Tavola rotonda*
Le istituzioni a confronto: l’anonimato della SOS. Mito o realtà
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Il Notaio Licini ha perfettamente introdotto il tema di questa Tavola Rotonda, che si svolgerà tra relatori che interverranno sia in video che in presenza. Parteciperanno in presenza il generale Giuseppe Arbore, Capo III Reparto “Operazioni”, Comando Generale, Guardia di Finanza, Gianfranco Donadio, Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Lagonegro, e Antonio Laudati, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, mentre saranno collegati da remoto il dott. Stefano Cappiello, Capo Direzione – Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali, Ministero dell’Economia e delle Finanze e il dott. Antonio Clemente, Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia.
La Tavola Rotonda ha un titolo: “Le istituzioni a confronto: l’anonimato della Sos. Mito o realtà?”, dove l’acronimo sta per “Segnalazione di operazione sospetta” e, intorno al tavolo, sono riunite tutte le interfacce del notaio che operano in questo meccanismo. C’è il destinatario della segnalazione e cioè l’Uif, il destinatario del destinatario ossia la Guardia di Finanza piuttosto che la Dia, il soggetto che indaga materialmente e cioè la procura e l’istituzione deputata all’eventuale applicazione delle sanzioni, ovvero, il Mef.
Si vuole introdurre il tema con una domanda che in qualche modo interessi tutti i partecipanti, perché forse l’esatta chiarezza sul percorso della Sos non è conosciuto e quindi, si chiede a ciascun relatore di provare a descrivere qual è il processo di lavorazione della Sos presso ciascuna delle istituzioni interessate e se in ciascuno di tali passaggi il meccanismo dell’anonimato si può inceppare, in che modo e in quale momento e, naturalmente, quali sono le conseguenze.
Il notaio, nel momento in cui lo ritenga necessario, invia la Sos con una chiave di firma al CNN che rimuove la firma del notaio e trasmette la Sos cifrata all’Uif.
A questo punto, quindi, la parola al dott. Clemente che è, appunto, il destinatario della Sos comunicata dal CNN perché descriva il procedimento che si innesca presso l’Uif della Banca d’Italia.
Claudio Clemente
Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia
La Sos è trasmessa dal notaio direttamente o tramite il CNN all’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia che ne effettua l’approfondimento finanziario disseminando quindi le segnalazioni al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia. Al fine di consentire una più efficace classificazione delle segnalazioni, la UIF, una volta acquisite le SOS, provvede ad inviare tempestivamente alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo l’elenco dei soggetti segnalati per consentirne l’incrocio, in forma anonima, con i nominativi esistenti negli archivi della DNA e ricevere da quest’ultima informazioni sulla eventuale loro presenza tra le evidenze in suo possesso.
L’emersione di incroci positivi consente alla UIF di qualificare in maniera maggiormente attendibile le caratteristiche delle segnalazioni ricevute ed orientare in maniera più efficace la successiva analisi finanziaria che si avvale di un vasto bagaglio informativo, di processi di automatici di classificazione dei rischi e degli eventuali necessari approfondimenti con l’utilizzo dei poteri attribuiti all’Unità e della collaborazione ulteriore dei soggetti obbligati e delle omologhe autorità estere. Alla Guardia di finanza e alla Dia compete proseguire con gli approfondimenti investigativi ritenuti necessari, interessando l’Autorità giudiziaria ove il sospetto segnalato, avvalorato dall’approfondimento finanziario e dall’indagine delle autorità di Polizia, supporti l’esistenza di un reato.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
L’Uif riceve la segnalazione e se la ritiene non rilevante l’archivia? La comunicazione successivamente viene trasmessa alla Gdf o alla Dia?
Claudio Clemente
Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia
Non si tratta di una vera e propria archiviazione, termine peraltro non più presente nelle vigenti previsioni normative relative all’analisi delle segnalazioni (art. 40 del d.lgs. n. 231 del 2007): tutte le segnalazioni vengono messe a disposizione degli organi investigativi a prescindere dalla loro rilevanza immediata. L’analisi delle SOS, preceduta da una fase di arricchimento automatico dei dati forniti dai segnalanti, viene effettuata sfruttando il patrimonio informativo della UIF e consente di classificare le segnalazioni in base al livello di rischio e al fenomeno collegato. Le segnalazioni più rilevanti vengono così selezionate, trattate nel modo più efficace e disseminate per i successivi sviluppi investigativi. Quindi ad ogni segnalazione viene assegnato un grado di rischio di riciclaggio e trasmessa, o resa comunque disponibile, alla Gdf e alla Dia.
Con riferimento alla protezione che viene assicurata al fine di garantire la riservatezza dell’informazione, oggetto di questo incontro, va sottolineato che i presidi regolamentari sulla sicurezza delle segnalazioni di operazioni sospette sono molto solidi e significativi. Le stesse raccomandazioni emanate del GAFI (raccomandazione n.21) prevedono divieti di divulgazione, fatti propri dalla normativa europea (art. 39 della direttiva antiriciclaggio) e recepiti nell’ordinamento nazionale, in primo luogo nell’art. 39, comma 1 del d.lgs. n. 231, con adempimenti a carico innanzitutto degli stessi soggetti segnalanti che non possono condividere l’informazione dell’esistenza della segnalazione né – ovviamente – con il soggetto segnalato né con i terzi. Il presidio alla riservatezza è garantito da sanzioni di particolare rilievo (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro per violazione del segreto di cui all’art. 55 comma 4). Stringenti obblighi di riservatezza gravano anche sulle Autorità che sono tenute al segreto di ufficio fuori dei casi tassativamente individuati dalla normativa (art. 12 comma 8 del d.lgs n.231)
In tal modo le singole fasi di trattamento delle SOS, quella della produzione dell’informazione sospetta e quella di analisi finanziaria e investigativa, sono adeguatamente presidiate da norme molto stringenti in materia di riservatezza.
Un presidio rafforzato viene previsto per i professionisti, perché è loro consentito – e i notai ne hanno fatto ampio ricorso – di trasmettere le SOS alla UIF anche per il tramite degli Organi di autoregolamentazione che poi provvedono a inoltrare la segnalazione all’Unità priva del nome del segnalante. L’interposizione dell’Organo di autoregolamentazione garantisce ulteriormente la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione. Tale possibilità viene contemplata dalla disciplina internazionale (nota interpretativa della Raccomandazione GAFI n.23), dall’art. 34 della direttiva antiriciclaggio e recepita nell’ordinamento nazionale con l’inserimento dell’art.11 nel d.lgs. 231 del 2007.
