Profili costituzionali della funzione notarile.
La Costituzione: una rivoluzione culturale sul piano delle fonti
Questo Convegno a me sembra di un grosso rilievo culturale, perché esprime efficacemente un itinerario che noi giuristi stiamo vivendo; una linea evolutiva che ha un cippo confinario iniziale tranquillamente identificabile nella nostra grande Costituzione del 1948: una rivoluzione dal punto di vista delle fonti del diritto, un’autentica rivoluzione culturale, perché realizza una suprema dimensione giuridica della Repubblica che non consiste in un insieme di disposizioni normative ma di principii giuridici, intrinsecamente giuridici, ab origine giuridici e, quindi, applicabili direttamente dal giudice; principii, cioè qualcosa di assai più elastico che non il comando insito nella legge.
Principii letti liberamente e spontaneamente dai Padri Costituenti nei lontani anni 1946/47 entro il sostrato valoriale di una realtà ormai autenticamente democratica. Principii che disegnano un netto pluralismo giuridico e quindi una pluralità delle fonti del diritto.
Il paesaggio attuale, che molti individuano come segnato da una profonda crisi, concerne il modo in cui noi abbiamo, in un passato remoto e prossimo, vincolato immobilizzato soffocato le fonti del diritto. Il paesaggio attuale è, invece, un paesaggio dove movimento e mutamento sono rapidi e intensi e dove si esalta l’incapacità dello Stato e della legge a ordinare il caos sociale ed economico. Crollano, se già non sono crollate, le mitologie giuridiche elaborate a fine Settecento nelle officine degli Illuministi e dei Giacobini e crolla quella che era la chiave di volta di tutto il vecchio sistema delle fonti, cioè la organizzazione rigidamente gerarchica che ci hanno insegnato quando eravamo studenti. La posizione gerarchica delle fonti, con una legge al supremo gradino della piramide, permetteva di ridurre la complessità dell’ordinamento giuridico nelle manifestazioni autoritarie del potere supremo dello Stato e lo unificava compattandolo in una solidità artificiosa.
La crisi consiste nello scossone che sta avendo il vecchio sistema e provoca una parabola assai incisiva: l’asse portante dell’ordinamento si sposta vistosamente dal legislatore, dalla legge, agli interpreti.
In più di un’occasione ho avuto modo di sottolineare nitidamente ciò che stiamo vivendo a livello di fonti: «è il territorio extralegale che costituisce la parte più vitale dell’ordinamento in continua trasformazione»[[1]].
Il legislatore è lontano e distante, il procedimento legislativo è complesso e ha bisogno di distendersi nel tempo; il protagonismo passa oggi agli interpreti che vivono in un diretto contatto con l’esperienza.
Per interpreti intendo, innanzi tutto, il giudice, ma, accanto al giudice, il notaio e l’avvocato. Ricordo ancora quando Tullio Ascarelli, grande commercialista ma soprattutto grandissimo nell’intuire il senso dell’itinerario già in corsa nell’immediato secondo dopoguerra, indicava la novità del momento proprio in questa pluralità di fonti e pluralità di interpreti, tutti coinvolti nel procedimento di formazione del diritto. Oggi, un modello/guida per le nostre costruzioni pos-moderne possiamo averlo nei Padri Costituenti, i quali con umiltà – questa è la mia visione del loro lavoro – vollero leggere in basso, leggere nella società civile dove un sostrato valoriale finalmente emergeva in tutta la sua spontaneità senza i soffocamenti della dittatura fascista e senza i riduzionismi artificiosi della civiltà borghese imperante fino alla Prima guerra mondiale.
In varie occasioni – affrontando il tema “Pluralismo giuridico e attuazione della Costituzione” – un’autorevole storico del diritto, che ha sempre interpretato il proprio mestiere come una stretta comparazione tra passato e presente, ha messo in evidenza che, se si fosse continuato pervicacemente nel nostro statalismo legalista, non solo avremmo tradito la Costituzione, ma l’avremmo clamorosamente violata[[2]]. Pensiamo a quelle ‘Preleggi’, che contengono ancora norme decisamente fasciste per il loro contenuto, e soprattutto a quell’articolo 12 che lega mani e piedi, orecchie e occhi, al povero interprete vincolandolo ad un limite massimo e insuperabile costituito dai ‘principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato’. La nostra è, a tutt’oggi, da questo punto di vista, una Costituzione inattuata il legislatore, che a bene ha fatto a modificare le ‘Preleggi’ per quanto riguarda il nucleo portante del diritto internazionale privato, ha tuttavia lasciato intatto tutto ciò che nel codice del 1942, espressione di un regime autoritario, si era consolidato a livello di fonti, a livello di visione del sistema delle fonti, un sistema rigorosamente gerarchico.
È la “crisi” a pretendere un nuovo protagonismo, quello dell’interprete. Oggi, siamo in grado di comprenderlo e di definirne fondazioni e significati grazie al sussidio epistemologico offertoci dalla grande rivoluzione ermeneutica, introdotta da noi, in Italia, da personaggi come Luigi Mengoni. È chiara la sua matrice filosofica nel sistema delineato da Hans Georg Gadamer nelle possenti pagine di “Verità e metodo”, dove, però (e questo la dice lunga), l’interpretazione giuridica è assunta a modello di tutta la rinnovazione ermeneutica. La quale a questo solo tende: la valorizzazione dell’interprete, il suo ruolo incisivo, tale
da non essere confinato nel rango servile di un esegeta passivo, totalmente ancillare al testo autoritario. L’interprete non può non essere quello che è sempre stato, dall’antica Roma al diritto comune medievale, all’attuale common law, cioè un mediatore e magari anche un supplente, ove si vengano a creare dei vuoti. Del resto, è quello che stiamo contemplando oggi nell’operato dei giudici, dei notai, degli avvocati.
Gli ‘Atti’ del Convegno del 2017 promosso a Roma dalla Fondazione italiana del notariato, puntualizzarono in modo convincente il ruolo nuovo del notaio, che non è più soltanto un certificatore ma riveste sempre più i panni di un inventore[[3]]. Dove “invenire” significa latinisticamente, “cercare per trovare”, non “inventare artificiosamente” ex nihilo qualcosa, come è nel comune linguaggio italiano. Ecco, questo “cercare per trovare” è oggi il compito del giurista e non dobbiamo stupirci del fatto che il verbo “reperire” adottato in parecchie sentenze della stessa Corte di Cassazione.
Questo nostro tempo è di grande fertilità; se volete, anche di grande disagio, perché le certezze del passato si sono assai attenuate. È un tempo di incertezze questo che viviamo attualmente, ma dobbiamo identificarle come il necessario costo per costruire qualcosa di nuovo, quel nuovo di cui l’ordinamento giuridico di un paese di civil law come il nostro ha oggi disperatamente bisogno.
Infatti, non dovremmo mai dimenticare che la nostra Carta costituzionale è espressione di un vivace e vitale pluralismo giuridico, indicandoci come strada da percorrere quella di una decisa attuazione pluralistica; e dobbiamo metterci in questo itinerario con coraggio e con fermezza senza lasciarci abbacinare dalle vecchie mitologie illuministico/giacobine che ci hanno troppo vincolato e anchilosato.
Da qui la rilevanza culturale e il senso del nostro incontro, o, almeno, quello che io gli ascrivo.
Il lavoro, che notai e giudici stanno facendo, merita da parte dei giuristi italiani una consapevolezza fino ad ora purtroppo estranea alla visione delle fonti, che resta decrepita ma che è ancora dominante.
L’art. 28 Cost., nel disporre che: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici», esprime un principio generale dell’ordinamento, cioè quello che a ogni funzione corrisponde una responsabilità. Il principio è sicuramente applicabile al notaio, che è un ufficio della Repubblica[[4]] malgrado che abbia la doppia veste di pubblico ufficiale e libero professionista.
Sebbene il notaio non sia legato da una rapporto di lavoro con lo Stato, anche secondo la giurisprudenza della Corte europea egli esercita un pubblico potere, con investitura diretta e specifica di prerogative, avente ad oggetto la salvaguardia di interessi generali e fondamentali dello Stato, secondo il concetto di pubblico potere comunitario[[5]].
I profondi mutamenti intervenuti nel sistema giuridico negli ultimi decenni giustificano in pieno una consapevole rimeditazione dei profili ricostruttivi e dei criteri di configurazione delle responsabilità notarili, in primo luogo attraverso la rimozione di alcune incrostazioni culturali, evidenti in una certa giurisprudenza, anche recente, che continua a vedere nel notaio il dispensatore di certezze ed il garante dell’effettività del contratto[[6]].
Una riflessione su notaio e Costituzione
Molte ragioni, dunque, ripropongono oggi all’attenzione degli studiosi la figura del notaio e ne suggeriscono una rivisitazione dal punto di vista del diritto costituzionale.
Da una parte, il notaio subisce l’impatto della trasformazione della società. Una trasformazione tanto profonda quanto rapida, la quale innova gli stessi contenuti, i modi di essere dell’esercizio della funzione notarile e giustifica interessanti interrogativi sui valori ai quali l’azione del notaio deve ispirarsi.
Dall’altra parte, per effetto di questi profondi cambiamenti del contesto sociale e del connesso mutamento di rapporti tra Stato e società, vediamo cambiare sotto i nostri occhi il concetto di pubblico, quale ci era stato lasciato in eredità dallo Stato liberale[[7]].
