotta, al par. 1, la regola generale per cui, qualora la legge designata come legge regolatrice della successione sia quella di uno Stato plurilegislativo, quale, ad esempio, gli Stati Uniti, l’unità territoriale la cui legge disciplinerà la successione dovrà essere individuata applicando le norme di conflitto interne previste da tale ordinamento.

Laddove, però, lo Stato designato sia privo di norme interne in materia di conflitti di legge, operano i criteri suppletivi elencati nel par. 2 dell’art. 36 e, quindi:

– se la legge straniera è stata individuata in forza del criterio della residenza abituale del defunto, troverà applicazione la legge dell'unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;

– se la legge straniera è stata individuata in forza del criterio della cittadinanza del defunto, troverà applicazione la legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto;

– se la legge straniera è stata individuata in forza di altri criteri di collegamento diversi dalla residenza abituale e dalla cittadinanza, troverà applicazione la legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

Le soluzioni indicate dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 650/2012 sono state, tuttavia, parzialmente criticate dalla dottrina, in quanto potrebbe darsi l’ipotesi di ordinamenti che adottano regole di conflitto diverse all’interno di ciascuna unità territoriale[[7]].

Diverso è il caso, ad esempio, degli Stati Uniti, considerato che, in generale, tutte le giurisdizioni americane adottano il criterio per cui la successione si apre ed è regolata dalla legge dell’ultimo domicilio del defunto[[8]], mentre il principio della lex rei sitae opera limitatamente alle disposizioni concernenti gli immobili, determinando il fenomeno della c.d. “split succession”[[9]].

Ciò posto, particolarmente problematica risulta l’applicazione dei criteri individuati dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 650/2012 nell’ipotesi in cui la legge applicabile alla successione viene designata dal de cuius.

Ciò in quanto l’art. 22 del regolamento consente a una persona di scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Si tratta di un criterio che non si adatta alle regole interne sui conflitti di legge, in quanto la maggior parte degli ordinamenti plurilegislativi su base territoriale non riconosce una cittadinanza distinta a seconda dell’unità territoriale in cui il cittadino di tali ordinamenti nasce o risiede e, quindi, raramente si troveranno norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge che consentano di determinare l’unità territoriale pertinente la cui normativa si applica[[10]].

Pertanto, in tale ipotesi dovrebbero venire in rilievo i criteri di collegamento suppletivi elencati nella lettera b) del par. 2 dell’art. 36 del regolamento, con la conseguenza che, trattandosi di legge straniera scelta in forza del criterio della cittadinanza del defunto, troverà applicazione la legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto.

In altri termini, se un cittadino americano sceglie di assoggettare la successione alla legge degli Stati Uniti, si applicherà la legge dello Stato federale con il quale tale cittadino presenta il collegamento più stretto.

A tal fine, deve rilevarsi come l’individuazione dello Stato con il quale il defunto aveva il collegamento più stretto richieda un apprezzamento di merito che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, la cui individuazione può, di fatto, risultare di difficile soluzione, soprattutto nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia mai risieduto in tale Stato[[11]].

Alcune indicazioni possono trarsi dal Considerando 24, che individua lo Stato con i quale il defunto presenta un possibile collegamento più stretto rispetto a quello della residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale o quello in cui vi possedeva tutti i suoi beni principali.

Altra questione è, poi, se il cittadino di un ordinamento plurilegislativo possa designare, quale legge regolatrice della propria successione, quella di un’unità territoriale appartenente allo Stato di cui è cittadino.

Una parte della dottrina nega tale possibilità e ritiene che attraverso la professio iuris si possa designare unicamente la legge dello Stato di cittadinanza, senza tuttavia individuare direttamente la legge di una specifica unità territoriale[[12]].

Ciò in quanto tale possibilità sarebbe esclusa dalla disciplina dell’art. 36, che per gli ordinamenti plurilegislativi detta criteri specifici, quali le norme di conflitto interno e, in loro mancanza, la regola del collegamento più stretto.

