Giuffré Editore

Protezione dell’atto e responsabilità notarile


di Roberto Barone

Notaio in Nichelino

Consigliere Fondazione italiana del Notariato

Consigliere Cassa nazionale del Notariato


I notai con la loro attività, tra altro, creano e raccolgono dati che si inseriscono in registri pubblici con una specifica e particolare rilevanza giuridica (Conservatorie dei Registri immobiliari, Registro imprese e informazioni diverse). Non solo: i dati gestiti dai notai e immessi in tali registri, costituiscono un’interazione con la pubblica amministrazione così importante da rendere i notai indispensabili.

Un esempio, l’attuale Presidente della Repubblica francese nel tempo in cui fu Ministro dell’Industria, da liberalizzatore, non era particolarmente favorevole ai notai. I notai, unitamente ai loro collaboratori, fecero una battaglia, culminata in una grande manifestazione in Piazza della Repubblica a Parigi e, all’esito di questa e di numerosi incontri con il Notariato si raggiunse un compromesso: una modesta riduzione delle tariffe e un aumento del numero delle sedi notarili. Un elemento forte e fondante nella trattativa era (ed è) il Centro elettronico di Venelles, in Alta Provenza, dove sono conservati tutti i dati degli atti dei notai francesi.

Ciò vuol dire che nel “percorso a ostacoli” della richiesta di testamento in Francia “il signor Dupont” va dal suo notaio in qualsiasi parte del territorio francese, il notaio interroga il Centro per sapere se esiste il testamento del “signor Boshard”. Il registro di Venelles può immediatamente verificare l’esistenza o meno del testamento redatto ad esempio a Parigi, e così soddisfare il cliente da qualsiasi città della Francia semplificando enormemente, quindi, la procedura. 

In Italia, la situazione è diversa, infatti, spesso in materia di richiesta di testamento i notai sono di fronte a strumenti che valgono poco e costano molto e pongono tutte le parti coinvolte di fronte ad un “percorso a ostacoli” ben lontano da quello francese. Ma la vera forza e intelligenza del Notariato francese e dell’Amministrazione finanziaria è nell’avere previsto un’enorme ed esauriente banca dati delle contrattazioni immobiliari. L’amministrazione francese nel determinare i prezzi immobiliari delle varie zone estrapola tutti i dati dagli atti notarili di Venelles. Pertanto, posto che il codice delle imposte francese impone delle regole molto rigorose in materia, una tale attività serve a contestare all’acquirente o al venditore la non veridicità del prezzo perché la media dei prezzi individuata sui dati notarili è statisticamente valida. Né può opporsi l’inesistenza in Francia di un istituto come l’Istat, perché in Francia le sue funzioni sono esercitate dall’Istituto nazionale di statistica e di studi economici, che non tratta di questo particolare aspetto della contrattazione immobiliare. 

La pubblica amministrazione francese decide di rivolgersi al Notariato in queste materie proprio perché esso è stato previdente e provvido. Occorre notare, infatti, che l’Archivio informatico di Venelles non è affatto pubblico, ma è accessibile solo ai notai, alla pubblica amministrazione e ai giudici. In linea di massima per l’accesso a particolari dati elaborati l’accesso ai registri deve essere regolamentato e riservato a operatori qualificati.

Un secondo punto in materia di registri che bisogna analizzare è quello della loro rilevanza rispetto ai rapporti con l’amministrazione della giustizia. Si parla diffusamente di maggiore cooperazione con l’autorità giudiziaria in materia di volontaria giurisdizione ed in questo momento il Presidente del CSM dott. Legnini sembra mostrare sensibilità ai temi del Notariato, così come la magistratura che rappresenta la migliore difesa per i notai verso l’Antitrust. I giudici richiedono al notaio di avere e mantenere le caratteristiche che ne hanno creato l’istituzione e ne giustificano la conservazione: “responsabilità” e “affidabilità”. In altre parole la magistratura richiede al notaio di diventare effettivamente l’autore dell’atto e non il certificatore. Bisogna entrare nel terreno della volontà vera e non limitarsi a quella manifestata (ovviamente nei limiti della professionalità) - e non ci si deve più accontentare dello schema di una responsabilità meramente “formale”.

Nelle cronache attuali si è parlato di Uber e del fenomeno per cui il cliente attraverso una piattaforma può evitare ogni intermediazione e scegliere il conducente di un taxi privato sulla base dei giudizi espressi precedentemente da altri utenti. 

Con riferimento ai notai occorre osservare che il cliente nell’esprimere il proprio giudizio valuterà principalmente i tempi e i costi, ma difficilmente sarà in grado di giudicare il merito della prestazione.

In tema di responsabilità, tuttavia, si ritiene che vi siano stati importanti cambiamenti con l’avvento dello strumento informatico.