Sia per l’una sia per l’altra ragione, ma tanto più per il loro combinarsi, il tema del rapporto tra Carta costituzionale e funzione notarile è arduo ma suggestivo, poiché rinvia ad una riflessione sulle colonne portanti della Costituzione del 1948 e sul ruolo del notaio nel contesto attuale; una figura professionale tanto intimamente collegata alla vita sociale, quanto difficile da “collocare” in essa.
La funzione notarile nella Costituzione italiana
La riflessione scientifica, sia di matrice costituzionalistica sia di matrice notarile, ha sin qui trascurato, con qualche eccezione[[8]], il tema della rilevanza costituzionale della funzione notarile.
Sebbene la figura del notaio non sia richiamata nel testo della Costituzione italiana, nondimeno le attività che egli svolge hanno indubbia rilevanza costituzionale[[9]].
Se, infatti, si tiene conto che le funzioni che il notaio esercita, quale “ufficio della repubblica” – alla quale riferisce in finale imputazione i suoi atti e la sua attività complessiva[[10]] – sono essenzialmente dirette ad assicurare a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato certezza giuridica, nonché a garantire che tali rapporti rilevanti per il diritto si costituiscano in condizioni di piena conformità giuridica e senza lesioni di diritti altrui[[11]], allora appare evidente la rilevanza costituzionale della funzione notarile.
Innanzitutto, va ricordato che – in più di una sentenza – la Corte costituzionale ha sottolineato la rilevanza costituzionale del principio della certezza del diritto e della sicurezza dei traffici giuridici, riconoscendone il fondamento nei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost.[[12]]
Giova altresì evidenziare, sul piano sistematico, come l'esclusivo ruolo del notaio a presidio dei registri immobiliari nel sistema della circolazione immobiliare è stato riconosciuto e valorizzato anche dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza 9 marzo 2017, causa C- 342/15, ponendo, in particolare, l’accento sulla rilevanza/necessità del ruolo del notaio, sulle peculiarità delle caratteristiche di questa figura professionale, nonché sulle connesse ricadute sul sistema. In particolare, nella decisione della Corte di giustizia si legge: «l’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro [...] che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in altro Stato membro»[[13]].
Principi e diritti costituzionali relativi alla funzione notarile
Vi sono poi profili più specifici di rilevanza costituzionale della funzione notarile.
Il riferimento primo è alla funzione giurisdizionale[[14]] (artt. 101-102 Cost.), ma anche alle funzioni amministrative il cui esercizio deve avvenire nel rispetto della legalità (art. 97 Cost.) e in modo da assicurare il buon andamento dei pubblici uffici. Dal combinato disposto della legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 1 e 28) e del codice civile (artt. 2699, 2700, 2657, 2375 c.c.) è agevole notare che la figura giuridica del notaio è costruita sul fondamentale compito di costituire documenti probatori e fidefacenti, funzionali allo svolgimento del processo ed alle attività della pubblica amministrazione (tipicamente l’alimentazione dei pubblici registri).
Tuttavia, oltre a svolgere tale funzione pubblica fondamentale per la vita giuridica, in quanto costituisce il presupposto per lo svolgimento di altre funzioni, pure fondamentali, il notaio contribuisce al più efficace ed effettivo godimento di taluni diritti costituzionali della persona. Infatti, in un ordinamento di democrazia pluralista, quale il nostro, che affida ai privati in quanto portatori di originarie posizioni giuridiche di libertà, il perseguimento di interessi individuali e sociali attraverso la negoziazione giuridica, risulta fondamentale la garanzia pubblica (nel caso notarile) che gli atti dei privati siano conformi ai principi dell’ordinamento attraverso il filtro del controllo notarile.
In quanto soggetto che cura e documenta l’attività negoziale dei privati nella forma dell’atto pubblico, il notaio interviene nel traffico giuridico conferendo una elevata funzione probatoria al documento di cui si giova, tra l’altro, il “diritto inviolabile” alla difesa (art. 24 Cost.).
Come notava Mario Nigro alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, il notaio esercita un potere pubblico, l’attività notarile è tutta e sempre esercizio di una pubblica funzione, inoltre, «il contributo del notaio alla formazione del regolamento contrattuale appare universalmente decisivo, sia per il valore formale dell’atto, sia per la sua forza sostanziale»[[15]]. Quando il notaio prende parte al regolamento, esso incanala il fenomeno (di conformazione del fatto al diritto e del diritto al fatto) ma non fa venir meno, anzi ne accentua, il valore creativo per l’intero ordinamento[[16]].
Infine, sotto l’aspetto del contributo ad un più effettivo ed efficace godimento dei diritti costituzionali dei privati, primo tra tutti quello all’autodeterminazione della persona, molteplici sono i profili di rilevanza costituzionale della funzione notarile.
Si pensi, ad esempio, al ruolo del notaio nel conferire certezza, forza probatoria e pubblicità legale ai rapporti associativi (artt. 18, 20 e 118 ultimo comma Cost.); a quelli familiari (art. 29 e 30 Cost.) e successori (art. 42 ult. comma Cost.); alla attività di impresa (art. 41 e 45 Cost.); alla circolazione della proprietà privata e degli altri diritti reali immobiliari (art. 42 Cost.).
Tuttavia, non possiamo fermarci alle soglie dell’ufficio del notaio, ravvisando in questo una fonte di certezze legali, sia pure in materie costituzionalmente rilevanti, e passare oltre. La rilevanza costituzionale della funzione notarile non si esaurisce in verità in questa generica elencazione di diritti e principi costituzionali con i quali il notaio interferisce con la propria attività. Occorre entrare nell’ufficio del notaio e prestare attenzione a quella attività in dipendenza del particolare modo di essere della quale le certezze si producono.
Infatti, sussiste un principio più generale principio di autodeterminazione della persona che attiene alla libertà negoziale e più in particolare alla libertà contrattuale, di cui la funzione notarile costituisce lo strumento di realizzazione. Ed è questo in via primaria il valore di cui il Notariato è garante, sicché si può affermare che l’attività professionale del notaio è sempre e tutta esercizio di pubblica funzione[[17]].
É vero che dottrina e giurisprudenza discutono se la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e la proprietà privata (art. 42 Cost.) racchiudano anche la libertà di contrattare o se questa goda di una tutela indiretta. Ma questa seconda lettura sembra legata alla ormai superata teoria dei diritti di libertà come “diritti pubblici soggettivi”, vale a dire diritti dell’uomo o del cittadino garantiti nei soli confronti dello Stato e dei poteri pubblici. In realtà, questa teoria, almeno a partire dagli anni Sessanta non ha più alcun suffragio, neppure nella manualistica di diritto costituzionale ed è largamente condivisa l’idea che l’autonomia privata sia una tipica espressione della libertà di iniziativa economica. Ed in effetti, quando l’art. 2 Cost. afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, suppone senza dubbio che i diritti costituzionali debbano essere garantiti anche all’interno dei rapporti giuridici nei quali si esprime la libertà di contrattare[[18]]. Questi aspetti meritano qualche approfondimento.
Il contrassegno personalistico e pluralistico della Carta
La Carta costituzionale fu voluta dai costituenti – portatori, come è noto, di posizioni ideologiche assai diversificate – di una visione quanto più possibile condivisa (Seduta del 9 settembre 1946) in quanto destinata ad essere uno “strumento di convivenza”.
La Costituzione repubblicana ebbe quindi il pregio di nascere come atto di ragione.
Tre colonne portanti si stagliano nette nella loro indiscussa maestà.
La prima è senza dubbio il rifiuto del dispotismo fascista e la recisione di ogni legame con un passato meritevole di essere interamente cancellato. Il misfatto più grosso era quello di avere reso l’uomo mero strumento nelle mani dello Stato totalitario.
Da questa recisione col passato tra il suo profilo la seconda colonna portante: la persona non come strumento dello Stato, ma come suo fine essenziale[[19]].
Il costituente italiano respinge ogni tentazione collettivistica e dà piena cittadinanza nell’art. 42, comma 2 alla proprietà privata, ma la disegna contrassegnata da una ineliminabile funzione sociale e dalla responsabilità del proprietario verso la collettività generale.
La terza colonna portante è il recupero – che si fa pienamente nell’art. 2 – della complessità dell’esperienza giuridica in stretta correlazione con la complessità della società.
Da qui l’art. 2, dove al riconoscimento dei diritti fondamentali del singolo, tra cui quello all’autodeterminazione, fa seguito il riconoscimento delle formazioni sociali. Viste non come soffocamenti dell’individuo, bensì quali integrazioni della personalità.
Ascoltiamo la voce del democristiano Giorgio La Pira nella sua relazione introduttiva sui principi relativi ai rapporti civili del settembre 1946: «É proprio questa diversa concezione pluralista – pluralismo economico, giuridico, politico – la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale. Poiché la realtà di questo corpo sociale non è costituita soltanto di singole persone: le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che costituiscono elementi essenziali e perciò ineliminabili del corpo sociale: la comunità familiare, quella religiosa, quella professionale – che sono altrettanti elementi costituzionali della società – esistono nel corpo sociale e lo articolano e lo definiscono».
Nella nuova Costituzione è la società che parla, che esprime il proprio volto pluralistico e complesso.
Di questo pluralismo la nostra Carta costituzionale è testimonianza esemplare: dà un rilievo centrale allo Stato, soprattutto allo Stato legislatore, dedicandogli quasi interamente la seconda parte, ma si propone quale Costituzione plurale, poiché configura la Repubblica italiana quale comunità che accoglie e raccoglie una pluralità di ordinamenti giuridici.
Innanzitutto, lo Stato, che è protagonista ma non solitario, dal momento che i primi tre articoli espandono il quadro e tale espansione è poi rafforzata dall’art. 118 comma quarto Cost., che ha esplicitamente enunciato il principio di sussidiarietà orizzontale (o sociale), fornendo all’autonomia privata un significativo supporto.
