Follow the money: per una completa tracciabilità dei pagamenti.
La proposta del Notariato per la tracciabilità dei pagamenti nelle cessioni di partecipazioni e aziende.
Il titolo del mio intervento evoca in modo forte ed incisivo la figura di Giovanni Falcone, a distanza di pochi mesi dall’approvazione, avvenuta all’unanimità il 16 ottobre 2020, a Vienna durante la Conferenza delle Parti della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale” (meglio nota come la “Convenzione di Palermo” sottoscritta il 12-15 dicembre 2000), del documento presentato dall’Italia e che passerà alla storia come la “Risoluzione Falcone”.
Si è trattato di un atto che non solo rende un “omaggio speciale” al grande Magistrato italiano (attraverso una indicazione nominativa che è rarissima nell’ambito dei documenti ufficiali delle Nazioni Unite) ma soprattutto valorizza la straordinaria modernità e attualità di un metodo investigativo nato a Palermo oltre 40 anni fa ed imperniato sul contrasto della dimensione economica della criminalità organizzata[[1]].
Nel documento approvato ci sono infatti le idee e le intuizioni di Giovanni Falcone, il suo metodo investigativo e la sua visione della lotta alle mafie, e viene valorizzata proprio l’espressione “follow the money”: seguire il denaro è la strategia investigativa più efficace per fermare gli affari della criminalità organizzata ed i reati di corruzione, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, proprio come era solito ripetere Giovanni Falcone[[2]].
Ebbene, il documento approvato, nei suoi passaggi più significativi, richiama questa specifica modalità di azione investigativa e in particolare:
– al paragrafo operativo 4, invita gli Stati membri ad affrontare efficacemente i legami tra criminalità organizzata e i “reati gravi” come definiti dalla Convenzione, compresi la corruzione, il riciclaggio di denaro e i flussi finanziari illeciti;
– al paragrafo operativo 6, invita gli Stati membri a condurre indagini proattive, anche indagando sui movimenti dei proventi del reato e utilizzando strumenti di indagine finanziaria, al fine di identificare e interrompere qualsiasi possibile collegamento tra manifestazioni (esistenti ed emergenti) di criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e di perseguire efficacemente tali crimini.
D'altra parte l'esigenza di una più efficace e mirata lotta alla criminalità organizzata si coglie nettamente negli interventi del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, il quale in più occasioni ha lanciato l’allarme delle infiltrazioni criminali in questo momento di profonda crisi e debolezza del tessuto imprenditoriale derivante dalla pandemia da Covid 19, invocando la necessità da parte di tutte le forze di alzare quelle barriere attraverso cui si esplica il controllo statale[[3]].
In questo contesto si colloca anche la proposta del Notariato, che ha lo scopo di estendere l’obbligo delle parti di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, attualmente previsto dal decreto c.d. Bersani (d.l. n. 223 del 2006) esclusivamente per gli atti di compravendita immobiliare, anche agli atti di cessione d’azienda e di cessione di partecipazioni societarie, sia in società di persone che in società di capitali.
La finalità della proposta normativa va infatti proprio nella direzione sopra indicata: consentire la tracciabilità dei pagamenti anche con riferimento agli atti di cessione onerosa delle aziende e delle partecipazioni societarie, rendendo ancor più efficaci e facilmente attuabili, anche solo documentalmente, i controlli delle Autorità destinate a svolgere indagini antiriciclaggio.
Come è noto, la disciplina introdotta nel 2006 dal c.d. decreto Bersani per gli atti di trasferimento immobiliare si collocava, come chiaramente espresso nella rubrica dell’art. 35, nell’ambito delle misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, con una norma quindi finalizzata a rendere i passaggi di denaro, conseguenti ai trasferimenti immobiliari, rintracciabili e tracciabili dal fisco. In realtà, sin dalla sua entrata in vigore, era stato opportunamente evidenziato come la vera finalità della norma non fosse quella di contrastare l’eventuale evasione/elusione delle imposte indirette gravanti sull’atto di compravendita, quanto piuttosto quella di contrastare l’evasione e l’elusione all’interno del più generale sistema fiscale, facendo emergere le reali consistenze patrimoniali dei contribuenti ed i reali valori economici degli immobili oggetto di contrattazione, con un evidente e rilevante effetto anche nell’ambito della lotta al riciclaggio[[4]].