Infatti, se è vero che il notaio non può rifiutare il proprio ministero, a maggior ragione non potrà sottrarsi ad esso perché incapace di utilizzare lo strumento informatico. Si immagini la reazione di un cliente che non riesca ad ottenere un atto informatico dal notaio che dispone dell’ausilio di un Consiglio nazionale e di una Commissione informatica, senza considerare il fatto che ad oggi esiste un Codice dell’amministrazione digitale e determinati contratti pubblici sono stipulabili solo con atto informatico.

Una tale situazione farebbe sì che di fronte ad una maggiore esigenza di conoscenza derivante dall’innovazione tecnologica, il notaio diventi “analfabeta” e quindi, riduca il suo valore nei confronti del cliente e del giudizio dell’immaginario collettivo, perpetuando un ingiusto giudizio di conservatorismo della professione e di rifiuto della modernità. 

Con riferimento al codice civile occorre sottolineare che l’art. 2050 c.c. disciplina le attività pericolose e prevede l’inversione dell’onere della prova. In questa fattispecie è il soggetto prestatore di lavoro che deve provare di avere adempiuto correttamente cioè adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Il richiamo sembrerebbe improprio con riferimento alla tecnologia, ma si vuole qui proporre una diversa lettura nel senso di individuare l’attività pericolosa non tanto nell’attività in sé, bensì nella natura dei mezzi impiegati. In altre parole, dal momento che i notai devono adeguare la propria capacità professionale a utilizzare con perizia il sistema informatico, la natura del mezzo impiegato diventa un elemento di capacità professionale e quindi, un elemento di addebito di colpa nel caso risulti assente. In altri termini l’attività “pericolosa” viene estesa all’attività “tecnicamente complessa”. È un’interpretazione forse estremizzante, ma astrattamente possibile.

L’utilizzo errato o improprio del mezzo informatico comporta la responsabilità diretta del prestatore notaio e dei suoi collaboratori. In genere i notai hanno sempre una responsabilità per il comportamento dei propri collaboratori e tuttavia, in diversi casi vi sono delle scriminanti, ad esempio quando ci sono degli elementi penalisticamente rilevanti, o relativi al caso fortuito ecc., che tuttavia non rilevano nell’ambito dell’articolo 2050 c.c.

Altre considerazioni devono essere svolte con riferimento agli artt. 1176 e 2236 del codice civile. 

L’art. 1176 che disciplina “l’adempimento delle obbligazioni” prevede che si parametri la diligenza alla natura dell’attività esercitata. È indubbio che rientri in questo caso l’errato e carente utilizzo dello strumento informatico da parte del notaio poiché esso non riveste carattere eccezionale, anzi esso è uno strumento tipico della normale attività notarile.

Con riferimento all’art. 2236 c.c. occorre invece evidenziare i problemi di natura tecnica che sorgono in materia di atto informatico. Questa è forse la tematica più difficile per i notai, ma è necessario cominciare ad affrontarla e fare in modo che essa diventi parte del bagaglio di competenze professionali. In assenza di questo processo non resta che scegliere tra una colpa professionale mai grave o ancora peggio il discredito professionale, entrambe conseguenze inaccettabili per la categoria. Infatti, se lo strumento informatico è strumento necessario dell’attività il suo cattivo utilizzo non può mai considerarsi colpa grave! 

I notai devono essere capaci di redigere un atto in tutte le sue forme ivi compresa quella dell’atto informatico perché questo rientra nella loro attività.

Pertanto, mentre i problemi tecnici all’inizio della diffusione dell’informatica potevano essere considerati una scriminante, oggi rappresentano un’aggravante della colpa professionale. Avventurarsi in questa materia senza conoscere il suo perimetro sicuramente costituisce colpa grave, quindi è evidente che c’è la necessità di “scolarizzare” in materia la categoria e che i Consigli notarili organizzino iniziative volte alla “alfabetizzazione informatica”.

Il fatto che il notaio debba assolutamente impadronirsi di questa materia (e gestirla correttamente) ha anche delle implicazioni politiche. Se si vuole interagire sempre più profondamente con la pubblica amministrazione occorre adeguarsi o addirittura precorrere il percorso di digitalizzazione di quest’ultima, che ha dimostrato con la normativa in materia di codice degli appalti di andare in una direzione di esclusività dell’uso dello strumento informatico. L’obiettivo della P.A. è andare verso la completa digitalizzazione, ovviamente anche nell’interesse delle imprese e dei cittadini.