Un apposito Protocollo d’intesa fra UIF e CNN definisce le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione. L’interposizione dell’organismo di categoria ha dimostrato nel tempo la sua validità non solo sotto il profilo di ulteriore garanzia alla riservatezza ma anche come occasione di maggiore coinvolgimento della professione notarile. Occorre tuttavia superare i rallentamenti che si verificano nel processo di approfondimento della segnalazione che può eventualmente rendersi necessario e che richiede che le ulteriori informazioni vengano inoltrate dalla UIF tramite il CNN.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
La segnalazione è poi trasmessa alla Guardia di finanza e alla Dia. Nell’ordine, la parola al Generale Arbore e al dott. Laudati perché descrivano cosa accade quando la segnalazione arriva sui loro tavoli e se il meccanismo di anonimato della segnalazione che, come è stato fin qui osservato, fino a questo momento del procedimento è assolutamente garantito, effettivamente procede allo stesso modo o può trovare degli ostacoli.
Giuseppe Arbore
Capo III Reparto “Operazioni”, Comando Generale, Guardia di Finanza
Questa è una importante occasione di confronto su un tema che è di grandissima attualità. Si consideri che da una stima effettuata, il fenomeno riguarda il 10% del Pil in relazione alla fetta di economia illegale e pertanto, si tratta di un flusso di denaro enorme proveniente da attività illecite che si riversa nel sistema. Per questa ragione sono necessari degli anticorpi che sono rappresentati da tutto il sistema di antiriciclaggio. In seguito, nella discussione sarà opportuno approfondire questo aspetto e cioè del ruolo di ciascuno degli attori che intervengono nel processo e di come si possa collaborare e fare sistema al meglio nel nostro Paese, perché esiste una correlazione diretta fra legalità del sistema finanziario ed economico e tasso di crescita di un Paese.
In merito alla circolazione delle Sos, esse arrivano dall’organo che deve valutarle con un sistema molto rapido e con garanzia assoluta della riservatezza del segnalante, dopodiché vengono trasmesse contemporaneamente alla Guardia di finanza e alla Dia. Ciò perché la Dia deve essere in grado di rilevare immediatamente eventuali connessioni con contesti caratterizzati dal coinvolgimento di criminalità organizzata, poiché in questo caso rileverebbe la propria competenza e sarebbe necessaria l’avocazione del procedimento, pertanto, il sistema delineato consente che tale circostanza venga contestualmente comunicata al Nucleo di polizia valutaria che rappresenta, nella Guardia di finanza, lo strumento operativo di prevenzione all’interno del sistema di antiriciclaggio.
Il Nucleo di Polizia valutaria riceve in media circa 100.000 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, inoltre, riceve anche tutte le comunicazioni che sono a latere delle segnalazioni, che sono i rapporti con le Financial intelligence unit straniere.
Questa massa di informazioni viene processata innanzitutto dal punto di vista pre-investigativo, in altre parole, viene messa a confronto con le informazioni a disposizione negli archivi della Guardia di finanza. Vengono, quindi, processate tutte le banche dati attraverso una piattaforma che consente all’operatore (che ha diversi livelli di abilitazione) di accedere a tutte le informazioni ivi contenute mediante un solo accesso. Pertanto, non soltanto le banche dati di Polizia in genere, ma anche ciò che riguarda le specifiche acquisizioni della Guardia di finanza e comunque qualsiasi informazione disponibile acquisita sul territorio.
Si tratta di una mole enorme di informazioni, che consente di catalogare le segnalazioni sia per fenomeni che per entità del rischio dell’operazione specifica, andando ad arricchire l’analisi che dal punto di vista finanziario è già stata svolta dall’Uif.
Si rilevano da subito quelle segnalazioni per le quali esiste – almeno su contezza della Gdf – un procedimento penale, il che vuol dire che si tratta di una segnalazione per la quale immediatamente avviene la veicolazione da parte del reparto territorialmente competente verso la Procura della Repubblica. Ovviamente l’Autorità giudiziaria disporrà eventuali approfondimenti riguardo all’operazione se lo riterrà necessario.
Ci sono poi quelle segnalazioni che possono rivelare già prima facie un’ipotesi di reato pur in assenza di un procedimento già esistente sul territorio. Anche queste segnalazioni vengono immediatamente trasmesse alle competenti Autorità giudiziarie.
Tutte le altre segnalazioni, che costituiscono poi la maggioranza di quelle che pervengono, rappresentano invece lo stimolo e l’impulso per ogni altro eventuale approfondimento, per poi venire differenziate sulla base delle evidenze raccolte.
Alcune di queste segnalazioni vengono approfondite direttamente dal Nucleo di Polizia Speciale Valutaria che ha anche un’anima operativa e investigativa, non soltanto di analisi, e ha competenza a livello nazionale con delle articolazioni sul territorio, una a Milano e una a Reggio Calabria, che consentono di essere più vicini a determinate aree sensibili.
Altre segnalazioni invece vengono delegate ai reparti, tendenzialmente, secondo il criterio della residenza del soggetto segnalato. È chiaro però come il concetto di residenza potrebbe portare alla parcellizzazione delle informazioni senza una visione unitaria. Ad esempio, soprattutto in ambito di frodi fiscali attraverso false fatturazioni, la monetizzazione delle fatture false avviene in diversi ambiti territoriali. Se si considerassero le singole segnalazioni esaminate per competenza territoriale, si avrebbero tanti piccoli approfondimenti senza però una visione dell’intera operazione. Pertanto, il Nucleo di Polizia Valutaria, valuta anche le singole segnalazioni sulla base di una visione di insieme relativa ad un gruppo di segnalazioni eventualmente collegate. Ciò comporta che anche centinaia di segnalazioni esaminate sul territorio siano unificate dal punto di vista investigativo e che sia poi il reparto delegato dal Nucleo di polizia valutaria a produrre all’Autorità giudiziaria l’intero blocco delle segnalazioni interessate.
Inoltre, le segnalazioni vengono delegate ai reparti sul territorio, i quali restituiscono un feedback al Nucleo di Polizia valutaria che a sua volta deve riferire all’Uif degli approfondimenti effettuati, in modo da poter consentire a quest’ultima di meglio orientare i comportamenti dei soggetti segnalati.
Questo è l’iter normale delle segnalazioni.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
La parola ora al dott. Laudati che ci spiegherà cosa accade sul fronte della Dia/Dna.
Antonio Laudati
Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Una breve riflessione prima di tutto è necessaria su quanto è stato affermato nella relazione del Notaio Licini che è la fotografia perfetta dello stato d’animo dei notai: i quali da una parte si sentono i controllori del sistema perché investiti di compiti gravosi e dall’altra assumono la veste di soggetti controllati e sanzionati. Essi vivono, pertanto, un momento di particolare riflessione.
Il sottotitolo del Convegno di oggi è “Il presente e il futuro dell’antiriciclaggio” per cui è opportuno condividere, in questa sede, alcune riflessioni su quelle che sono le problematiche e le prospettive che devono essere prese a riferimento anche per delle possibili riforme del sistema.