La svolta ordinamentale di Santi Romano e gli sviluppi del secondo Novecento
Il pluralismo giuridico, è una proprietà dei contesti sociali e designa «il fatto che all’interno di uno stesso ambiente sociale sono operative norme giuridiche di differente provenienza, alcune prodotte al suo interno, altre da ambiti esterni»[[20]].
L’esperienza contemporanea incalza infatti verso la necessità di ripensare il paradigma otto/novecentesco secondo il quale lo Stato, nelle sue articolazioni, promuove ed attua il bene comune, quasi in esclusiva, come una sua assoluta prerogativa. Lo Stato come unica, certa, necessaria macchina per raggiungere il traguardo del bene comune.
Per una più accurata messa a fuoco di questo tema, giova richiamare che proprio la contemplazione della crisi profonda nel sistema ufficiale delle fonti, l’insoddisfazione per il positivismo legalistico imperante e per le sue geometrie sublimi, costituiscono le motivazioni che generano “L’ordinamento giuridico” del 1917/18 di Santi Romano, al quale si deve a livello teorico la svolta ordinamentale e pluralistica in Italia[[21]].
Invero, il modello pluralistico ha come presupposto indispensabile la teoria della pluralità degli ordinamenti, che trova nell’«intuizione ordinamentale» di Santi Romano un punto di riferimento fondamentale.
Romano ricollega il diritto al «magma della società» e ne riconosce «la sua effettiva articolazione pluralistica, il suo distendersi a rivestire ordinatamente le coagulazioni sociali più diverse, il suo vario e plurimo manifestarsi quale espressione della realtà plurima della società»[[22]]. Il diritto è visto come trama ordinante, come schema di pensabilità, come codice proprio di qualsiasi entità normativa organizzata[[23]]. Il pluralismo sociale, culturale e giuridico che emerge negli studi di Santi Romano viene fatto proprio dalla Costituzione, come emerge dalla relazione di La Pira sopra richiamata.
Il pluralismo giuridico costituisce una prima breccia nella gerarchia delle fonti, fissata nell’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Dapprima vista dai civilisti come un ingombrante ostacolo da esorcizzare o da ignorare, in una fase più matura la Costituzione impone ad essi la necessità di “rileggere” il codice civile in stretta connessione ed in dialettica con i principi della Carta, di familiarizzare con i due piani di legalità (costituzionale ed ordinaria), di cui il primo sovraordinato e depositario di una legittimazione suprema.
La Costituzione contribuisce a rompere la logica della fattispecie, cioè della corrispondenza del fatto concreto alla previsione legale astratta, poiché individua i principi. I quali allargano l’ambito di riferimento dell’interprete, inducendolo a valutare i valori prevalenti nel contesto sociale in relazione ai beni, ai diritti ed agli interessi implicati nella concreta vicenda contrattuale o giudiziale[[24]].
Pionieristico in questa “rilettura” fu Rosario Nicolò in due note voci enciclopediche, poi venne Pietro Rescigno, seguito da Stefano Rodotà, Pietro Perlingieri e, in seguito, da molti altri studiosi[[25]], che hanno richiamato l’esigenza di ripensare le categorie dogmatiche della tradizione civilistica nel quadro della dimensione costituzionale.
Positività del diritto, oggi, dopo il 1° gennaio 1948, non può coincidere con statualità.
Lo Stato non esaurisce la giuridicità che trova la sua nicchia più congeniale nel più comprensivo contesto della Repubblica.
Una Repubblica che, agli occhi disincantati del giurista contemporaneo, non può non apparire come una ricca pluralità di ordinamenti giuridici, ciascuno dei quali, ab origine intrinsecamente giuridico, è tenuto – ai fini del riconoscimento – al rispetto di quei valori basilari che assumono, testualmente, la sagoma dei “Principi Fondamentali” e della “Parte I” della Carta costituzionale. Ciascun ordinamento giuridico è tenuto ad intridersi di quei valori, perché costituiscono il perno della rinnovata convivenza repubblicana.
Il percorso evolutivo del pensiero giuridico muove dai primi, esitanti e timidi, approcci della dottrina civilistica tradizionale nei confronti dei nuovi principi costituzionali. Si passa attraverso la proposta di una nuova lettura (o rilettura) del codice civile alla luce della Costituzione e la fase della c.d. decodificazione dl diritto civile, per giungere dalla metà degli anni Novanta alla valorizzazione dei principi costituzionali nella giurisprudenza della Suprema Corte, che al contempo attribuisce una valenza giuridica sempre più consistente alle clausole generali, affermando un nuovo ruolo, molto attivo e propositivo, del diritto di fonte giurisprudenziale, tutt’ora in atto, destinato a incidere irreversibilmente sull’evoluzione del diritto privato nel nostro ordinamento[[26]].
Pluralismo giuridico e diritto europeo
La presenza di una pluralità di fonti (interne, sovranazionali, internazionali) era ben presente al legislatore costituzionale, che le aveva espressamente previste negli artt. 10 e 11; da ultimo, è espressamente ritornato sul punto nel 2001, introducendo nell’art. 117, comma 1, Cost. il necessario rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, così sottolineando la pluralità delle fonti nell’architettura; e nel 2012, riscrivendo l’art. 81 Cost., con l’introduzione del principio di equilibrio nel bilancio.
Un prezioso insegnamento che possiamo trarre dalla lettura della Carta è che essa ha realizzato una fuoriuscita dai rigidi schemi attraverso i quali si esprime la cultura giuspositivistica, consentendo il progressivo affermarsi del pluralismo giuridico attraverso il diritto europeo, un ordinamento giuridico che trae origine da un assetto organizzativo economico, da un mercato comune. Diffusamente, quindi, si parla oggi di discipline multi-livello[[27]].
La globalizzazione giuridica
Un ultimo accenno va fatto a un’altra espressione tipicamente postmoderna, riconducibile al pluralismo voluto dai costituenti, e cioè la cosiddetta globalizzazione giuridica[[28]].
Questa consiste in una singolare circostanza peculiare al maturo capitalismo moderno che stiamo vivendo: a fronte delle esigenze stringenti dello sviluppo economico ormai a proiezione globale della impotenza degli ordinamenti ufficiali (statali o sovrastatali o internazionali) sono i protagonisti del mercato sempre più globale a pretendere il conio di nuovi disciplinamenti del traffico economico, di nuovi assetti e categorie giuridiche; i quali nati e consolidati nella prassi quotidiana e perciò grezzi ed informi, abbisognando di adeguati rivestimenti tecnici vengono affidati al cesello di grandi studi professionali, di grandi law firms[[29]]. Come notava Galgano, se continuassimo a concepire il contratto come mera applicazione di regole altrove elaborate e non come fonte di diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di capire come muta il diritto del nostro tempo[[30]].
La globalizzazione e l’estrema accelerazione degli scambi e delle comunicazioni, in particolare, hanno consentito la riemersione del carattere spontaneo del fenomeno giuridico essenzialmente sotto tre profili: a) quello dell’autonomia rispetto alla catena di comando statuale; b) quello della trasversalità rispetto ai confini statuali; c) e, non da ultimo, sotto il profilo della rottura dell’identificazione tra ius e iussum, tra diritto e ‘comando’ espressivo di una volontà[[31]].
A ben vedere, è proprio l’autonomia privata contenuta negli atti notarili che acquista spesso una normatività generalizzata, attraverso l’opponibilità ai terzi del contratto, che l’atto pubblico notarile assicura mediante il meccanismo della pubblicità legale (Registri immobiliari, Registri delle imprese, Registri della proprietà industriale).
Una prima conclusione
La Costituzione sappiamo non è, e non vuole essere, un codice, rifiuta i dettagli ed i comandi specifici; fissa principi (e quindi valori) espressi ed inespressi. Sebbene il Notariato sia molto più antico della Costituzione, questa ha avuto un impatto importante sulla funzione notarile, poiché gli interessi e le finalità alle quale l’attività del notaio è finalizzata trovano oggi una tutela di rango costituzionale.
Grazie alla Costituzione, nel secondo Novecento lo scenario del sistema delle fonti del diritto privato muta completamente, diviene più complesso[[32]]. Umberto Breccia qualifica il paesaggio giuridico disegnato dai redattori dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile «un ordine irreale, un sistema perduto»[[33]], una disposizione galleggiante, quasi senza radicazioni, nell’ordinamento della Repubblica. Al pari, come vedremo tra un momento, dell’art. 12, cioè delle regole sulla interpretazione della legge.
Alla luce della Costituzione, in conclusione, la figura del notaio, anche se la Carta non vi fa espresso riferimento, ha assunto un rilievo nuovo e diverso.
La revisione epistemologica della teoria dell’interpretazione
Il discorso sull’odierno paesaggio giuridico sarebbe incompleto se non si ricordasse, nelle linee essenziali, il profondo ripensamento, un’autentica rivoluzione, che si è registrato sul problematico tema dell’interpretazione giuridica. Già dai brevi cenni formulati nei paragrafi precedenti emerge chiaramente che il Novecento ha segnato un passaggio progressivo dal primato della legge a quello della prassi: prassi giudiziaria, prassi negoziale, prassi amministrativa. Conseguentemente ha segnato anche il primato dell’interpretazione.
Anche se l’itinerario può farsi risalire alle analisi dello storicismo tedesco, in particolare a Friedrich Schleiermacher (1768-1824) studioso dei testi, è stato Hans Georg Gadamer, che, su un piano di pura speculazione filosofica, sviluppando intuizioni di Heidegger, si era posto il problema del carattere essenziale dell’attività intellettiva dell’interpretare, del rapporto tra interprete e testo.