In altri termini, una volta che il cittadino dello Stato plurilegislativo abbia designato quale legge regolatrice la propria legge nazionale, in forza dell’art. 36 troveranno necessariamente applicazione o le regole di conflitto interne (ma, come in precedenza rilevato, la maggior parte degli ordinamenti plurilegislativi su base territoriale non riconosce una cittadinanza distinta a seconda dell’unità territoriale in cui il cittadino di tali ordinamenti nasce o risiede) o la regola del collegamento più stretto di cui alla lettera b) del par. 2.

Si tratta di un’interpretazione aderente al dettato normativo, considerato, altresì, che l’art. 22 del regolamento (CE) n. 650/2012 consente di scegliere la legge dello Stato di cui il disponente è cittadino, senza specificare, ulteriormente, la possibilità di determinare la legge di una specifica unità territoriale facente parte dello Stato di cittadinanza.

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che il de cuius possa designare la legge in vigore in un’unità territoriale dello Stato di cui è cittadino, purché questa coincida con la legge dell’unità territoriale con la quale vi sia il collegamento più stretto[[13]].

Tale tesi si differenzierebbe dalla precedente in quanto la scelta della legge di una specifica unità territoriale non sarebbe in ogni caso invalida, ma risulterebbe soltanto esposta al rischio che tale scelta venga disattesa ove risulti che l’unità territoriale designata dal de cuius sia diversa da quella con la quale quest’ultimo presenta un collegamento più stretto.

In questo caso, la designazione della legge di un’unità territoriale con la quale il disponente non presenta il collegamento più stretto sarebbe comunque valida e varrebbe come designazione della legge dell’ordinamento plurilegislativo, fatta salva, poi, l’applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 36, par. 2, del regolamento, per l’individuazione della legge territoriale applicabile all’interno di tale ordinamento.

Peraltro, i sostenitori della predetta tesi auspicano che la scelta della legge di una specifica unità territoriale possa di per sé costituire un indizio dell’esistenza di un collegamento più stretto con tale Stato[[14]].

Tale tesi appare, altresì, maggiormente coerente con il complesso delle norme del regolamento (CE) n. 650/2012 che, ad esempio, all’art. 21 applica, in deroga al criterio generale della residenza abituale al momento della morte, quello dello Stato con cui il defunto aveva collegamenti più stretti per il caso in cui, dal complesso delle circostanze del caso concreto, risulti chiaramente che, al momento della morte, il defunto presentasse maggiori connessioni con uno Stato diverso da di residenza.

Inoltre, l’esistenza di un collegamento più stretto consente di evitare che la scelta della legge di un determinato ordinamento sia finalizzata a eludere l’applicazione di norme imperative. A tal fine, deve tenersi presente come, ai sensi del Considerando 26 del regolamento, «Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire a un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l’elusione della legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato».


Caso pratico

Quesito n. 46-2024/A del 7 marzo 2024, est. Boggiali

USA (Colorado) – Successioni – Professio iuris negli ordinamenti plurilegislativi e forma del testamento ricevuto in Italia

Fattispecie. Due coniugi, entrambi con doppia cittadinanza italiana e statunitense, con dimora abituale in Italia, hanno proprietà immobiliari in Italia e investimenti mobiliari negli Stati Uniti, Colorado. Entrambi, ciascuno per sé, desiderano redigere il proprio testamento scegliendo quale legge regolatrice della successione quella dello stato del Colorado.

Quesito. Si chiede quale sia la legge regolatrice della successione e se, affinché il testamento possa ritenersi formalmente valido in Colorado, il notaio italiano debba procedere all'autentica delle sottoscrizioni in conformità alla legge del Colorado (che, tra le possibili forme di testamento, prevede l’acknowledgment della firma dinanzi al notaio) o se il notaio italiano sia obbligato a redigere il testamento nelle forme previste dal proprio ordinamento.