Non si può, innanzitutto, prescindere dal fatto che stiamo vivendo un momento storico particolare: la pandemia sta cambiando velocemente il mondo e tante cose non saranno più come prima e ci si trova di fronte ad un’economia di guerra. Keynes diceva che in tali situazioni o interviene lo Stato oppure nelle economie di guerra saranno avvantaggiate le organizzazioni criminali e gli speculatori finanziari. Pertanto, è lo Stato che deve garantire il corretto svolgimento dell’economia e del mercato.
Per altro verso si assiste alle trasformazioni dell’economia digitale che hanno una portata di rottura con il passato, perché sempre di più si va verso gli smart contract, le start-up, le open source bancarie con i token e cioè, dei meccanismi totalmente diversi, che modificano anche le professioni ordinarie. Tutti questi strumenti possono essere strumentalizzati dalla criminalità organizzata o da speculatori finanziari.
Al riguardo, ci si è spesso occupati dei problemi relativi al trasferimento e alla cessione di azienda ed è noto come per quanto riguarda la cessione è possibile effettuarla solo tramite notaio, mentre la cessione delle quote può essere effettuata tramite i commercialisti, pertanto, è possibile raggiungere lo stesso effetto giuridico trasferendo il 100% delle quote senza essere soggetti all’attività del notaio.
Ancora, in materia di start up – che ha visto i notai essere protagonisti di una recente sentenza del Consiglio di Stato – dal punto di vista investigativo, si è assistito alla costituzione di una società di crowfounding di bitcoin, presumibilmente gestita da un gruppo criminale, che in sole tre ore di attività ha raccolto 120 milioni di euro.
È evidente che di fronte ad una situazione di grande trasformazione c’è bisogno di un controllo pubblicistico del mercato. In assenza di un controllo da parte dello Stato, in un momento eccezionale come questo, si verificherebbero dei danni enormi per la stessa democrazia del Paese e non solo dal punto di vista economico.
“In questo momento c’è bisogno di controllo di legalità sostanziale degli atti e di filtro antiriciclaggio”, sono le parole del Presidente del CNN ed è il tema dell’ultimo Convegno svoltosi a Firenze.
Oggi c’è bisogno di presidi di legalità secondo un modello che si è anch’esso trasformato. In altre parole, il controllo pubblicistico del mercato, oggi, deve essere affidato a sistemi di controllo e di investigazione completamente diversi. Non è più pensabile operare come in precedenza attraverso i collaboratori di giustizia o le intercettazioni telefoniche, perché il controllo da attuare non può essere né troppo lento in quanto ostacolerebbe i processi economici e quindi sarebbe contrario ai modelli di sviluppo, né può essere tardivo e intervenire così quando il danno ormai è stato fatto.
C’è necessità di sviluppare attività di indagine basati su metodi quantistici e su modelli matematici di rischio attraverso degli algoritmi di controllo di sistema. Tutto ciò si può tradurre con la segnalazione di operazione sospetta, ossia un controllo preventivo che sulla base di fattori di rischio che da una parte devono essere condivisi dal sistema delle categorie e dall’altra sono affidati ad ogni singolo operatore, introducono dei meccanismi che consentono alle istituzioni pubbliche di intervenire selettivamente dove si verificano maggiormente le attività economiche a rischio.
Nel corso degli ultimi anni, da parte delle strutture investigative, c’è stato un atteggiamento nei confronti delle Sos che è completamente cambiato. In precedenza le Sos venivano usate molto poco, mentre oggi sono uno strumento fondamentale non solo per l’attività di antiriciclaggio, ma anche per contrastare il finanziamento del terrorismo, contro la corruzione e gli illeciti fiscali. L’ultima istruzione dell’Uif riguarda appunto i modelli di segnalazione con riferimento agli illeciti fiscali.
È vero che il modello antiriciclaggio allo stato attuale presenta delle discrasie, ma occorre individuare un obiettivo comune da perseguire in questa materia.
Premesso che al notaio è attribuita una funzione pubblicistica dalla legge, è evidente che il controllo che viene attuato secondo il modello del Notariato latino diventa fondamentale per l’attività dell’antiriciclaggio. Pertanto, esso deve essere inserito in un contesto che, tuttavia, risente di disomogeneità sia dal punto di vista della legislazione italiana con le direttive, che dal punto di vista della normativa europea.
Infatti, le direttive sull’antiriciclaggio hanno equiparato soggetti che di fatto non sono equiparabili. Si pensi agli intermediari finanziari che anche al loro interno hanno meccanismi di antiriciclaggio completamente diversi tra loro, a seconda che si tratti di una grande banca o di un piccolo istituto di credito, così come sono diversi i meccanismi nell’ambito delle stesse categorie professionali. Senza alcun pregiudizio, non è possibile equiparare i notai che svolgono il ruolo di pubblici ufficiali con le altre professioni che si differenziano anche dal punto di vista della deontologia oltre che della attività tipica.
È evidente, quindi, che è necessario che il notaio veda riconosciuto il ruolo particolare cui assolve, così come è evidente che in materia c’è una disomogeneità in ambito europeo, dove il sistema delle segnalazioni con il coinvolgimento del Consiglio Nazionale del Notariato non è attuabile dappertutto.
Si potrebbe correre il rischio di utilizzare anche per i notai sistemi informatici come il modello Gianos delle banche, utilizzando degli algoritmi e standardizzando, quindi, i controlli che, però, potrebbe portare ad un abbassamento della qualità delle segnalazioni. Di certo, una riflessione in merito andrebbe fatta.
Le segnalazioni sono uno strumento importantissimo per la Direziona Nazionale Antimafia, perché consentono l’attività di impulso nei confronti di tutte le Procure d’Italia. Le segnalazioni dei notai, in riferimento a quelle dei professionisti, non sono rilevanti solo in relazione ai numeri – il 98% proviene dai notai –, ma soprattutto per la loro qualità.
Sarebbe un piacere poter svolgere insieme alle Commissioni di valutazione antiriciclaggio del Notariato degli approfondimenti di carattere tecnico-pratico rispetto a come sono state fatte le segnalazioni.
Una segnalazione fatta da un giurista, quale è il notaio, ha una qualità di approfondimento, una capacità di analisi e una potenzialità di sviluppo, che non è minimamente paragonabile a quelle che vengono fatte meccanicamente dai sistemi informatici.