La verità elementare che Gadamer disseppellisce – tanto elementare, quanto intimamente eversiva – è la inseparabilità del momento della produzione della norma dal momento della interpretazione applicazione. Gadamer chiarisce che la interpretazione non si esaurisce nella spiegazione di un testo conchiuso ed indisponibile, ma è piuttosto intermediazione necessaria e vitale tra le proposizioni astratte della legge e la concretezza storica che l’interprete ha di fronte.
Successivamente Mengoni e molti filosofi del diritto, tra i quali Giuseppe Zaccaria, ribadiscono l’intuizione gadameriana della creatività dell’interpretazione[[34]]. L’interpretazione diviene così «una componente integrante delle norme formulate nel testo della legge», precisandosi che l’attività interpretativa si incorpora nella legge «non come suo accessorio, ma come sua parte integrante, come una sua entelechia»[[35]].
La conclusione appare tanto più evidente oggi quando la c.d. costituzionalizzazione del diritto, e segnatamente del diritto privato, facendo dipendere la validità delle norme da giudizi di conformità costituzionale che sono, a tutti gli effetti giudizi di valore, «ha ufficialmente reso la giustificazione una parte essenziale della regola»[[36]], così postulando una concezione dinamica della regola giuridica e quindi assegnando all’argomentazione un ruolo decisivo che il procedimento deduttivo del positivismo certamente negava[[37]].
Vi è ulteriormente da aggiungere che il carattere valutativo dell’attività del giurista non riguarda soltanto il momento dell’individuazione della norma applicabile al fatto concreto, concernendo anche la ricostruzione del caso stesso da regolare[[38]].
Così come, infatti, la norma è il risultato dell’interpretazione della disposizione di legge, anche il caso concreto da regolare non è un dato oggettivo che preesiste all’atto negoziale, essendo la sua definizione anch’essa affidata a chi redige il contratto, attraverso l’esercizio di una discrezionalità che va oltre quella insita nell’attività interpretativa delle norme di legge sostanziale, investendo la ricerca, la scelta e la valutazione dei fatti e dei documenti oggetto dell’istruttoria.
Il fatto, dunque, non è puro accadimento ma accadimento problematico al quale l’interprete, sia esso magistrato, avvocato o notaio, deve attribuire un senso o significato, per mezzo delle proprie categorie di significato[[39]].
In questo scenario, come ognuno intende benissimo, giocano un ruolo importante la funzione del notaio e la prassi notarile come esempio di soft law. Il notaio si pone come costruttore di soluzioni nell’intricato e disordinato quadro delle fonti poiché il momento interpretativo costituisce un elemento indispensabile nella produzione del diritto vivente, cioè quello concretamente applicato[[40]].
L’attuale momento rivela all’osservatore attento una rivincita della prassi, rispetto al legalismo e formalismo Novecentesco.
Il ruolo del giudice si è indubbiamente ingigantito, ma i canali di scorrimento del diritto privato sono plurali e l’autonomia dei privati ha tratto fuori dalle secche istituti nodali del vivere civile, attraverso canali privati, che scorrono paralleli al canale ufficiale della legge, in cui protagonisti sono i notai con le loro invenzioni di meccanismi tecnici, collaudati nell’incandescenza della prassi.
Oggi dobbiamo prendere atto che il contratto, in particolare l’atto notarile, è assai spesso fonte di diritto nuovo e non mera applicazione di regole legislative.
La prassi notarile nella rete delle fonti
Nel quadro storico contemporaneo, così profondamente mutato in conseguenza delle enormi trasformazioni del diritto che hanno caratterizzato il secondo Novecento, come si colloca la funzione notarile di fronte alla Costituzione?
Tale questione non si può affrontare con formule astratte e schematiche.
Nell’ottica del giuspositivismo, che riconduce il diritto ad un catalogo finito e precostituito di enunciati posti, il procedimento interpretativo, quale che fosse la sua fonte, veniva inteso, almeno a parole, come esplicazione di un dato oggettivamente valutabile, riducendosi quindi il ruolo della dottrina e della giurisprudenza e, a maggior ragione, della prassi notarile, a momento meramente subordinato, enunciativo di una norma preesistente, non costitutivo della medesima[[41]].
La rottura dei paradigmi formalistici ha fatto venir meno la rete di concetti ordinanti, fra i quali in primo luogo quello delle fonti quali indici direttivi di una società sottoposta alla forza della legge[[42]].
La riscoperta complessità del fenomeno giuridico; il rinnovamento della teoria delle fonti con l’emergere del nuovo paradigma della rete, in luogo o accanto alla piramide; il connesso e non scindibile tema/problema dell’interpretazione; il fatto che il contratto è diventato «la figura giuridica e nel contempo il valore su cui si regge uno scambio ormai su base planetaria»[[43]], dando luogo a un diritto che i privati concorrono a produrre attraverso forme negoziali[[44]], sono fenomeni che impongono nuovi occhiali al notaio/giurista e forse un nuovo modo di essere notaio, ma soprattutto impongono un nuovo modo di porre la questione della rilevanza costituzionale della funzione notarile.
Il notaio quale fattore di realizzazione dell’ordine sociale
Come ha autorevolmente notato Umberto Braccia, l’autonomia privata trova la sua fonte prima nell’art. 2 della Costituzione, nel principio di autodeterminazione[[45]]. Essa è poi richiamata, sia pure indirettamente, in una serie di altre disposizioni: artt. 18, 20, 32, 41-44, 45, 118 etc.
Nella legge notarile e nel codice civile la funzione notarile era vista soprattutto quale funzione documentale, costitutiva della prova da far valere nel processo. Già tale funzione aveva quindi un rilievo costituzionale, in quanto ausiliaria della funzione del giudice. Più recentemente poi è stata evidenziata la funzione “antiprocessuale” del notaio, nella prospettiva della prevenzione del contenzioso.
Nel nuovo contesto a me pare tuttavia che la rilevanza costituzionale della funzione notarile debba essere riconosciuta principalmente per il fatto che il notaio si pone come lo strumento necessario di attuazione delle numerose disposizioni costituzionali che prevedono la concretizzazione di diritti fondamentali attraverso l’esercizio dell’autonomia privata manifestata attraverso il documento notarile. Sebbene la funzione notarile non goda direttamente e formalmente di una tutela costituzionale, essa ha indubbiamente un rilievo costituzionale.
Se i problemi di metodo nel diritto sono essenzialmente problemi interpretativi, l’attività dell’interprete non è mai operazione meccanica, ma operazione culturale e, dal punto di vista dell’argomentazione, falsificabile, in senso popperiano.
I notai sono il medio tra la legge e il diritto; tra il diritto dei privati e la società, perché non v’è diritto senza interpretazione, senza utilizzazione dei principi – i quali consentono l’adattamento dell’architettura dell’ordinamento “policentrico” alla realtà e l’ emersione dei valori. E ancora, non c’è diritto senza utilizzazione delle clausole generali, le quali portano con sé «una eccedenza di contenuto assiologico rispetto ad altre disposizioni legislative del sistema»[[46]].
Sono questi gli attrezzi del mestiere del notaio/giurista – la cui virtù maggiore sarà, come sempre, la prudentia –che permettono di andare oltre le semplici operazioni sillogistiche o l’esercizio di mera geometrica logica legale, che rendono operante la tensione della norma verso il futuro, che consentono la formazione del diritto con l’integrazione del tessuto legislativo e, se del caso, il superamento dell’enfasi retorica della singola disposizione, la quale pure è traduzione del sentire in un determinato momento storico. Mezzi, dunque, e «programmi di azioni»[[47]] che permettono di attingere a profili di regolamentazione non statuale[[48]] o, almeno, non esclusivamente statuale. Ma per i quali è fondamentale un controllo terzo, una valutazione tra l’interesse del soggetto e l’interesse della collettività in relazione agli effetti che l’atto è destinato a produrre[[49]].
L’esperienza giuridica contemporanea e la società civile chiedono al notaio, nel suo operare quotidiano, una continua ricomposizione dello «specchio rotto delle fonti» [[50]], in un momento di profonda trasformazione della realtà politica e sociale e un’analisi attenta dei problemi essenziali che oggi si manifestano con grande intensità[[51]]: dalla vita e la morte delle persone, alla disciplina dei rapporti patrimoniali, all’emergenza virale che sconvolge le nostre priorità e certezze.
La prassi negoziale notarile, in tal modo, si pone come fucina inesauribile della dinamica giuridica. La funzione del notaio, pertanto, non si esaurisce nel compito di garanzia di documentazione e di testimonianza della (pretesa) certezza del diritto, ma nel perseguire anche quello di orientamento e di contributo all’edificazione dell’ordinamento. Essa fornisce un importante contributo partecipativo all’articolazione e all’arricchimento dei modelli di azione dell’autonomia privata in un contesto in evoluzione. Il notaio odierno svolge certamente una funzione ordinante della realtà sociale, ma soprattutto contribuisce in modo determinante alla realizzazione della persona e costituisce un asse portante del pluralismo giuridico
Una conferma di questo rinnovamento della funzione notarile proviene dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile, che valuta con notevole rigore la diligenza del notaio e ricomprende nel contenuto della prestazione professionale il c.d. dovere di consiglio, cioè il dovere di fornire una consulenza tecnica finalizzata non solo al raggiungimento dello scopo tipico al quale il contratto è preordinato, ma anche a prospettare soluzioni alternative volte a conseguire effetti vantaggiosi previsti dalla normativa fiscale[[52]].