Ebbene, la proposta di inserire le analitiche modalità di pagamento del corrispettivo nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto le cessioni d’azienda o di partecipazioni societarie, mira pertanto ad ampliare opportunamente il novero di attività sottoposte alla disciplina introdotta dal c.d. decreto Bersani, nella prospettiva sia di una più incisiva lotta all'evasione e all'elusione fiscale che della prevenzione e del contrasto di fenomeni di riciclaggio, come regolamentati dal d.lgs. n. 231 del 2007.
La proposta normativa, infatti, consentirebbe agli organi preposti alle attività di ispezione e controllo:
– di esercitare in modo più efficace ed immediato l’azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
– di cogliere più agevolmente il collegamento tra i trasferimenti di denaro e le operazioni di cessione d’azienda o di partecipazione societaria, talvolta difficilmente ricostruibile con l'utilizzo dei soli archivi bancari;
– di inquadrare i singoli passaggi di denaro nell’ambito dell’operazione che li giustifica, agevolando una circostanziata analisi in ottica antiriciclaggio; infatti, obbligare le parti contraenti a rendere, nel momento del perfezionamento dell’atto di cessione d’azienda e di cessione di partecipazioni societarie, l’apposita dichiarazione relativa ai mezzi di pagamento del corrispettivo, contribuisce in modo significativo a tracciare il percorso finanziario dell’operazione;
– di acquisire dati e informazioni attraverso l’autonoma interrogazione delle banche dati presso cui vengono depositati i relativi atti di cessione (Agenzia delle entrate e Registro delle imprese);
– di ricostruire le reali consistenze patrimoniali e l’effettiva capacità contributiva dei soggetti coinvolti nella contrattazione.
Questo in conclusione il testo della proposta normativa.
Dopo il comma 23 bis dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunga il seguente comma: «23-ter. Il comma 22, nella parte relativa all’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, si applica anche agli atti pubblici e alle scritture private autenticate di cessione onerosa di aziende e di quote di partecipazione in società di persone e in società di capitali».
Chiudo questo intervento ricordando ancora la figura di Giovanni Falcone, il cui lavoro e sacrificio aveva nel dicembre del 2000 portato alla firma della “Convenzione di Palermo” e la cui eredità, come sancito nella sopra richiamata risoluzione del 16 ottobre 2020, «sopravvive attraverso il nostro impegno globale nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata».
Ebbene, come amava ripetere Giovanni Falcone, «gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini».
NOTE
[1] La risoluzione 10/4 del 16 ottobre 2020 della “Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale” intende «commemorare tutte le vittime della criminalità organizzata, compresi coloro che hanno perso la vita combattendo tale crimine, in particolare le forze dell'ordine e il personale giudiziario, e rendere speciale omaggio a tutte quelle persone, come il giudice Giovanni Falcone, la cui opera e il cui sacrificio hanno aperto la strada all'adozione della Convenzione e affermare che la loro eredità sopravvive attraverso il nostro impegno globale nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata». Per approfondire il contenuto della Risoluzione si segnala A. BALSAMO, Il contrasto internazionale alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla Risoluzione Falcone delle Nazioni Unite, in Progetto Giustizia Penale, 2020, www.sistemapenale.it.
[2] Nella risoluzione si sottolinea «l'importanza, nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, di negare ai gruppi criminali organizzati i proventi della loro criminalità e … di rafforzare gli sforzi … per affrontare le dimensioni e le manifestazioni economiche della criminalità organizzata transnazionale».
[3] La Risoluzione nelle premesse esprime «seria preoccupazione per il fatto che la pandemia della malattia di coronavirus (COVID-19) e le sue implicazioni socio-economiche creino nuove opportunità per i gruppi criminali organizzati e pongano nuove sfide alla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, sottolineando l'importanza di trovare modi efficaci per affrontare tali sfide».
[4] In tal senso M. KROGH, Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui all'art. 32 comma 22 del decreto Bersani, anche alla luce della normativa antiriciclaggio, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Novità e problemi nell'imposizione tributaria relativa agli immobili, 2006, e M. AGOSTINI, Modalità di pagamento del prezzo: menzioni e comunicazioni obbligatorie, ivi.