Si può portare l’esempio di un notaio dell’Italia meridionale, che ha prodotto un’analisi di quello che è il fenomeno dell’antiriciclaggio nella propria Provincia, conoscendone il territorio, rispetto al fenomeno criminale sviluppatosi intorno ai trasferimenti immobiliari della zona, che è risultata fondamentale per le indagini. Così come c’è il caso di notai del centro-nord che, sotto il profilo delle segnalazioni relative a successioni di aziende, dove queste ultime sono proprietarie di immobili ai fini del riciclaggio o dove si verificano acquisizioni di aziende per accedere a fondi pubblici ai sensi del decreto liquidità, fanno la fotografia di quello che in gergo viene definito “beneficial owner”, che nel caso di specie è costituito dal prestanome, dell’intestatario fittizio ma rappresenta l’organizzazione criminale che c’è dietro. Ciò consente al Pubblico ministero che svolge le indagini di intervenire in maniera selettiva, mirata ed effettivamente immediata.
Il problema della disomogeneità si riflette anche in relazione al tema dell’anonimato, perché garantire l’anonimato ad un notaio non è la stessa cosa che garantirlo ad un funzionario di banca. Gli atti dei notai sono trascritti e nel momento in cui viene svolta l’indagine, pur rispettando tutte le prescrizioni relative alla riservatezza della segnalazione, la possibilità concreta di individuare il notaio che l’ha fatta – cosa che inevitabilmente emergerà nel corso del processo – è molto alta, perché dalle trascrizioni è facile risalire al segnalante. Su questo punto la DNA sta facendo delle riflessioni che presto porteranno ad una proposta di modifica dell’articolo 38 della legge 231 2007 proprio per garantire l’effettivo anonimato del segnalante.
Sotto altro profilo è evidente che esiste una disparità di trattamento che si riverbera anche sotto il profilo sanzionatorio. Rispetto alle segnalazioni occorre trovare dei modelli incentivanti sotto il profilo della qualità e non solo della quantità, riconoscendo crediti fiscali ed incentivi senza occuparsi sempre ed esclusivamente del profilo sanzionatorio.
Si ritiene in definitiva che nel futuro dell’antiriciclaggio il notaio debba svolgere un ruolo fondamentale. Il modello latino del Notariato deve essere esportato in Europa. Certo è possibile semplificare alcuni meccanismi delle segnalazioni attraverso algoritmi, ma non potrà mai essere superato il valore aggiunto del giurista, quale è il notaio, che su ogni singolo caso costituisce un quid pluris di quella che è la funzione dell’antiriciclaggio soprattutto per la tutela della legalità e della democrazia nel nostro Paese.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Se il Convegno si fosse svolto in presenza, quest’ultimo intervento avrebbe certamente ricevuto un’ovazione da parte dei colleghi notai.
Ora è il momento del Procuratore della Repubblica, il Dott. Donadio, che come abbiamo visto è il soggetto destinatario delle segnalazioni che provengono dalla Guardia di finanza e dalla Dia. In particolare si chiede all’organo che, di fatto, fa partire le indagini e quindi esercita l’azione penale, rispetto alla segnalazione che perviene ed in relazione all’anonimato – che, come abbiamo visto in precedenza, è difficile da garantire in maniera assoluta data la pubblicità degli atti redatti da notaio – che cosa accade in questa fase. È stata già anticipata inoltre, la volontà di fare un collegamento su quanto affermato in precedenza dal Notaio Licini in merito soprattutto all’area di rischio penale del soggetto segnalante.
Gianfranco Donadio
Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Lagonegro
L’antiriciclaggio ha subito un’ulteriore evoluzione in epoca di corona virus, perché i cambiamenti strutturali, soprattutto nella spesa pubblica, comporteranno una revisione molto profonda dei ruoli e molto probabilmente i rischi saranno accentuati.
Occorre soppesare le parole perché il circuito delle informazioni non ha limiti e forse è il caso di valutare anche il profilo di onorabilità del sistema nella sua globalità. Quello che è certo, però, è che la soglia di rischio è destinata a crescere e la missione dell’antiriciclaggio diventerà ancora più complessa.
Il caso italiano – come già si è avuta occasione di affermare – si distingue da quello degli altri Paesi, perché le modalità con cui si manifesta il riciclaggio nell’ordinamento italiano sono essenzialmente di due tipi che, peraltro, si intersecano.
C’è un problema di riciclaggio “classico” e cioè, legato alla migrazione di risorse economiche dall’economia illegale a quella legale, riconducibile alle ipotesi scolastiche del modello trifasico di cui è stato già scritto negli Anni ’80 e ’90, dove si è ragionato sul riciclaggio avendo presente il percorso del denaro degli stupefacenti. Rispetto a questo modello si sono formati giuristi, ma anche operatori e tecnici e si è costruita la stessa legislazione antiriciclaggio: front-office, frontiera, in altre parole, il riciclaggio effettuato dagli intermediari finanziari e bancari.
Oggi, il sistema del front-office bancario viene dribblato dalle nuove forme di riciclaggio, che non interessano più gli intermediari finanziari, ma investono altre categorie di operatori. Paradossalmente, si è arrivati fino alla Pubblica Amministrazione, a molte professioni operative e a molte attività che apparivano insospettabili, come l’area dell’antiquariato. Basti pensare che il circuito mondiale del contrabbando di opere d’arte è secondo solo a quello della droga, dal punto di vista dell’analisi dei rischi di riciclaggio. Si tratta di ordini di grandezza enormi.
Il riciclaggio classico, quindi, si risolve nello schema “illecito verso lecito” nel tentativo di integrazione del denaro proveniente da attività illegali. Un indice di questo, ad esempio, è la provenienza, ossia quando lo swift riguarda operazioni in cui il denaro arriva da molto lontano, da giurisdizioni remote, e viene utilizzato per capitalizzare una società che acquista per ipotesi un impianto termale …
In realtà, nel nostro Paese esiste un’altra gravissima e complicata dimensione di riciclaggio, che è quello della migrazione della ricchezza prodotta nell’ambito di rapporti di scambio e produzione legali e che si avvia nell’universo illegale attraverso la “clandestinizzazione” della ricchezza nell’ambito di prassi diffuse di evasione ed elusione fiscale.
Un doppio volto del riciclaggio italiano che, al cospetto di questo problema globale, si distingue per un’ulteriore caratterizzazione, che rende ancora più complesso l’approccio.
La relazione introduttiva del notaio Licini è stata davvero stimolante, perché era veramente ricca di spunti. Considerando che non è questa la sede per un approccio accademico, in concreto le questioni affrontate riguardano principalmente il tema delle sanzioni, molto sentito, che va razionalizzato, perché non v’è alcun dubbio che l’applicazione del cumulo materiale e cioè, la mera somma delle sanzioni per ciascuna violazione, è meritevole di essere superato.
Cercando di individuare l’area del rischio penale, occorre considerare che lo schema del riciclaggio che interessa l’intermediazione effettuata dal professionista con la propria prestazione è quello del cd. riciclaggio negoziale. Si fa riciclaggio ricorrendo agli strumenti contrattualistici. Ad esempio, con la costituzione di start-up e il ricorso sempre più frequente alla forma delle semplificate che consentono di creare delle Srl con capitale pari a zero e natura effimera, che diventano dei players molto importanti. Nelle attività di indagine ci si è imbattuti in una società con capitale pari a 900 euro che, attraverso operazioni creditizie e attraverso il contributo di terzi in conto capitale, ha effettuato una scalata nel mondo immobiliare, infiltrandosi con fortuna nel settore dello spacchettamento di grandi assetti.