Il notaio collocato, al pari del giudice, nella estrema trincea dove i cittadini chiedono soluzioni immediate per i loro problemi, non potrà sottrarsi al dovere elementare di corrispondervi; e vi corrisponde unicamente se, accanto all’esegesi delle norme legislative, egli si fa concretamente interprete ed innovatore, adeguando le forme giuridiche del diritto ufficiale ai fatti nuovi sopravvenuti, o addirittura inventore, nel senso etimologico di trovare, scoprire cercando.
Il notaio svolge oggi, accanto alla funzione documentale, una funzione di indirizzo consulenziale, non limitandosi al ruolo di mero “traduttore giuridico” della autonomia espressa dalle parti nel contratto. Peraltro, non sempre nel solco di soluzioni interpretative stabili, nonostante si ritenga che il notaio debba assolvere, in ossequio alla sua pubblica funzione al c.d. controllo di legalità, imposto dall’art. 28 della legge notarile. In quest’ottica il notaio non è, né può essere, registratore passivo della volontà delle parti ma, pur nei limiti della sua terzietà istituzionale, “inventa” soluzioni giuridiche e trova il quid proprium sua funzione nella realizzazione dell’ordine sociale, partecipando alla costruzione dell’ordinamento giuridico attraverso gli atti pubblici notarili.
Proporre oggi il tema della prassi interpretativa notarile quale fonte del diritto non può dunque consistere semplicemente nell’aggiungere una voce all’elenco di cui all’art. 1 delle preleggi, un enunciato che si è ormai concordi nel riconoscere formalmente vigente ma privo di qualsiasi valenza precettiva, sul piano dell’effettività[[53]]. Una tal proposta stimolatrice (ma che a taluno può apparire provocatoria ed eversiva di una radicata tradizione culturale che attribuisce al notaio una funzione sostanzialmente passiva, in ragione della natura “tecnica” del suo operato) deve essere, più congruamente, collocata nella nuova realtà contemporanea che conosce, come si è visto, scenari per buona parte inediti.
La funzione notarile quale fattore di realizzazione del pluralismo giuridico ha un rilievo costituzionale
Concepire lo Stato come unica, certa, necessaria macchina per raggiungere il traguardo del bene comune, appare una prospettiva superata. Oggi la società civile, le relazioni, gli equilibri sono mutati. Specialmente nel primo ventennio del nuovo millennio, anche se non sempre se ne ha piena coscienza, il vecchio paradigma sta cedendo il passo: alla macchina statale si sono affiancate nuove vetture, che viaggiano più veloci, consumano meno e sono in grado di raggiungere prima e senza sprechi le mete dell’interesse generale. Sono i corpi intermedi, gli enti del Terzo settore, la società civile nelle sue molteplici articolazioni, che si manifestano attraverso gli ordinamenti giuridici privati formalizzati nei contratti.
Il pluralismo giuridico, emerso intensamente nel Novecento, consiste infatti nella riscoperta del nesso inscindibile tra diritto e società, con la conseguenza che il primo non può che rispecchiare fedelmente la seconda nella sua complessità, articolandosi in una pluralità di assetti ordinativi (fra i quali è prevalente lo Stato, però congiuntamente ad altre dimensioni del sociale), con un concreto pluralismo e con un sempre maggior rilievo delle fonti giurisprudenziali (dottrina, giudici, notai) capaci di offrire alle mutazioni del tempo l’elasticità ignara alla legge ma necessaria a garantire coerenza tra forme giuridiche e sostanza sociale.
Sebbene lo Stato, ciclicamente torni alla ribalta con bruschi ritracciamenti del pendolo, in riflessioni ottimistiche sulle sue capacità di interventi positivi e diretti nell’economia[[54]], deve oggi essere ripensata la bipolarità, se non l’opposizione, tra diritto privato e diritto pubblico, il compito della politica e di chi la pratica, il rapporto tra Stato e i corpi intermedi, che non dovrebbe essere di cooptazione ma di condivisione della responsabilità della cabina di regia.
Come ha notato Sabino Cassese nella formula “arena pubblica”, oggi è inattuale pensare l’esperienza giuridica all’interno della contrapposizione tra diritto pubblico e diritto privato ed è necessario piuttosto sostituire ad esso un nuovo paradigma caratterizzato da «interscambiabilità dei ruoli, modificazione dei rapporti, commercio delle regole e dei principi ordinatori»[[55]].
La svolta pluralistica ormai è compiuta ed il pluralismo giuridico costituisce la cifra autentica di ogni società che aspri ad essere realmente democratica.
Da questo punto di vista non pare che possa negarsi alla funzione notarile un rilievo costituzionale, in quanto realizza fondamentali interessi della persona umana e si pone quale insostituibile fattore di realizzazione del pluralismo giuridico, quale fondamentale anello di congiunzione tra ordinamento dello Stato e diritto dei privati.
Se non a livello di testo formale della Costituzione, certamente la funzione notarile trova un fondamento nella Costituzione materiale. Cioè in quei principi (e quindi valori) inespressi, rinvenibili nella soggiacente dimensione costituzionale, ossia riposti – per dirla con le parole di Mortati – in «certi fondamentali orientamenti sufficienti ad ispirare il sistema dei rapporti economici, religiosi, culturali etc.» sui quali una società vive, si evolve e si struttura[[56]].
L’art. 28 della legge n. 89 del 1913: baricentro della funzione notarile?
La legge del 1913, statuto del notariato italiano, ha ormai superato abbondantemente il secolo di vita. Ma, proprio quando sembrerebbe consunta dall'occhio degli interpreti, e disseccata nelle innumerevoli letture, essa rivela inattese energie ed esprime nuovi significati. Attraverso la riflessione sulla legge del 1913, potremmo ripercorrere la storia del notariato e della cultura giuridica italiana.
In questo, come in altri temi, una stagione di studi fu aperta nel nome di Francesco Carnelutti: il quale – è appena il caso di rammentare –, nel discorso madrileno del 1950, curò di delineare, accanto al notaro documentatore, la figura del notaro interprete.
Un seme di verità, non tanto coltivato quanto pigramente tramandato nelle ricerche successive[[57]]. Che, in ispecie dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, si volsero invece a costruire e celebrare la funzione di controllo: ossia, se vogliamo tradurre la diversità di orientamento nel testo della legge, preferirono l’art. 28 all’art. 47.
Il profilo del controllo consentiva di sollevarsi oltre il terreno delle norme ordinarie; di raccordare la legge del 1913 ai principi, o «valori», della Carta costituzionale; e, dunque, di scorgere nell'attività del notaro una «funzione», dispiegata nell'interesse collettivo.
Il «ministero» del notaio – richiamo questa parola, austera e solenne, usata nell'art. 27 – si faceva carico di problemi di politica generale, di giustizia sociale e d'ordine economico, sino ad innalzarsi, nelle dense pagine di Mario Nigro, ad «ufficio della Repubblica», collocato a metà strada tra gli uffici amministrativi e gli uffici giurisdizionali.
La figura del notaro controllore, del notaro, che misura gli interessi delle parti sui principi costituzionali; e giudica il merito dei singoli affari è addirittura chiamato (secondo la lettura di Nicola Lipari) a difendere il cittadino comune contro la grande impresa. Quella figura soverchiò tutte le altre, ed isterilì il germoglio dell'intuizione carneluttiana.
Vorrei ora – mentre i principi costituzionali cadono in controversia, e l'economia assume nuove forme e contenuti – tornare, con umiltà e libertà critica, sugli articoli della legge del 1913. Aggiungeremo così una pagina alla storia dei suoi infaticati glossatori.
Se infatti rovesciamo l'ordine delle preferenze, e muoviamo dall'ultimo comma dell'art. 47, – dove si legge «Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto»[[58]] – incontriamo l'esperienza più semplice ed elementare, direi più antica, del ministero notarile: ascoltare le parti, indagarne la volontà, dirigere la redazione dell'atto[[59]]. Il notaro dialoga con le parti, e ne raccoglie e seleziona gli scopi, che egli convertirà in significati di parole.
Il notaro è il custode della parola[[60]]. Non vorrei coniare un'altra formula, da aggiungere a quella autorevole di Natalino Irti, ed arricchire l'inventario delle definizioni, ma soltanto esprimere la logica dell'art. 47 l. not.: il quale, mentre riserva alle parti di esternare la volontà, affida al notaro di dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.
Sta alle parti di indicare bisogni, attese, risultati; sta al notaio di convertirli nel testo linguistico dell'accordo. Qui torna preziosa la figura del «traduttore», a cui accenna Carnelutti, poiché il notaro trasferisce l'intenzione delle parti nel linguaggio dell'atto. Il notaro, costruendo il testo linguistico, immette la volontà delle parti nel circuito della comunicazione, attraverso appropriate clausole negoziali.
Seguendo gli sviluppi argomentativi sopra brevemente richiamati a me pare che oggi, certamente il notaio svolge un ruolo di controllore, come impone l’art. 28 l. not. (ed un groviglio di leggi speciali), ma la funzione del notaio non si esaurisce nel compito di garanzia di documentazione e di testimonianza della (pretesa) certezza del diritto. La funzione notarile persegue, nei fatti, anche un compito di orientamento e di contributo all’edificazione dell’ordinamento. Il notaio, che non è più soltanto un certificatore ma riveste sempre più i panni ed il ruolo di un inventore.