Risposta. Si deve dare atto di come, allo stato attuale, sia discussa la possibilità di designare, quale legge regolatrice della successione quella di una determinata unità territoriale appartenente allo Stato di cittadinanza del disponente.

Se si aderisce alla prima tesi, il cittadino italo-americano dovrebbe limitarsi a designare, quale legge regolatrice della propria successione, quella degli Stati Uniti, senza individuare una specifica unità territoriale di riferimento.

Se, invece, si aderisce alla seconda tesi, attraverso la professio iuris sarebbe possibile designare la legge di uno specifico Stato americano qualora nel caso concreto vi sia un collegamento più stretto con tale Stato rispetto agli altri Stati. Tuttavia, se dalle circostanze del caso concreto dovesse, invece, risultare che il disponente aveva collegamenti più stretti con un altro stato, la professio iuris sarebbe comunque valida e opererebbe come designazione della legge degli Stai Uniti, con conseguente applicazione della legge territoriale dello Stato federale con il quale il disponente presenta il collegamento più stretto.

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Quanto alla forma delle disposizioni testamentarie, l’art. 27 reg. (CE) 650/2012, dispone quanto segue: «1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:

a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o

b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; 

o

c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati».

Tale disposizione introduce, quindi, ben otto differenti criteri di collegamento: legge del luogo in cui la disposizione è stata fatta; legge nazionale del testatore al momento della disposizione; legge nazionale del testatore al momento della morte; legge del luogo di domicilio del testatore al momento della disposizione; legge del luogo di domicilio del testatore al momento della sua morte; legge del luogo della residenza abituale del testatore al momento della disposizione; legge del luogo della residenza abituale del testatore al momento della morte; legge del luogo in cui si trovano gli immobili.

Si tratta di criteri tra di loro alternativi, nel senso che è sufficiente che la forma della disposizione testamentaria sia ritenuta valida da almeno uno degli otto possibili ordinamenti coinvolti, ed è, quindi, evidente come l’intento del regolamento sia quello di salvaguardare la volontà del testatore, riducendo al minimo la possibilità che il testamento venga considerato nullo per difetto di forma.

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Quanto all’obbligo o meno, per il notaio italiano, di ricevere il testamento nelle forme previste dall’ordinamento la cui legge regola la successione, trattasi di questione che, nel caso di specie, non ha ragione di porsi.

La Section 15 - 11 - 502 dei 2020 Colorado Revised Statutes, Title 15  Probate, Trusts, And Fiduciaries, Article 11. Intestate Succession and Wills stabilisce che il testamento deve rivestire la forma scritta e che deve essere firmato da due testimoni o “riconosciuto” (acknowledged) di fronte a un notaio o, in mancanza, deve essere scritto a mano dal testatore (502. Execution  witnessed or notarized wills  holographic wills. (1) Except as otherwise provided in subsection (2) of this section and in sections 15-11-503, 15-11-506, and 15-11-513, a will shall be: (a) In writing; (b) Signed by the testator, or in the testator's name by some other individual in the testator's conscious presence and by the testator's direction; and (c) Either: I. Signed by at least two individuals, either prior to or after the testator's death, each ofwhom signed within a reasonable time after he or she witnessed either the testator's signing of the will as described in paragraph (b) of this subsection (1) or the testator's acknowledgment of that signature or acknowledgment of the will; or II. Acknowledged by the testator before a notary public or other individual authorized by law to take acknowledgments. (2) A will that does not comply with subsection (1) of this section is valid as a holographic will, whether or not witnessed, if the signature and material portions of the document are in the testator's handwriting. (3) Intent that the document constitute the testator's will can be established by extrinsic evidence, including, for holographic wills, portions of the document that are not in the testator's handwriting. (4) For purposes of this section, "conscious presence" requires physical proximity to the testator but not necessarily within testator's line of sight. (5) For purposes of this part 5, "will" does not include a designated beneficiary agreement that is executed pursuant to article 22 of this title).