In termini concreti, il riciclaggio negoziale si realizza con il rischio del coinvolgimento in questioni riguardanti i trasferimenti fraudolenti che, oggi, è riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 520-bis c.p., o ancora, in materia penal tributaria, nelle ipotesi di cui all’art. 11 “sottrazione fraudolenta”, che rappresenta lo specchio dell’operazione di trasferimento fraudolento. In queste ipotesi, spesso è coinvolto il notaio. Il rischio professionale si manifesta nel momento in cui si riscontra un ruolo attivo e progettuale nell’operazione da parte del notaio. In questi casi, è indubbio il coinvolgimento penale e dai referti giurisprudenziali, sia pur in numero irrisorio e limitato, emerge che tale ipotesi non può essere esclusa aprioristicamente.
Il problema diventa molto più complesso quando si va a delineare una garanzia, vale a dire, l’obbligo giuridico di impedimento dell’evento. La struttura di questi reati, molto organizzati nella definizione tipologica delle condotte, sembrerebbe prima facie escludere la configurabilità di una posizione giuridica di garanzia. L’attuale formulazione dell’art. 648-bis descrive delle condotte positivamente sicché un coinvolgimento del professionista ex art. 40, 2° cpv, sembrava effettivamente residuo, se non pari a zero. Peraltro, la dottrina penalistica era fortemente allineata su questo limite: le fattispecie modali, dove i profili della condotta vengono positivamente descritti dal legislatore, poco si prestano, ex se, alla individuazione di ipotesi di responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento.
Tuttavia, occorre tenere presente l’evoluzione giurisprudenziale per cui alcuni profili di rischio penale sono emersi, in un primo momento, con le ipotesi di coinvolgimento nei collegi sindacali nei delitti di bancarotta e che oggi si manifesta, ad esempio, nelle frodi riguardanti le pubbliche forniture, che è una fattispecie modale e sulla quale, di recente, la Cassazione, in maniera puntuale e articolata, ha delineato i profili delle responsabilità per omesso impedimento dell’evento. Il rischio penale, pertanto, c’è.
Tuttavia, si ritiene che non sia questo il campo di intervento del Notariato per ripensare ed intervenire sui propri strumenti e dettare le linee della propria azione.
Non si condividono, invece, le conclusioni del Notaio Licini in ordine alle considerazioni espresse con riguardo alla presenza di un eccesso di tipizzazione. L’argomento è sottile ed acuto, perché l’esercizio sulle tipologie, in tema di rischio, idoneo a classificare e rendere evidenti analiticamente i rischi derivanti dal contatto con i clienti che si rivolgono per la stesura di atti, potrebbe creare automatismi con imputazioni quasi oggettive di responsabilità che è un’osservazione molto pertinente.
Se però si valuta la questione dal punto di vista dei costi – alias dei rischi – e dei benefici, si ritiene che questi ultimi siano di gran lunga prevalenti.
Il Notariato ha fatto uno sforzo notevole – basta consultare le comunicazioni e le informazioni sui siti istituzionali dei singoli notai – per standardizzare l’approccio in ordine alla esatta e corretta identificazione della clientela. Questo rappresenta un grande passo in avanti perché già da tempo si ritiene sia estremamente rilevante standardizzare l’approccio per l’identificazione dei clienti. D’altra parte si ritiene che i notai abbiano bisogno di una ricaduta informativa rispetto all’enorme quantità di segnalazioni di operazioni sospette che spesso finiscono in incertam rem.
Pertanto, il salto di qualità nell’organizzazione dei sistemi antiriciclaggio, ad esempio, attraverso l’esperienza del Gafi tra gli Anni ’90 e 2000, è consistita negli esercizi sulle tipologie e cioè, sulla formazione di cataloghi di esperienze che rappresentano il vero canale di arricchimento per delle valutazioni critiche nel notaio.
Ci si chiede, tuttavia, se tutto questo possa essere gestito al livello di uno studio notarile o se, verosimilmente, non si possa ormai delineare in maniera più netta e anche attraverso un approccio normativo, un’area di valutazione del rischio trasferita ai Consigli se non al CNN. In questo modo, si risolverebbe il problema della identificazione del segnalante che viene spesso riproposto dai notai, ma che in sé non sta in piedi.
Molto probabilmente, bisognerà definire una nuova legittimazione attiva rispetto alla segnalazione, affidandola esclusivamente ad organismi collegiali, territoriali o nazionali.
Questo è uno scudo molto efficace e, peraltro, esiste una banca dati BDNA “banca dati per la documentazione antimafia”.
Quando i prefetti disciplinano le iscrizioni nelle white list e rilasciano le comunicazioni antimafia corrono lo stesso rischio che corre il notaio: devono operare delle scelte estremamente importanti per la ricostruzione sul territorio delle informazioni che riguardano la legittimità ad operare di certe categorie di imprese. In questo caso, i prefetti acquisiscono ed elaborano le informazioni contenute nella BDNA.
L’art. 97 di questa banca dati nasconde una novità del tutto inesplorata e cioè che anche gli ordini professionali possono attingere a questa massa di informazioni. Questo è un canale risolutivo per considerare accessibile l’informazione sul rischio al Notariato, ma non nelle monadi dei singoli studi, perché il confronto sarebbe sproporzionato, infatti, per quanto possa essere erudita e tecnicamente raffinata la segnalazione di un singolo notaio, non può essere questa la strada per affrontare rischi così elevati. Occorre che questo sforzo sia fatto dai Consigli e che questi attingano in base alla lett. c) dell’art. 97 a queste preziose informazioni che potrebbero essere risolutive per dare qualità alle Sos.
In verità c’è un numero elevato di Sos difensive che ha paralizzato il sistema e quindi, non può che condividersi il discorso precedentemente anticipato dal dott. Laudati in merito alla ricerca della qualità, che è un percorso complicato ma meritevole di essere perseguito.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
L’intervento del dott. Donadio ha in parte anticipato gli argomenti che saranno trattati nell’intervento programmato con il collega di Madrid, Ignacio Gomà Lanzòn, Presidente Commissione anti-money laundering, CNUE- Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea e a cui si chiede anche un commento sulle best practices del Notariato spagnolo. In particolare, il notaio descriverà le caratteristiche del meccanismo spagnolo, sul quale poi si farà una riflessione per valutarne la possibilità di introduzione anche in Italia.