Un altro aspetto (anche se può apparire di poco conto), da analizzare sotto il profilo delle responsabilità del notaio è il problema delle postille. Tutti possono commettere degli errori ma occorre rilevare che il sistema informatico è rigido e cioè richiede la massima attenzione e precisione redazionale. Il fatto che non debbano apporsi postille all’atto informatico è positivo perché rende l’atto notarile un “super documento”. E così l’autenticità dell’atto non si discute per il solo fatto che è stato creato da un notaio senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contenuto dell’atto rimane sempre nella esclusiva gestione del notaio: cambia il veicolo utilizzato per il “viaggio”, ma il contenuto, il bagaglio trasportato è e rimane prerogativa del notaio. In altre parole tutti gli elementi contenutistici quali il rapporto tra le parti, il negozio, la volontà, sono in carico al notaio e quindi, da un lato la sua responsabilità nel settore informatico è aggravata dal doveroso e corretto uso dello strumento, mentre dall’altro essa rimane sempre la stessa con riferimento all’attività che trova la sua consacrazione nell’atti informatico. 

C’è il progetto di creare un grande unico archivio dove ciascun notaio possiede una cassetta in cui invia le informazioni sotto forma di “pacchetto di dati”. Questo significa che dopo aver esaurito tale procedimento il notaio non sarà più in grado di dominare questa attività, nel senso che l’ispezione sarà sempre possibile rispetto alla propria cassetta archiviata e costituirà sempre prova provata dell’eventuale infrazione alla legge notarile.

Si vuole fare qui qualche cenno anche al tema della firma digitale sulla quale occorre fare una riflessione. Ci sono diversi tipi di firme: elettronica, avanzata, semplice, qualificata ecc. fino ad arrivare alla firma digitale che assume il valore e il significato di certificato di firma e che qualsiasi cittadino può ottenere, richiedendola però ad appositi provider

Pertanto, se un cliente richiede di poter apporre la firma digitale il notaio deve poter accettare la richiesta e contestualmente deve controllare il “certificato”, perché il provider può aver rilasciato una firma digitale che non ha le caratteristiche idonee per il tipo di atto da stipulare. Può verificarsi, infatti, che a fronte di una firma digitale valida si riscontri un tipo di certificazione con delle caratteristiche fisiche e anagrafiche incompatibili o insufficienti in relazione a quel determinato tipo di atto.

Si pensi alle grandi multinazionali o aziende che sono in grado di fornire una grandissima mole di modelli e casistiche contrattuali, insieme al rilascio di firme digitali potrebbero costituire un archivio privato e sostituire così l’attività del notaio ed i relativi costi. Questo, di fatto, è il modello anglosassone che deve essere, per quanto concerne il settore di pubblica funzione, contrastato per i pericoli e i danni a cui espone l’utente. L’informatica – si pensi all’esperienza dei subprime e dei furti di identità informatica – viene e può venire spesso alterata anche in senso criminoso; qui che entrano in gioco le assicurazioni. Quindi il risparmio di costi conclamato per l’eliminazione del garante notaio ovvero dell’organizzazione notarile è vanificato da un fatto commerciale, la necessità dell’assicurazione; ad una garanzia, il notaio, se ne sostituisce un’altra, l’assicurazione.

Prendiamo ad esempio l’istituto delle “donazioni sicure” che impone al cittadino di assicurarsi perché altrimenti la banca non concede il mutuo. È dal 1942 che invece i notai garantiscono la sicurezza nelle donazioni mentre il Fisco già da circa venti anni guarda con favore le donazioni dei cittadini; dopo qualche anno la possibilità non della riduzione delle donazioni, ma della restituzione da parte del terzo acquirente dal donatario, diventa pericoloso (anche se dagli annali della Cassazione non risultano molte cause sul punto) e pertanto, diventa necessario assicurarle.

Ogni volta che i notai o per loro ignavia o per intervento autoritativo dello Stato rinunciano a una parte della garanzia che prestano, arretrano lasciando spazio alle Assicurazioni che in Italia, Francia, Stati Uniti e in genere ovunque sono possedute (o comunque generalmente collegate) alle banche. Con l’utilizzazione dell’informatica i notai sono in grado di opporsi ad attacchi di terzi e a conservare, potenziandole, le proprie attribuzioni non “contro” qualcuno, ma nell’interesse generale di una società in progresso.

In conclusione per i notai è fatto obbligo di imparare moltissimo in materia di atto informatico e questo è possibile solo se sarà previsto nelle scuole di Notariato e imposto a tutti nonché, come sopra detto, le istituzioni del Notariato scolarizzino i notai. In secondo luogo i notai devono rimanere gelosi custodi della funzione e quindi assumersene la responsabilità: a una funzione pubblica, infatti, corrisponde sempre una responsabilità pubblica e privata. Perdere funzioni significa lasciare spazio a banche, assicurazioni o potentati finanziari con un pacchetto completo ed alternativo all’attività dei notai. Infine, occorre pensare che l’atto informatico è immutabile, il che costituisce un vantaggio per tutti, perché in questo modo si continua a preservare il vero fondamento del Notariato, il suo prodotto principe, l’atto notarile.