Tra le forme richiamate v’è quella del riconoscimento di firma dinnanzi a un notaio che, tuttavia, presenta delle caratteristiche e una regolamentazione differenti rispetto all’autentica di sottoscrizioni regolata dalla legge italiana.

Sennonché, sempre in materia di forma del testamento l’ordinamento del Colorado contempla espressamente l’eventualità di testamenti redatti all’estero o da cittadini stranieri, prevedendo che il testamento scritto è valido se redatto nelle forme previste dalla legge del Colorado o dello Stato del luogo in cui è ricevuto o da quella del luogo di domicilio o di cittadinanza del testatore (Section 15-11-506. Choice of law as to execution. A written will is valid if executed in compliance with section 15-11-502 or 15-11-503 or if its execution complies with the law at the time of execution of the place where the will is executed, or of the law of the place where, at the time of execution or at the time of death, the testator is domiciled, has a place of abode, or is a national).

Ciò consente di ritenere che, nel caso di specie, il testamento sia valido, quanto alla forma, se redatto in conformità a quanto previsto dall’ordinamento italiano.


La legge regolatrice del patto successorio

Disciplina generale

L’art. 25 del regolamento stabilisce che il patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona «è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto».

L’art. 25, in altre parole, adotta quale lex successionis sempre quella del luogo di residenza abituale, ma la fa, per così dire, retroagire al momento della conclusione del patto (laddove il criterio generale adottato dal regolamento fa riferimento al momento della morte).

Con l’avvertenza che, secondo l’orientamento prevalente[[15]], la previsione dell’art. 25, individuando una lex successionis virtuale, lascia impregiudicata l’applicazione della lex successionis reale (e cioè quella del luogo di residenza abituale della persona della cui successione si tratta al momento della morte) per le questioni relative, fra l’altro, alla quota disponibile, alle quote di legittima e alle altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché agli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi.

Ove, poi, il contratto successorio sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore del regolamento, verrebbe in rilievo la disposizione transitoria contenuta nell’art. 83, comma 3, Reg. UE 650/2012, secondo cui una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se posta in essere in conformità alla legge regolatrice della successione in base alle norme del regolamento stesso.

Quando, poi, il patto successorio ha ad oggetto la successione di più persone, il comma 2 della citata disposizione stabilisce che il patto «è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto».

Infine, il comma 3 riconosce alle parti la facoltà di scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22 del regolamento, alle condizioni ivi indicate.

Va ricordato che nell’ambito della “validità sostanziale” sono ricomprese, in forza dell’art. 26: la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione; le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione; l'ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte; l'interpretazione della disposizione; il dolo, la violenza, l'errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.


Caso pratico

Quesito n. 98-2024/A del 23 maggio 2024, est. Boggiali

Svizzera – Successioni – Legge regolatrice di contratto successorio

Quesito. Si chiede quale sia la legge regolatrice di un contratto successorio redatto da cittadino italo svizzero, abitualmente residente in Svizzera, deceduto nel 2020, il cui asse ereditario comprende immobili siti in Italia. Al de cuius sono sopravvissuti la moglie, cittadina italiana abitualmente residente in Svizzera, e due fratelli.

Si chiede se la copia del contratto successorio, debitamente tradotta e munita di Apostille, possa essere depositata presso il notaio italiano e se la relativa successione sia qualificabile come testamentaria ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano.

Risposta. Nel caso di specie, poiché il de cuius ha doppia cittadinanza italo-svizzera, non dovrebbe venire in rilievo l’art. 17 della Convenzione di stabilimento e consolare tra Italia e Svizzera del 22 luglio 1868, generalmente considerata quale disciplina speciale e prevalente rispetto alle norme comuni di diritto internazionale privato dei due Paesi nei casi di morte di cittadino italiano domiciliato in Svizzera o di cittadino svizzero domiciliato in Italia[[16]].