Ignacio Gomà Lanzòn
Notaio in Madrid, Presidente Commissione anti-money laundering, CNUE - Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea - Scarica le slide dell'intervento
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
è stato illustrato in maniera precisa e puntuale il modo in cui in Spagna è stato attuato il sistema antiriciclaggio che il Notariato italiano ha individuato come una best practice. Si vuole allora chiedere a tutti gli intervenuti una riflessione sulla necessità di configurare un sistema similare con una data warehouse che vada a raccogliere i dati in maniera centralizzata.
Dopodiché interverrà il dott. Cappiello che rappresenta il collo finale dell’imbuto rispetto a tutto il sistema, perché si occupa del sistema sanzionatorio di cui già ha parlato il notaio Licini nell’intervento introduttivo e di cui parlerà anche il prof. Luciani a margine della Tavola Rotonda.
Claudio Clemente
Direttore Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, Banca d’Italia
La UIF si è espressa favorevolmente sulla costituzione di una data warehouse all’interno del Notariato, come pure aveva manifestato contrarietà in ordine all’abrogazione dell’art. 38 comma 6 del d.lgs. n. 231/2007 che, nella versione originaria, prevedeva appunto l’esistenza e la costituzione di un archivio degli atti presso il CNN. La disposizione, purtroppo, è stata abrogata in occasione del recepimento della IV direttiva antiriciclaggio europea ed è solo uno dei diversi passi indietro che la disciplina antiriciclaggio ha registrato in quella occasione.
Pertanto, la UIF è favorevole alla reintroduzione di una norma che consenta la realizzazione di una data warehouse. Ovviamente, tale meccanismo non può sostituirsi ai notai nell’adempimento degli obblighi relativi all’individuazione e segnalazione delle operazioni sospette, ma sicuramente può costituire un supporto per creare una maggiore consapevolezza da parte dei notai in ordine ai rischi di riciclaggio e può essere un utile supporto per il Notariato al fine di adempiere all’altro obbligo in capo agli organismi di autoregolamentazione previsto all’art. 11 comma 4, in base al quale detti organismi debbano prontamente informare la UIF di situazioni ritenute correlate ad episodi di riciclaggio.
In definitiva un modello come quello spagnolo può essere introdotto e riadattato alle esigenze del Notariato e la UIF è disponibile a collaborare per la realizzazione di un tale archivio fornendo gli indicatori che possono aiutare a favorire l’efficacia di questa iniziativa.
Giuseppe Arbore
Capo III Reparto “Operazioni”, Comando Generale, Guardia di Finanza
Da parte della Guardia di Finanza si guarda con favore a questo strumento perché tutto ciò che può contribuire ad aumentare le funzioni di analisi da un lato, e la conoscenza dei fenomeni illeciti dall’altro, consentono ai notai e a tutti i soggetti obbligati di svolgere la loro funzione in maniera più partecipata nella formulazione delle segnalazioni. D’altra parte, consentono sia agli organi dei professionisti sia a quelli investigativi di meglio orientare la loro attività.
Da questo punto di vista, pertanto, è sicuramente una iniziativa importante. La GdF insieme ai notai stanno anticipando i tempi attraverso il lavoro ad un Protocollo d’intesa che consentirà alla GdF di disporre di dati anonimi e statistici in relazione agli atti redatti dai notai, per meglio orientare le analisi e le codifiche da dare alle segnalazioni oltre che a conoscere ed anticipare i comportamenti illeciti.
Inoltre, verrà sviluppata un’attività formativa congiunta. Il notaio deve poter fare delle domande, ma deve anche saperle fare ed interpretare le risposte. Quindi, prevedere momenti formativi insieme consentirà a GdF e notai di esercitare al meglio le rispettive funzioni in un’ottica di economia e di efficienza di sistema.
Antonio Laudati
Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Sicuramente la proposta spagnola può avere dei riflessi positivi, ma anche degli aspetti negativi.
Gli aspetti positivi sono l’utilizzo di algoritmi, la centralizzazione, la possibilità di avere maggiore diffusione di informazioni sul territorio. Gli aspetti negativi derivano dal fatto che istituire una sorta di Gianos del Notariato, significa aumentare il numero delle segnalazioni ed abbassarne la qualità e molto spesso ritrovarsi di fronte a segnalazioni che potrebbero rivelarsi riduttive o standardizzate.
Se il vero problema da affrontare è quello dell’anonimato, occorre considerare il fatto che sulle segnalazioni esiste una pubblicità eccessiva, indipendentemente dall’utilizzo processuale. È molto frequente che, per esigenze politiche e imprenditoriali, si venga a conoscenza anche sui giornali di segnalazioni dell’antiriciclaggio.
Gli atti notarili hanno una caratteristica che non hanno né le transazioni bancarie, né le attività dei professionisti. Ciò posto, occorre considerare che neanche la centralizzazione garantisce un anonimato completo poiché nel momento in cui c’è un’utilizzazione processuale della segnalazione, risalire al notaio è comunque molto semplice.
Occorre quindi lavorare su un fronte diverso, quello della utilizzazione processuale e della assoluta impermeabilità del meccanismo delle segnalazioni antiriciclaggio all’esterno. Dei riferimenti nell’ordinamento ci sono già, si pensi agli agenti sotto copertura o alle attività delle acquisizioni rogatoriali fatte all’estero, che sono dei sistemi in cui processualmente il Pubblico Ministero può non rendere assolutamente intellegibile addirittura il contenuto della segnalazione o dell’attività.
Negli atti di impulso rivolti alle Procure distrettuali, dopo il contributo e l’approfondimento di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dalla Dia alla GdF, non c’è alcun riferimento specifico alla segnalazione anche se lo sviluppo dell’indagine è partita proprio da tale segnalazione.
Se si vuole garantire l’anonimato, pertanto, occorre lavorare su un fronte diverso da quello della conoscibilità, ossia, su quello della utilizzabilità. La centralizzazione sicuramente favorisce e razionalizza tutto il procedimento, ma non bisogna trascurare il valore fondamentale della responsabilità e della sensibilità del notaio su ogni singolo atto. Il notaio conosce il territorio, anche se il cliente è episodico, conosce il significato giuridico delle transazioni e l’uso potenzialmente strumentale di negozi giuridici che possono essere posti in essere, e tutto ciò rappresenta un valore aggiunto.
Sono in arrivo delle occasioni importanti per lavorare in questo senso. Ad esempio, l’approvazione della VI direttiva, l’action plan dell’UE per quanto riguarda il sistema dell’antiriciclaggio e l’entrata in vigore, dal primo giugno di quest’anno, di un nuovo organismo giudiziario, l’EPPO, ossia la Procura europea che ha tra le sue materie di competenza il riciclaggio e i reati connessi.
È evidente che tutto questo accelererà dei meccanismi di maggiore omogeneizzazione a livello europeo e questa occasione deve essere colta insieme da notai e magistrati per avere dei modelli più omogenei e migliorare il sistema antiriciclaggio che è essenziale se si vuole garantire un futuro di legalità al Paese.