Le officine notarili forniscono un importante contributo partecipativo all’articolazione e all’arricchimento dei modelli di azione dell’autonomia privata in un contesto in evoluzione. Il notaio odierno svolge certamente una funzione ordinante della realtà sociale[[61]], ma soprattutto contribuisce in modo determinante alla realizzazione della persona e costituisce un asse portante del pluralismo giuridico[[62]].
Tuttavia gli attuali criteri di configurazione della responsabilità civile del notaio, costruiti dalla prevalente giurisprudenza – che ha elaborato il dovere di informazione, fino al dovere di dissuasione[[63]]; applica il regime probatorio dell’inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) nella sua versione più severa[[64]], ha esteso il regime del danno lungo-latente, elaborato per la responsabilità medica, anche alla responsabilità notarile[[65]] – sembrano suscettibili di revisione.
Sebbene non si intenda negare la prioritaria istanza di risarcimento del danno, non si può rilevare una certa unilateralità nella visione attualmente dominante che pone il notaio in una situazione estremamente gravosa, esponendosi all’obiezione che il notaio è chiamato a gestire l’incertezza del sistema, che si è cercato di esplicitare nei paragrafi precedenti, con pochi poteri e un enorme responsabilità.
Occorre poi considerare che in numerose occasioni la S.C. ha ritenuto il notaio responsabile oltre che nei confronti delle parti, anche nei confronti dei terzi.
Cass. civ., sez. II, ord. 8 aprile 2020 ha deciso che il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere, preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell’identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all’acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d’opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell’aspirante compratore, il quale va qualificato come “terzo protetto dal contratto”.
Secondo Cass. civ., sez. II, ord. 18 luglio 2024, n. 19849, sussiste la responsabilità da “contatto sociale” del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare inter alios risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d’opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi.
Secondo Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 486, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913, il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l’atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di “neminem laedere” e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale – pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. – aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).
Un assetto squilibrato delle responsabilità, anche nel confronto con altri funzionari pubblici, tale da renderne il peso insostenibile, non favorisce un esercizio efficiente della funzione, rivelandosi in concreto addirittura contro-funzionale al punto da ripercuotersi a discapito dei destinatari stessi delle prestazioni professionali e, a ben vedere, del sistema nel suo complesso.
Alla luce dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza parrebbe auspicabile una revisione dello statuto delle responsabilità notarili elaborato dalla giurisprudenza.
NOTE:
[1] M. PALAZZO, La prassi notarile singolare e post moderna forma di normatività, in Pers. e merc., 2017, 15 ss.; ID., La prassi notarile fonte di regole giuridiche. Un profilo storico, in Studi e materiali, 2020, 2, 673 ss.
[2] P. GROSSI, Il ruolo del notaio nel tempo giuridico pos-moderno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2, 2019, 653 ss.; ID., Introduzione ai lavori, in Autonomia privata e fonti del diritto, Atti del convegno tenutosi a Firenze il 16 maggio, 2019 a cura della Fondazione italiana del notariato, Milano, 2020, 24.
[3] Gli Atti sono raccolti nel volume G. CONTE – M. PALAZZO (a cura di), Crisi della legge e produzione privata del diritto, Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato, 2, 2018.
[4] M. NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. not., 1979, 1157 ss.
[5] CGUE C-109/23 (seconda sezione) del 5 settembre 2024, commentata da C. LICINI, CGUE C-109/23: un revirement sul concetto di esercizio di pubblici poteri in senso unionale da parte del notaio latino?, in Notariato, 2025, 4, 418 ss.Del resto, vi è consapevolezza diffusa, per fare un esempio concreto, la compravendita immobiliare ha ormai poco a che vedere con la vendita di cui agli artt. 1470 ss. c.c., essendo stata in gran parte asservita alla realizzazione di interessi pubblici extracontrattuali (di cui il notaio è stato eletto “guardiano”), tra i quali campeggiano quelli legati alla materia edilizia e catastale e, in senso lato ambientale. Sul punto v. L. BALESTRA, Spunti in tema di autonomia contrattuale (in dialogo con Guido Alpa), in Riv. dir. civ. , 2025, 6, 117; M. PALAZZO, Ri-trovare il diritto nella prassi negoziale, in Giust. civ., 2025, 3, 593 ss.
[6] Con specifico riguardo alla responsabilità civile del notaio, come è stato osservato, essa ha seguito una parabola assolutamente ascendente, guidata dalla stella dell’incremento dei doveri allo stesso ascritti (Fusaro) . In altre parole, il notaio è stato progressivamente assoggettato, attraverso una serie di pronunzie giurisprudenziali, ad un rigoroso regime di responsabilità cui gli è sempre più difficile sottrarsi. Sulla responsabilità civile del notaio si v. E. GABRIELLI – M. PALAZZO (a cura di), La responsabilità civile del notaio, in Giur. it. 2017, 2523 ss.; G. MUSOLINO, La responsabilità del notaio e dell’avvocato, Giuffrè, Milano, 2023, 235 ss.
[7] Sul punto v. B. SORDI, Diritto pubblico e privato. Una genealogia storica, Bologna, 2020; A. ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020, 239 ss.
[8] Salv. ROMANO, La distinzione tra diritto pubblico e privato (e suoi riflessi sulla configurazione dell’ufficio notarile), in Riv. not., 1962, 3 ss.; V.E. CANTELMO, Profilo costituzionale e tipicità della funzione notarile, in Riv. not., 1975, 1125 ss.; N. LIPARI, La funzione notarile oggi: schema di riflessione, in Riv. not., 1977, 939 ss.; M. NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. not., 1979, 1157 ss.; P. BARILE, Riflessioni di un costituzionalista sulla professione di notaro, in Vita not., 1984, 36 ss.; A. BALDASSARRE, La funzione notarile e la Costituzione italiana, in Notariato, 2009, 2, 129 ss.
[9] In tal senso, esplicitamente, A. BALDASSARRE, La funzione notarile e la Costituzione italiana, cit., 129.
[10] M. NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico, cit., 1154.
[11] L'opera professionale di cui è richiesto il notaio «non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti», come si legge nella decisione della Corte di Cassazione – sezioni unite civili – con sentenza 31 luglio 2012, n. 13617, in Giust. civ., 2013, 339. P. GROSSI, Il ruolo del notaio nel tempo giuridico pos-moderno, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, 2, 653 ss., individua nella figura del notaio contemporaneo, uno strumento essenziale del procedimento interpretativo, in quanto la attuale molteplicità dei luoghi di formazione del diritto gli impone di farsi carico dei vortici che inevitabilmente si creano, tentando di riportarli, pur fra molti ostacoli, entro un alveo fecondo per la vita collettiva. Per chi volesse approfondire, sia consentito il rinvio a M. PALAZZO, La prassi notarile nella rete delle fonti, in Ars interpretandi, Rivista di ermeneutica giuridica, X, 2021, 2, 151 ss.; ID., Ri-trovare il diritto nella prassi negoziale, cit., 593 ss.
[12] Corte cost., 23 giugno 1988, n. 702, in Cons. Stato, 1988, II, 1142. Nella medesima prospettiva v. anche Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 394, in Giur. cost., 2005, 3897; Corte cost., 25 novembre 2015 n.234; Corte cost., 29 maggio 2019, n. 133.
[13] In Foro it., 2017, IV, 259, con nota di E. BUCCIANTE, e in Notariato, 2017, 183, con nota di G. LAURINI.
[14] Come è stato osservato da C. VOCINO, La funzione processuale del notaio, in Riv. not., 1956, 18, «per poter essere antiprocessuale, la funzione notarile deve prima avere un rilievo processuale, perché l’un predicato è implicitamente contenuto nell’altro». Inoltre, l’assenza del controllo preventivo notarile annienterebbe la funzione deflattiva prodotta nei confronti dell’attività giurisdizionale, aggravando di gran lunga il funzionamento di quest’ultima.
[15] M. NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico, cit., 1154. Si vedano sul punto i recenti contributi di A. CARRABBA, Ragione e invenzione. Il ruolo degli operatori giuridici e in ispecie del notaio, in Contr. e impr., 2021, 67, ss.; R. LENZI, La funzione notarile come fattore ordinante, in G. FURGIUELE (a cura di), Salvatore Romano, Napoli, 2015, 387 ss.
[16] Sul punto mi permetto di rinviare a M. PALAZZO, La prassi notarile singolare e post moderna forma di normatività, cit., 15 ss.; ID., La prassi notarile fonte di regole giuridiche. Un profilo storico, cit., 673 ss.
[17] M. NIGRO, op. cit., 1163, il quale nota che l’atto notarile – con sintomatica assimilazione alla sentenza (art. 132 c.p.c.) – reca l’intestazione Repubblica italiana (art. 52 l. not.).
[18] V. COCOZZA, Lineamenti costituzionali della funzione notarile, in Quaderni della rivista Notariato, 2009, 24, 31 ss.
[19] Evidenzia il rilievo centrale della persona umana nella gerarchia dei valori costituzionali P. PERLINGIERI, Stagioni del diritto civile, Napoli, 2021, 75 ss. riprendendo riflessioni già esposte in ID. Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, IV ed., II, Napoli, 2020, 23 ss.
[20] B. PASTORE, Pluralismi giuridici e trasformazioni del diritto contemporaneo, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 50 (2021), 402. Sul tema si vedano anche J. GRIFFITHS, What is Legal Pluralism?, in Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , 24 (1986), 2, 38-39; F. VIOLA, Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo, in M. VOGLIOTTI (a cura di), Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, Torino, 2008, 101.