Pertanto, per ciò che concerne la legge applicabile alla successione, poiché questa si è aperta dopo il 17 agosto 2015, data di entrata in vigore il regolamento (CE) 4 luglio 2012, n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, viene allora in rilievo l’art. 21 Reg. UE 650/2012, che designa la legge “dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte”, precisandosi, tuttavia, che se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della residenza abituale, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

Trattandosi, poi, di legge di uno Stato terzo, viene in questione l’istituto del rinvio e, quindi, operano le regole di diritto internazionale privato svizzere e, in particolare, l’art. 90 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987, la quale prevede, quale criterio primario per determinare il diritto applicabile, quello dell’ultimo domicilio in Svizzera, per cui «la successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero».

La successione è, quindi, regolata nel caso di specie dall’ordinamento elvetico.

Quanto alla legge regolatrice del patto successorio, per effetto delle previsioni contenute nell’art. 25 del regolamento, il riferimento è alla legge svizzera, quale appunto legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della conclusione del patto.

Ciò posto, rispetto al caso prospettato assume, poi, nuovamente rilevanza la previsione dell’art. 34, il quale prevede che quando il regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino: a) alla legge di uno Stato membro; o b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.

Va, quindi, verificato cosa disponga l’ordinamento le cui norme sono così richiamate in materia di patti successori.

A tal proposito, nell’ordinamento svizzero, le regole di diritto internazionale privato contengono una specifica disciplina dedicata ai Contratti successori e alle disposizioni reciproche a causa di morte: l’art. 95 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987, prevede, infatti, che «1 Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente al momento della stipulazione. 2 Se il disponente sottopone contrattualmente l'intera successione al suo diritto nazionale, quest'ultimo surroga quello domiciliare. 3 Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale comune da loro scelto. 4 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e sulla capacità di disporre (art. 93 e 94)».

La norma di diritto internazionale privato svizzero specificamente dedicata ai contratti successori adotta, quindi, come criterio principale, quello della legge del domicilio e, quindi, porta anch’essa all’applicazione dell’ordinamento elvetico.

L’applicabilità al caso di specie della legge svizzera sembra escludere ragioni ostative alla possibilità per il notaio italiano di ricevere in deposito il contratto successorio ricevuto dal notaio svizzero.

Al riguardo, il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, contiene diverse disposizioni sul contratto successorio, nel capo dedicato ai modi di disporre in ambito successorio[[17]], in particolare prevedendosi che il contratto successorio (che richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico e in cui le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l'atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni: art. 512 B) possa avere ad oggetto l’istituzione d'erede o legato[[18]].

Anche in questo caso, tuttavia, si potrebbe porre un problema di limite dell’ordine pubblico: l’art. 35 prevede, infatti, che «l'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro dell'autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione».

La questione viene, in ogni caso risolta dalla dottrina che ha esaminato tali aspetti in tempi più recenti facendo tesoro delle posizioni emerse anteriormente all’entrata in vigore del regolamento con riguardo alla possibile incidenza dell’ordine pubblico (nazionale o internazionale) e alla configurabilità dell’art. 458 c.c. come norma di applicazione necessaria[[19]].

A tal proposito, deve rilevarsi come già in passato diverse pronunce escludevano il contrasto dei patti successori con l’ordine pubblico interno e internazionale[[20]], e alle medesime conclusioni perveniva una cospicua parte della dottrina[[21]].

Pertanto, non si vedono ragioni ostative a ricevere in deposito ex art. 106, l. not., il contratto successorio e di procedere, successivamente, alle conseguenti formalità pubblicitarie[[22]].

Considerato, infine, che la successione è regolata dal patto successorio, ai fini del nostro ordinamento detta successione potrebbe essere qualificata come testamentaria, dovendosi, viceversa, escludere la possibilità di qualificarla come legittima.


La legge regolatrice di accettazione e rinuncia 

Disciplina generale

Il regolamento UE 650/2012 contiene, peraltro, una norma specifica in materia di rinuncia, l’art. 28, il quale dispone quanto segue:

«La dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

a)  dalla legge applicabile alla successione a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22; o

b)  dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale».