Gianfranco Donadio
Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Lagonegro
Si hanno meno riserve rispetto a questo corpo intermedio, che si ritiene in prevalenza utile alla causa. Sicuramente avrà dei costi e soprattutto richiederà un’intelligenza, perché non è una banca dati che sovrappone gli atti e li classifica o li indicizza, ma rappresenta qualcosa di più.
Il percorso è difficile, ma nella cultura dell’antiriciclaggio c’è il know how fornito da Gianos. Tale struttura è sicuramente diversa perché è organizzata sul front-office, però, introduce la prassi nella gestione degli algoritmi per l’evidenziazione standardizzata delle anomalie. Se si adotterà questo sistema, l’unica ricaduta forte sugli studi sarà quella del rifiuto dell’operazione e cioè, l’area del rischio si assottiglierà molto e si concentrerà sul rifiuto dell’atto che è una delle opzioni comportamentali previste, ma la struttura della segnalazione (di qui il precedente riferimento alla lett. c) dell’art. 97 che permette agli ordini professionali di attingere ad informazioni qualificate, perché attraverso quella banca dati si entra nello Sdi) non consentirà determinati tipi di attività al notaio. Si immagini un notaio che debba consultare l’archivio dello Sdi: non sarebbe possibile, perché occorrerebbe un membro dell’arma per fare determinati controlli. Invero, tale attività può essere svolta gradualmente da un organismo intermedio legittimato ad attingere alle notizie e in grado di sviluppare una tecnologia adeguata.
Le risorse ci sono e coloro che hanno ideato Gianos saranno sicuramente in grado di arricchire l’esperienza dell’organismo intermedio.
Resterà come problema l’area del rifiuto dell’operazione, ma per verificarsi tale ipotesi occorrerà prevedere un catalogo di tipologie di rischio immediato che potrà soccorrere in maniera positiva il notaio, perché quando vi sarà corrispondenza tra il rischio immediato tipologicamente evidenziato e quello si verifica in concreto, il rifiuto resta un’opzione. È noto, infatti, che le segnalazioni sospette, quasi sempre, seguono l’atto e non lo precedono, quindi anche dal punto di vista statistico l’area del rifiuto realisticamente sarà molto limitata.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Al dott. Cappiello l’arduo compito di concludere e tirare le fila del discorso su un tema su cui il Notariato è molto sensibile che è quello delle sanzioni e che, in realtà, si collega a tutti i discorsi fatti finora ed in particolare, rispetto al profilo del considerare il notaio un controllore piuttosto che un controllato, che è emerso finora in tutti gli interventi. Si richiede, inoltre, una riflessione riguardo alla conoscibilità delle sanzioni da parte del notaio che spesso finiscono in un limbo non noto e che rende difficile poi anche tarare la sensibilità del notaio di fronte a certi comportamenti e quindi, alle conseguenze che ne possono derivare.
Stefano Cappiello
Capo Direzione – Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Questo Convegno è molto importante e, del resto, si colloca in una serie di interlocuzioni che il Ministero ha intrapreso sia con il Consiglio Nazionale Notariato che con i relatori che partecipano alla Tavola Rotonda che sono, altresì, membri del Comitato Sicurezza finanziaria, incardinato presso la Direzione V del Dipartimento del Tesoro, la quale si occupa di prevenire oltre che sanzionare.
Considerato che alla Direzione V spetta principalmente il compito di irrogare le sanzioni, e pur non essendo questa la sede per illustrare il percorso che è stato fatto negli anni per migliorare il sistema sanzionatorio, si cercherà di dare un quadro della situazione attuale.
L’evoluzione del settore economico, la sua complessità, unitamente all’emergenza sanitaria che ha richiesto l’intervento dello Stato a sostegno dell’economia, rendono ineludibile l’utilizzo della tecnologia in materia di segnalazioni.
L’utilizzo delle analytics, delle machine learning e delle equazioni per lavorare una mole sempre crescente di informazioni è inevitabile e, in un certo senso, anche di supporto.
Pertanto, si ritiene che l’utilizzo della tecnologia sia indispensabile. La relazione del notaio spagnolo è stata molto interessante proprio perché indica la strada da percorrere, peraltro già condivisa con il Notariato. Al contempo si è fermamente convinti che la macchina non possa sostituirsi all’uomo ed a maggior ragione, a professionisti con una capacità giuridica così elevata come i notai.
Le tecnologie sono importanti perché aiuteranno il notaio a svolgere ancora meglio la fondamentale funzione di presidio e di supporto nel sistema dell’antiriciclaggio. È stato già ricordato che più del 95% delle segnalazioni provenienti da professionisti sono effettuate da notai e questo è motivo di grande apprezzamento.
Tali tecnologie forniranno un flusso di ritorno che consentirà ai notai di capire chi hanno davanti e peraltro, aiuteranno anche le autorità preposte ad accertare le violazioni. C’è massima disponibilità ad approfondire ulteriormente e valutare in quale misura recepire queste novità in delle norme primarie e quanto può essere invece realizzato attraverso l’autoregolamentazione.
Inoltre, è di fondamentale importanza il coordinamento europeo. Con la VI direttiva verrà introdotto un meccanismo di coordinamento europeo tra le Uif, e l’Italia, ha presentato una proposta in questo senso, perché di fronte ad una criminalità organizzata che agisce a livello europeo è fondamentale che l’integrazione delle Uif nazionali venga rafforzata e resa sempre più efficace.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Un tema che è di sicuro interesse in questa sede, è quello del sistema sanzionatorio e con particolare riferimento agli aspetti sul tema della conoscibilità delle sanzioni.
Stefano Cappiello
Capo Direzione – Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Negli ultimi tre anni, ossia da quando è stata recepita la IV direttiva AML, il sistema sanzionatorio è migliorato sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Si è passati da un sistema senza massimo edittale all’introduzione di un minimo ed un massimo e, guardando agli effetti, l’analisi giuridica ci dice che la sanzione media – non mediana – per i notai si è ridotta di oltre l’80% nell’ultimo triennio (si è passati da una media di 360.000 a 77.000 euro di sanzione). Dal punto di vista della proporzionalità v’è un minimo di 3.000 euro se la violazione non è qualificata, e in intervallo edittale da 30.000 a un massimo di 300.000 euro in caso di violazione qualificata dai parametri previsti dalla legge. È vero che si può arrivare anche ad una sanzione di un milione di euro quando c’è un vantaggio economico da parte del soggetto che ha omesso la segnalazione, ma ad oggi, questa ipotesi non si è mai verificata. Ciò non significa, in ogni caso, che non possano essere fatte delle riflessioni dal punto di vista della costituzionalità.