[21] Santi ROMANO, L’ordinamento giuridico, rist., Firenze, 1962; ora ripubblicato anche ne L’ultimo Santi Romano, con nota bio-bibliografica di Alberto Romano, Milano, 2013. Una parte significativa degli studi sul legal pluralism e sul ‘diritto transnazionale’ ha identificato nelle tesi di Romano un prezioso e tuttora attuale supporto teorico, e dunque un solco d’indagine conducente per la sistematizzazione dei fenomeni inediti riguardanti il diritto contemporaneo. Cfr., tra gli altri, T. SCHULTZ, Transnational Legality. Stateless Law and International Arbitration, Oxford, Oxford University Press, 2014, 60-62; J. PAULSSON, The Idea of Arbitration, Oxford, Oxford University Press, 2013, 187 e ss.; M. LOUGHLIN, Political Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 2017, 114 ss.
[22] P. GROSSI, Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano, 2006, 152. Si veda anche F. DE VANNA, Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti giuridici. Itinerari”imprevisti” del pluralismo giuridico, Modena, 2019, 29 ss.; 36 ss.
[23] M. CROCE, La tecnica della composizione: il pluralismo operativo di Santi Romano, in Iura gentium, XV (2018), 19 ss., 24-25.
[24] N. LIPARI, La codificazione nella stagione della globalizzazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 880 ss.; per una diversa valutazione N. IRTI, La crisi della fattispecie, Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 36 ss.
[25] La centralità della Costituzione per il civilista è sottolineata anche da L. MENGONI, Prefazione a Diritto e valori, Bologna, 1995, VII; e in ID., Forma giuridica e sostanza economica (1963) ora in Diritto e valori, cit., 161 ss.; nonché in ID., Il diritto costituzionale come diritto per principi, in Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, 1996, 96: «La costituzione rifiuta la riduzione positivistica della legittimità (ossia della giustizia) alla legalità, ma converte il problema della fondazione etica della legittimità in un problema giuridico». La vicenda culturale cui si accenna nel testo è ampiamente descritta in P. GROSSI, La cultura del civilista italiano. Un profilo storico, Milano, 2002, 147 ss.; ID. Il diritto civile in Italia tra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico, Milano, 2021.
[26] Per tutti v. F. MACARIO, Autonomia privata (profili costituzionali), in Enc. dir., Annali, VIII, 61, il quale giustamente richiama il fatto che una recente ordinanza della Corte costituzionale, 24 ottobre 2013, n. 248, in Foro. it., 2014, I, 382, ha potenziato il ruolo dei principi costituzionali nella disciplina del contratto, riconoscendo al giudice a fronte di una clausola negoziale di caparra confirmatoria che rifletta un regolamento non equo e gravemente sbilanciato, il potere di intervenire d’ufficio dichiarando la nullità (totale o parziale) ex art. 1418 c.c. della clausola per contrasto con il precetto della solidarietà costituzionale (art. 2 Cost.) che entra direttamente nel contratto». Nello stesso senso Corte cost., 22 aprile 2014, n. 77, in Foro it., 2014, 2036.
[27] G. ZACCARIA, Trasformazione e riarticolazione delle fonti del diritto, oggi, in G. ZACCARIA (a cura di), La comprensione del diritto, Roma-Bari, 2012. Come è noto, le norme UE, che vengono ad essere configurate come norme di rango para-costituzionale, innestandosi sul diritto interno, determinano una rilevante alterazione nella struttura gerarchica delle fonti, in base a condizioni di validità ed efficacia che lo stesso diritto dell’Unione europea predefinisce, attraverso una significativa applicazione del criterio di competenza.
[28] La globalizzazione è un fenomeno assai complesso: non riguarda soltanto la costituzione di ordini giuridici globali e l’apertura internazionale delle economie. Il filosofo tedesco Jürgen Habermas lo ha così sintetizzato, nel 2006: «Per globalizzazione si intendono i processi cumulativi di espansione mondiale del commercio e della produzione, dei mercati delle merci e finanziari, della moda, dei media e dei programmi per computer, delle reti di notizie e di comunicazione, dei sistemi di trasporto e dei flussi migratori, dei rischi generati da tecnologie usate su larga scala, da danni ambientali ed epidemie, nonché da criminalità organizzata e terrorismo».
[29] P. GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica (2002), in Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano, 2006, 276 ss.; F. Galgano, Lex mercatoria, Bologna, VI ed., 2016, passim.
[30] F. GALGANO, Il diritto della transizione, in P. PERLINGIERI – A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), Novecento giuridico: i civilisti, Napoli, 2013, 292.
[31] Sul punto si veda G. TEUBNER, Global Private Regimes: Neo-Spontaneous Law and Dual Constitution of Autonomous Sectors?, in K. H. LADEURL (a cura di) in Public Governance in the Age of Globalization, Aldershot, Ashgate, 2004, 71 ss. Questi profili erano già intuiti da Santi Romano nell’ambito di una riflessione aperta ai cambiamenti della società e libera dalle astrattezze del concettualismo dogmatico. Sta qui, nell’invito a rimettere costantemente in discussione le nostre convinzioni, anche quando ci sembrano solide e inattaccabili, uno degli elementi più rilevanti della sua eredità intellettuale.
[32] Del resto, la presenza di una pluralità di fonti (interne, sovranazionali, internazionali) era ben presente al legislatore costituzionale, che le aveva espressamente previste negli artt. 10 e 11; da ultimo, è espressamente ritornato sul punto nel 2001, introducendo nell’art. 117, comma 1, Cost. il necessario rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, così sottolineando la pluralità delle fonti nell’architettura; e nel 2012, riscrivendo l’art. 81 Cost., con l’introduzione del principio di equilibrio nel bilancio.
[33] U. BRECCIA, Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto, in Politica del diritto, 2006, 366.
[34] Da ultimo, P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., 87-88. Il tema degli spazi e dei confini dell’interpretazione della legge rappresenta uno snodo centrale nel dibattito giuridico contemporaneo, non appare casuale che la rivista Questione Giustizia abbia dedicato ad esso l’intero numero 4/2016, con contributi, tra gli altri, di Nicolò Lipari, Alberto Giusti, Luigi Ferrajoli.
[35] Così G. ZACCARIA, Sul concetto di positività del diritto, in G. ZACCARIA (a cura di), Diritto positivo e positività del diritto, Torino, 1991, 329 ss., spec. 354.
[36] F. VIOLA, Interpretazione giuridica, diritti umani e la nuova scienza giuridica, in Ragion pratica, 2010, 4.
[37] N. LIPARI, Intorno ai principi generali del diritto, in Riv. dir. civ., 2016, 35.
[38] N. LIPARI, Contratto e principio di ragionevolezza, in Enc. dir., I, Contratto, Milano, 2021, 362. In questa direzione anche C. CACCAVALE, Prassi contrattuale, in Enc. dir., I, Contratto, Milano, 2021, 798 ss.
[39] Cfr. J. ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto: fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice (1972), Napoli, 1983, 193. Secondo questo autore la pre-comprensione si svolge in primo luogo a livello del fatto e prosegue con riguardo alla norma da applicare.
[40] Volendo dare concretezza al discorso, possiamo ricordare il caso della trasfigurazione di vecchi arnesi dell’officina giuridica, dando loro nuovo vigore, come nel caso della permuta di cosa presente con cosa futura. Oppure di fronte alla carica normativa di alcuni fatti, il notaio può conferire un conio tecnico, scovando appoggi all’interno del sistema positivo, come nel caso del trust, degli affidamenti fiduciari, del preliminare con effetti anticipati, delle c.d. servitù reciproche in ambito condominiale e così via. Per una riflessione di taglio generale su prassi notarile e diritto contrattuale v. da ultimo, M. PALAZZO, Ri-trovare il diritto nella prassi negoziale, cit.
[41] Oggi invece possiamo ritenere ormai pacificamente riconosciuto, nonostante i rigurgiti di un ricorrente formalismo, il passaggio dalla tradizionale staticità del positivismo, che individua la norma come un’oggettività conchiusa nettamente distinta dal soggetto interpretante, a quel processo ininterrotto di positivizzazione che connota la teoria ermeneutica del diritto, processo indissolubilmente legato alla concretezza degli atti che individuano, nella varietà delle situazioni storiche, la posizione della norma: cfr. G. ZACCARIA, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, Padova, 1990, 108.
[42] Lo afferma esplicitamente P. GROSSI, Colloquio su Storia, diritto e costituzione, nell’intervista di F. Pedrini, in Lo Stato, n. 14 (2020), 263: «Le Preleggi fasciste del 1942 restano lì maleodoranti, come il cadavere insensatamente lasciato in casa a marcire». Come ricorda N. LIPARI, Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto, in ID. Il diritto tra legge e giudizio, Milano, 2017, 52, con riferimento al pensiero di Capograssi, non erano peraltro mancati, fin dall’inizio del secolo scorso, segni significativi di un atteggiamento antiformalista. Un giurista francese di inizio secolo, J. CRUET, La vie du droit positif et l’impuissance des lois, Paris, 1908, 336, aveva già segnalato l’impotenza della legge affermando che: «le droit ne domine pas la société, il l’exprime».
[43] M. FRANZONI, Il contratto nel mercato globale, in Contr. e impr., 2013, 69.
[44] Per una distesa riflessione v. M.R. FERRARESE, Il puzzle della privatizzazione giuridica e l’economia politica. Il caso degli arbitrati in materia di investimenti esteri, Napoli, 2017.
[45] Il tema del fondamento costituzionale dell’autonomia privata è stato recentemente ripreso da L. BALESTRA, Spunti in tema di autonomia contrattuale (in dialogo con Guido Alpa), cit., 1183 ss.