La finalità di tale disposizione – che introduce, in aggiunta ai normali criteri di collegamento per l’individuazione della legge applicabile alla successione di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento, anche quello della legge del luogo di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione di accettazione o rinuncia alla disposizione testamentaria – è evidentemente quella di agevolare le dichiarazioni dei chiamati che abitano in un luogo diverso da quello di apertura della successione.

L’art. 28 del regolamento è, peraltro, coerente con la regola contenuta nell’art. 13 reg. UE 650/2012, il quale dispone che «oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

Pertanto, le dichiarazioni di accettazione e rinuncia alle disposizioni di ultima volontà potranno essere rese alle autorità del luogo di residenza dell’accettante o del rinunciante secondo le forme previste in tale luogo.

Tuttavia, la pluralità dei criteri di collegamento cui si riferisce l’art. 28 reg. UE 650/2012 riguarda esclusivamente la forma delle dichiarazioni di accettazione e rinuncia, la cui sostanza risulta, invece, soggetta all’applicazione del criterio generale contenuto nell’art. 21 e, quindi, a quello della legge del luogo di residenza abituale al momento della morte.


Caso pratico

Quesito n. 92-2024/A del 21 maggio 2024, est. Boggiali

Brasile – Successioni – Rinuncia all’eredità

Quesito. Si chiede quali siano i requisiti di validità formale e sostanziale per procedere al deposito presso il notaio di italiano di un atto di rinuncia all’eredità, ricevuto in Brasile.

Risposta. Occorre, in proposito, verificare se la rinuncia rispetta o meno i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla legge regolatrice della successione, rispetto alla quale nel quesito non viene fornita alcuna indicazione.

Ove la successione sia regolata dalla legge italiana, la rinuncia ricevuta in Brasile può essere ricevuta dall’autorità competente, per tale Paese, a ricevere detta dichiarazione e può rivestire la forma richiesta da tale ordinamento, mentre il contenuto dovrà essere conforme a quanto prescritto dall’ordinamento italiano.

Qualora la successione dovesse essere regolata diritto brasiliano, l’atto di rinuncia dovrà rispettare integralmente le norme sancite da tale Paese. Il codice civile brasiliano prevede che la rinuncia all’eredità deve essere espressamente contenuta in un atto pubblico o in un provvedimento giudiziario[[23]]. Non sono ammesse accettazione né rinuncia parziali o sottoposte a termine o condizione[[24]].


NOTE: 

[1] D. DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte, Milano, 2013, 3, il quale individua un residuale ambito di applicazione dell’art. 48 l. n. 218 del 1995 con riferimento al testamento nuncupativo.

[2] I. AQUIRONI – T. FERRARIO, La residenza abituale del de cuius, in aldricus.giustizia.it. Sul tema, v. anche S. MARINO, Il regolamento (ue) 650/2012 sulle successioni internazionali nella prima giurisprudenza della corte di giustizia dell'unione europea, in Riv. dir. int., 2022, 119 ss.

[3] G. KHAIRALLAH, La détermination de la loi applicable à la succession, in G. KHAIRALLAH – M. REVILLARD, Droit européen des successions international. Le règlement du 4 juillet 2012, Parigi, 2013, 51; J. RE, Where Did They Live? Habitual Residence in the Succession Regulation, in Riv. dir. int. priv. proc., 2018, 986-989; C. FOSSATI, La residenza abituale nei regolamenti europei di diritto internazionale privato della famiglia alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 2022, 298.

[4] L.N. BROWN – C.A. WESTON, Grande-Bretagne, Fasc. 2, in Juris Classeur, Paris Cedex, 1997, 28; E. Calò, Sui rapporti fra common law e statute law nella norma di conflitto, in Studi e materiali, 2003, 703; v. anche C. Cutbill – J. Wood, England and Wales, in International Succession – by Louis Garb and Union International du Notariat Latin, The Hague – London – New York, 1998, 13, secondo cui «under English law, movable property passes in accordance with the law of the deceased’s domicile at the date of his death and immovable property passes in accordance of the law of the situs»; DICEY – MORRIS, The Conflict of Laws, Vol. II, London, 1993, 1023, enunciano le seguenti regole: «134 The succession to the movables of an intestate is governed by the law of his domicile at the time of his death» e «135 The succession to the immovables of an intestate is governed by the law of the country where the immovables are situated».