In relazione all’opportunità di affidare alla norma primaria piuttosto che a circolari amministrative la individuazione delle violazioni, si segnalano le critiche rispetto al fatto che il legislatore non ha definito con legge i concetti di violazione grave, ripetuta, sistematica e plurima. Dal punto di vista del Ministero, si è cercato di fare uno sforzo per dare il più possibile determinatezza ex ante ai destinatari della violazione con la circolare emanata a ridosso della riforma del sistema sanzionatorio, con la quale si è provveduto a definire questi concetti. Inoltre, con la prossima rivisitazione della circolare, si provvederà a delineare ancora meglio i profili di certezza e di rule of law che possono essere migliorati. E tutto ciò potrà avvenire in una dialettica con la classe notarile.
In merito alla conoscibilità, si rileva che già da qualche mese i provvedimenti sanzionatori vengono trasmessi al CNN, specialmente quelli che hanno un valore aggiunto in termini di banca dati e standardizzazione di fattispecie di violazione. Tale attività è agli inizi, ma c’è l’intenzione di proseguire su questo solco.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
C’è un po’ di sorpresa per l’importo della sanzione media che ha colpito i notai, perché 77.000 euro non è un importo proprio irrilevante, anzi. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione sarebbero di grande interesse degli ulteriori chiarimenti.
Stefano Cappiello
Capo Direzione – Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali, Ministero dell’Economia e delle Finanze
I concetti di “eccessivo” e “contenuto” sono sempre relativi ed è per questo che si è fatto riferimento ai concetti di media e di mediana, infatti il valore medio a volte può fornire una rappresentazione distorta.
Ciò premesso, le sanzioni vanno rapportate alla gravità delle condotte e il dato che più rileva è sicuramente quello che da una media di 360.000 euro di importo della sanzione, si è passati in un triennio a 77.000, il che conferma che un adeguamento riguardo alla proporzionalità e alla gradualità è avvenuto.
È indubbio che il dato appena fornito è sintomatico di un miglioramento oggettivo della situazione.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Sarà molto utile avviare un percorso congiunto sotto questo profilo, sia in relazione ai dati appena illustrati che alla rilevante riduzione della media degli importi delle sanzioni, dove – come già specificato – si può ben verificare, tra l’altro, una rappresentazione distorta della realtà.
Nel confronto reciproco sarebbe anche interessante valutare quanto l’irrogazione delle sanzioni adottate nel tempo, trovi effettiva applicazione anche davanti alla magistratura, per poterne calibrare la futura evoluzione. Questo tipo di collaborazione tra Notariato e Mef sarebbe sicuramente importante.
Stefano Cappiello
Capo Direzione – Dirigente Generale, Direzione Sistema Bancario e Finanziario – Affari legali, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Solo una precisazione: nell’ambito della escursione tra i 30.000 euro e i 300.000 euro - intervallo edittale previsto per la violazione “qualificata” dai parametri legislativi, l’importo medio di 77.000 si colloca nel primo quartile.
C’è una ripartizione tra potere legislativo ed esecutivo e se il legislatore ha determinato una escursione della sanzione così ampia, non si può che constatare che la media che è stata applicata per i notai è relativamente bassa.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Interviene ora il Generale Arbore.
Giuseppe Arbore
Capo III Reparto “Operazioni”, Comando Generale, Guardia di Finanza
Solo delle brevi notazioni che vogliono trasmettere serenità e tranquillità nei confronti dei notai che rappresentano degli alleati delle forze in campo per contrastare il riciclaggio.
Se da un lato la GdF fruisce dei dati trasmessi dai notai, questi ultimi sono allo stesso tempo sottoposti alla vigilanza, in quanto soggetti obbligati. In questi anni la GdF ha cercato di trasferire le stesse logiche sottese al controllo fiscale a quelle utilizzate nei confronti dei soggetti obbligati.
Ciò significa che l’intervento della GdF non è casuale, ma è preceduto da un’attenta analisi di rischio del soggetto obbligato, in relazione alla considerazione di categorie professionali più esposte in un determinato periodo storico ad essere utilizzate come strumento di riciclaggio, ovvero, perché in possesso di elementi di rischio specifico su un determinato soggetto.
Il Protocollo che si vuole stipulare per l’accesso al data warehouse va anche nella direzione della più corretta individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.
In tutto il 2020 sono stati effettuati soltanto 25 interventi nei confronti dei notai – numero sicuramente inferiore agli anni precedenti a causa della pandemia – che è un numero assai ridotto nel panorama degli interventi che intervengono in questo settore.
La logica non è quella di voler a tutti i costi trovare una violazione, ma evidentemente il sistema di selezione che viene utilizzato è corretto e sarà ulteriormente affinato anche con la collaborazione tra la Guardia di finanza e l’organismo di autoregolamentazione dei notai.
Il fatto di aver mutuato l’approccio utilizzato in ambito fiscale in questo settore, determina l’esaltazione del contraddittorio. Nei manuali operativi è previsto che il contraddittorio sia incentivato da parte dei militari e che, inoltre, esso sia verbalizzato a garanzia della qualità dell’intervento della GdF. Infatti, se la verbalizzazione è conseguente ad un serrato e sereno contraddittorio, evidentemente, il quadro probatorio è più corposo e sostanziale.
In questo senso, c’è interesse da parte della GdF di far parte del confronto sull’esito giudiziale delle sanzioni comminate, perché conoscere le vicende finali di tali fattispecie consente di calibrare meglio gli interventi ispettivi.
Giulio Biino
Notaio in Torino, Consigliere Nazionale del Notariato
Si conclude questa Tavola rotonda con profonda soddisfazione e porgendo un sincero ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti. È stato fatto un approfondimento sicuramente proficuo. Occasioni di questo tipo dovranno ripetersi con una certa frequenza, perché avere seduti al tavolo tutti gli attori di questo sistema, che è cruciale nella vita del Paese, è importantissimo per i notai come per tutti gli altri protagonisti.
Il confronto, con l’analisi dei vari profili e dei vari aspetti è di estrema utilità.
Gli ulteriori quesiti formulati dai notai verranno eventualmente sottoposti successivamente ai relatori che, dati i loro impegni, hanno fatto sì che questa occasione sia stata già estremamente produttiva.
In conclusione sarà trasmesso l’intervento conclusivo registrato del Prof. Luciani, Professore ordinario di Diritto pubblico all’Università “La Sapienza” di Roma, che ha per titolo “La normativa antiriciclaggio al cospetto della Costituzione”.
Il prof. Luciani ha preparato un intervento interessantissimo che sicuramente potrà essere oggetto di ulteriori riflessioni nei prossimi incontri.
*Trascrizioni autorizzate degli interventi al Convegno “Rule of law e normativa antiriciclaggio. Il presente e il futuro dell’antiriciclaggio spiegati bene” organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato. Diretta streaming 15 aprile 2021.