[46] E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), II ed. riveduta e ampliata da Crifò, Milano, 1971, 315.
[47] Così, con riferimento ai principi, M. VOGLIOTTI, Legalità, in Enc. dir., Annali VI, Milano, 2013, 425.
[48] P. RESCIGNO, Le clausole generali: dalle codificazioni moderne alla prassi giurisprudenziale, in P. RESCIGNO – S. PATTI, La genesi della sentenza, Bologna, 2016, 141. Si v. anche P. GROSSI, Oltre la legalità, Roma-Bari, 2020, 65-66.
[49] Come ha notato P. PERLINGIERI, Funzione notarile ed efficienza dei mercati, in Notariato, 2011, 627: «L’eliminazione del controllo preventivo notarile annienterebbe altresì la funzione deflattiva prodotta comunque nei confronti dell’attività giurisdizionale, aggravando di gran lunga l’onere del funzionamento di quest’ultima».
[50] Per una lucida analisi di questo profilo, v. D. CANALE – E. PARIOTTI – B. PASTORE (a cura di), Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria, Roma, 2019, e ivi l’Introduzione dei curatori. Ribadisce questo punto G. VETTORI, Effettività tra legge e diritto, Milano, 2020, 287 ss.
[51] Si veda da ultimo U. BRECCIA, Chiaroscuri della Scienza giuridica contemporanea (a margine del libro di Niccolò Lipari, Diritto e Ragione), cit., 132; P. GROSSI, Oltre la legalità, cit.; 20 ss. sul quale v. M. PALAZZO, La recuperata consapevolezza della complessità nel processo di formazione del diritto. A margine del volume di Paolo Grossi Oltre la legalità, in Giust. civ., 2020, 4.
[52] L'opera professionale di cui è richiesto il notaio «non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti», come affermato da Cass. – sezioni unite civili – con sentenza 31 luglio 2012, n. 13617. Sul dovere di diligenza del notaio v. anche Cass., 16 dicembre 2014, n. 26369; Cass. 11 maggio 2016, n. 9660, in Notariato, 2017, 327 con nota di NOGAR; Cass., 21 maggio 2019, n. 13592. L’affermazione dell’obbligo di consulenza, che si legge ad es. nelle sentenze 16 marzo 2021, n. 7283 o 18 maggio 2017, n. 12482, è appena stata ribadita da Cass., 4 marzo 2022, n. 7185, che appunto configura «la responsabilità dell'esercente una "professione protetta”, qual è indubitabilmente quella notarile, giacché essa crea “un alto affidamento nel soggetto che riceve la prestazione” (così, in motivazione, Cass., 23 ottobre 2002, n. 14934), venendo oltretutto ad incidere su un bene, quello dell'autonomia negoziale, di rilievo costituzionale, ancorché solo indiretto, “in quanto strumento di esercizio di libertà costituzionalmente garantite” (tra le molte, Corte cost., 22 giugno 1994, n. 268)». In dottrina cfr. G. MUSOLINO, Contratto d’opera professionale, III ed., in P. SCHLESINGER (diretto da), Comm. al Codice civile, Milano, 2020, 626 ss. spec. 636; M. PALAZZO, Note in tema di responsabilità civile del notaio, in Giur. it., 2017, 2535; C. CACCAVALE – R. LENZI, Dovere di consiglio e attività notarile, in CNN Notizie del 10 agosto 2021; ID. Responsabilità sostenibile e qualità della prestazione professionale, Napoli, 2025, 203 ss.
[53] Scrive P. GROSSI, Oltre la legalità, cit., 20: «È una verità, questa, che non è discutibile e che purtroppo, dopo la Costituzione, troviamo drammaticamente affermata nelle Preleggi al codice civile del 1942, ultima reliquia durevole nell’ordinamento italiano – anche se oggi soltanto formale – di un regime autoritario». Escludere la prassi negoziale dalla rete delle fonti sarebbe, del resto, un atteggiamento assolutamente antistorico, come nota N. LIPARI, Dottrina e giurisprudenza quali fonte integrate del diritto, cit., 39 ss.
[54] H. SCHAMIR, The public/private distinction now: The challanges of privatization and the regulatory State, in Thertetical Inquires in Law, 15 (2014), 11-17; L. CASINI, Lo Stato nell’era di Google. Frontiere e sfide globali, Milano, 2020.
[55] S. CASSESE, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubb., 2001, 607.
[56] C. MORTATI, Costituzione (dottrine generali), in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, 162. Secondo Mortati vi sarebbe un assetto istituzionale vigente al di là del dato formale costituito dai precetti costituzionali, quale risulta dagli orientamenti del corpo sociale e dalla volontà delle forze politiche. E tale dato concreto esiste a prescindere dal dato formale rappresentato da quei precetti giuridici che sono contenuti nella Carta costituzionale. Sarebbe questa la vera Costituzione, e non quella chiamata formale, e quindi cartacea. I due concetti non sono coincidenti: la Costituzione vera sarebbe quella effettivamente esistente nella società, come dato sociale realmente osservato, e non l’insieme rigido ed astratto delle norme costituenti, appunto, la “Costituzione formale”.
[57] Come ho cercato di evidenziare nello studio Il ruolo del notaio nel pensiero di Carmine Donisi, in Ruolo del notaio “baricentro” di una funzione promozionale nell’attuale esperienza giuridica. Rileggendo Carmine Donisi, Biblioteca della Fondazione italiana del notariato, 1, 2025, 23 e in Notariato, 2, 2025 con il titolo Il ruolo del notaio nella formazione del regolamento contrattuale. Un ricordo di Carmine Donisi.
[58] L’originaria versione della norma, prima della sostituzione operata dall’art. 12 comma primo lett. b, della l. 28 novembre 2005, n. 246, era così formulata: «spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto».
[59] L'indagine della volontà evoca (ma il raffronto mi sembra ancora ignoto alla letteratura notarile e non) l'indagine sulla comune intenzione, che l'art. 1362 c.c. demanda all'interprete del contratto e che questi è tenuto a svolgere mercé il contegno complessivo delle parti. Volontà delle parti e intenzione comune non sono fenomeni diversi: l'indagine sulla volontà non designa, come è ovvio, né analisi psicologiche né percorsi introspettivi, ma intenzioni manifestate al notaro. La volontà delle parti, come nell'art. 1362 si esprime in contegni (anteriori o posteriori alla conclusione del contratto), così nell'art. 47 si esterna in parole, si rende visibile e percepibile mediante l'indicazione di attese, bisogni, risultati pratici. Non tanto indagine della volontà, quanto ricognizione degli scopi, che le parti insieme condividono e perseguono, e che perciò possono dirsi comuni.
[60] N. IRTI, Ministero notarile e rischio giuridico dell’atto, in Riv. not., 1996, 3, 335.
[61] Questo aspetto è molto valorizzato dalla giurisprudenza che ha messo in evidenza il dovere di informazione e consiglio del notaio. Cfr. tra le tante Cass., 15 febbraio 2022, n. 4911; Cass., 4 marzo 2022, n. 7185; Cass., 5 luglio 2022, n. 21205; Cass., sez. III, ord. 24 gennaio 2026, n. 1603, secondo la quale, ad esempio, «il notaio risponde dei debiti subiti dall'acquirente per assenza nell'immobile dei requisiti necessari per il rilascio del certificato di abitabilità, nulla rilevando che ciò avrebbe potuto essere agevolmente accertato dallo stesso acquirente, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze». Il tema è distesamente analizzato in E. GABRIELLI – M. PALAZZO (a cura di), La responsabilità civile del notaio, in Giur. it., 2017, 2523 ss.; G. MUSOLINO, La responsabilità del notaio e dell’avvocato, Milano, 2023, 235 ss.
[62] Come peraltro autorevolmente sottolineato (v. N. IRTI, Ministero notarile e rischio giuridico dell’atto, cit.) sul piano della responsabilità civile del notaio, le parti, regolando i loro affari e scegliendo schemi e forme negoziali, corrono il rischio dell'insuccesso economico e dell'inefficacia giuridica: queste incognite non possono essere riversate su altri soggetti. Il notaro non è il garante della validità: egli è tenuto ad offrire alle parti (che si lascino indagare nella loro volontà pratica) il linguaggio del diritto ed a ricusare il proprio ministero per gli atti proibiti dalla legge. Oltre questo confine vi è il rischio, che sempre si congiunge all'esercizio dell'autonomia e che accompagna ogni iniziativa dei privati; oltre questo confine, vi è il conflitto delle pretese e la decisione del giudice statale.
[63] Cass., 11 gennaio 2006, n. 264, in Corr. giur., 2007, 3, 385 con nota di S. MORELLI; Cass., 24 gennaio 2026, n. 1603 che ribadisce l’obbligo informativo e di consiglio, nel caso di assenza del certificato di abitabilità, per cui il notaio risponde dei danni subiti dal compratore «quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze».
[64] Per una casistica, v. CACCAVALE-LENZI, Responsabilità sostenibile e qualità della prestazione professionale, cit., 220 ss.
[65] Cass., 15 luglio 2009, n. 16463, in Notariato, 2010, 1, 10; Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2016, n. 8703. In sintesi, la Corte, nella sua progressione logica, specifica, in primo luogo, che «la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento»; in secondo luogo, che «non è sufficiente che il danno si sia verificato empiricamente; è altresì necessario che esso sia oggettivamente percepibile all’esterno e riconoscibile da chi intende chiederne il ristoro» e, infine, che «la percepibilità del danno va apprezzata non secondo parametri soggettivi che guardino alla persona del danneggiato, ma secondo il parametro dell’ordinaria diligenza».