[5] Law applicable to succession (1) Except as otherwise expressly provided in this Act or by any other written law— (a) succession to immovable property in Kenya of a deceased person shall be regulated by the law of Kenya, whatever the domicile of that person at the time of his death; (b) succession to the movable property of a deceased person shall be regulated by the law of the country of the domicile of that person at the time of his death. (2) A person who immediately before his death was ordinarily resident in Kenya shall, in the absence of proof of domicile elsewhere, be presumed to have been domiciled in Kenya at the date of death). Sul punto, R. FRIMPONG OPPONG, Private International Law in Commonwealth Africa, Cambridge, 2013, 292.

[6] C. CAMPIGLIO, La facoltà di scelta della legge applicabile in materia successoria, in Riv. dir. int. priv. proc., 2016, 925 ss., spec. 931; A. DAVÌ – A. ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni, Torino, 2014, 74; H.P. MANSEL, Parteiautonomie, Rechtsgeschäftslehre der Rechtswahl und Allgemeinen Teil des europäischen Kollisionsrechts, in S. LEIBLE – H. UNBERATH, Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung?, Jena, 2013, 241 ss.

[7] A. BONOMI, Ordinamenti plurilegislativi e non applicabilità del regolamento in caso di conflitti interni di leggi, in Il regolamento europeo sulle successioni, Milano, 2015, 487, il quale fa l’esempio della Spagna.

[8] Biederman v. Cheatham, 161 So. 2d 538, 542 - Fla. 2d Dist. Ct. App. 1964.

[9] Frazier v. Boggs, 20 So. 245 - Fla. 1896.

[10] A. BONOMI, Ordinamenti plurilegislativi e non applicabilità del regolamento in caso di conflitti interni di leggi, cit., 490.

[11] A. DAVÌ – A. ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, Torino, 2014, 191.

[12] A. DAVÌ – A. ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, cit., 193.

[13] A. BONOMI, Ordinamenti plurilegislativi e non applicabilità del regolamento in caso di conflitti interni di leggi, cit., 491.

[14] D. SOLOMON, in A. DUTTA – HERRLER, Die Europäische Erbrechtsverordnung, Monaco, 2014, 40; A. DUTTA, Art. 36 EuErbVO, in Münchener Kommentar; E. CALÒ, La pianificazione successoria dei cittadini spagnoli e dei residenti in Spagna alla luce della disciplina europea delle successioni, in Riv. not., 2018, 691 ss.; ID., Dalla legge italiana al regolamento europeo, in Le successioni nel diritto internazionale privato dell’Unione europea, Napoli, 2019, 167 ss.

[15] A. DAVÌ – A. ZANOBETTI, Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, Torino, 2014, 107 ss. e 105 ss.; B. BAREL, La disciplina dei patti successori, in P. FRANZINA – A. LEANDRO (a cura di), Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, 122 ss.

[16] Cass., 4 luglio 1962, n. 1711, in Foro it., 1963, 800 ss.; Cass., sez. un., 31 luglio 1967, n. 2038 in Riv. dir. int. priv. e proc.,1968, 174 ss.; Cass., sez. un., 1 luglio 1992, n. 8081; Cass., 16 giugno 1975, n. 240; T. WÜSTEMANN – L. MAROLDA MARTINEZ, Der schweizerischitalienische Erbfall, in Successio, 1-2011, 64, nt. 16; G. PETRELLI, Formulario notarile commentato, III, 3, Milano, 2003, 776.

[17] Art. 481: Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.

[18] Art. 494 H. Contratto successorio / I. Istituzione d'erede e legato contrattuali: 1. Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo. 2. Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio. 3 Le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono essere contestate

[19] In particolare, Barel, La disciplina dei patti successori, cit., 136 ss.

[20] Cass., 5 aprile 1984, n. 2215, in Foro it., 1984, I, 2253 ss., con nota di PARDOLESI; Trib. Bolzano, 8 marzo 1968, in Riv. giur. Alto Adige, 1968, 220, secondo cui il patto successorio, nullo secondo il nostro ordinamento, e valido secondo l’ordinamento germanico, non è contrario all’ordine pubblico e al buon costume nel nostro Stato; App. Trento, 24 aprile 1982, in Giur. mer., 1983, I, 352 ss., con nota di AZZARITI.

[21] T. BALLARINO, Diritto internazionale privato, Padova, 1999, 160; A. MIGLIAZZA, Successione – VII) Diritto internazionale privato e processuale, in Enc. giur., vol. XXX, Roma, 1993, 6; CLERICI, sub art. 46, in Riforma del sistema italia­no di diritto internazionale privato – Commentario, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, 1140; D. DAMASCELLI, La legge applicabile alla successione per causa di morte, cit., 86; DELI, Art. 48, in BARIATTI (a cura di), Legge 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1996, 1307; E. CALÒ, Patto successorio tra coniugi olandesi, in Riv. not., 2000, 1325; ID., La legge applicabile ai patti successori, L'attività negoziale dello straniero comunitario: casi e materiali, Atti del Seminario di studio Formanote tenutosi a Verona 26 settembre 2009; S. MARINO, La proposta di regolamento sulla cooperazione giudiziaria in materia di successioni, in Riv. dir. int., 2010, 469, secondo la quale «il favor comunitario nei confronti di queste modalità di espressione dell'autonomia privata supera ogni eventuale incompatibilità con i principi degli ordinamenti interni». Anche la dottrina straniera appare orientata ad escludere che possa qui operare l'eccezione di ordine pubblico: in questo senso G. KHAIRALLAH, La loi applicable à la succession, in Perspectives du droit des successions europeénnes et internationales, Paris, 2010, 73; C. LAGARDE, Rapporto nazionale per la Francia allegato all'Etude de droit comparé sur les règles dans les États membres de l’Union Européenne, Deutsches Notarinstitut2002, 391; M. REVILLARD, Droit International privé et communautaire: pratique notariale, Paris, 2006, 362; B. BAREL, La disciplina dei patti successori, cit., 137; D. ACHILLE, Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione futura, Napoli, 2012, 61 ss.), rilevandosi, peraltro, come la stessa evoluzione del diritto interno, con l’introduzione dei patti di famiglia, abbia ulteriormente contribuito a ridimensionare la questione (A.G. CIANCI, Soggetto straniero e attività negoziale. Il principio di reciprocità e la sua dimensione attuale nel diritto privato, Milano, 2007, 371 ss.; D. DAMASCELLI, Il «patto di famiglia» nel diritto internazionale privato, Riv. dir. int. priv. e proc., 2007, 619; Calò, Patto di famiglia e norma di conflitto, Famiglia, persone e successioni, 2006, 62; D. OCKL, Patto di famiglia e diritto internazionale privato, in Fondazione italiana per il Notariato, Patti di famiglia per l’impresa, Milano, 2006, 374.

[22] Risposta a Quesito n. 14-2019/A del 7 febbraio 2019, Svizzera – Successioni – Contratto successorio, estt. D. BOGGIALI – A. RUOTOLO, inedita; Quesito n. 115-2019/A. Svizzera – Successioni – Patto successorio e tutela dei legittimari, est. D. BOGGIALI, in CNN Notizie del 31 dicembre 2019.

[23] Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.

[24] Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo. § 1 o O herdeiro, a quem se testarem legados, pode aceitá-los, renunciando a herança; ou, aceitando-a, repudiá-los. § 2 o O herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia.