Le variegate normative nazionali in materia di antiriciclaggio
Scopo di questa breve relazione è di illustrare il frutto di un lavoro di confronto con gli altri Paesi Europei facenti parte del Cnue[[1]].
All’inizio dell’estate 2020 abbiamo rivolto ai notariati dei paesi facenti parte del Cnue una serie di domande per cercare di meglio comprendere come si declinano gli obblighi antiriciclaggio nei confronti dei notai fuori dall’Italia ed, in particolare, per cercare di capire se il nostro sistema sia o meno in linea con gli altri per quanto riguarda, soprattutto, i sistemi di controllo delle autorità nei confronti dei notai e per modalità e importo delle sanzioni comminate.
Una precisazione prima di entrare nel merito: non tutti i notariati hanno risposto alle nostre domande (per esempio non hanno risposto, e sarebbe invece stato molto interessante avere quelle risposte, Estonia, Malta e Lussemburgo) e, in alcuni casi, anche quelli che hanno risposto lo hanno fatto in maniera molto sintetica e non del tutto chiara.
La prima cosa da tenere a mente è che la normativa di riferimento è la medesima per tutti i Paesi oggetto dell’indagine[[2]].
Tuttavia, nonostante la medesima normativa europea di partenza, nel recepirla i legislatori dei diversi Paesi hanno declinato gli obblighi in materia di antiriciclaggio in maniera non omogenea.
Regole tecniche
La prima domanda ha avuto lo scopo di capire se ci sono altri Paesi, oltre all’Italia, che hanno demandato agli organismi di autoregolamentazione[[3]] di disciplinare con Regole tecniche l’applicazione della normativa.
In alcuni Paesi, esattamente come da noi, gli organismi di autoregolamentazione sono stati delegati dal legislatore ad integrare la normativa primaria (scritta per rivolgersi a destinatari eterogenei), per il tramite di Regole tecniche.
Questi Paesi sono Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Ungheria.
In altri Paesi, invece, gli organismi di autoregolamentazione hanno emesso documenti con valenza probabilmente diversa (si ritiene analoga alle nostre vecchie linee guida): in Olanda, ad esempio, sono state emanate linee guida e in Francia il Conseil Supérior du Notariat ha emanato circolari, convenzioni e guide.
In altri Paesi, come Germania e Portogallo, all’epoca della nostra richiesta ancora pareva non esistere alcun documento in tal senso.
Funzioni di controllo sui soggetti obbligati da parte degli organismi di autoregolamentazione
Altra questione di rilievo è capire se gli organismi di autoregolamentazione hanno, oltre al potere di integrare con norme regolamentari la normativa primaria, anche funzioni di controllo sui soggetti obbligati.
In alcuni Paesi hanno questa funzione e, quindi, il controllo è, per così dire, “domestico”. Questi Paesi sono: Ungheria, Spagna, Romania, Repubblica Ceca, Francia (dove le ispezioni sono commissionate dal Conseil Supérior du Notariat), Belgio e Austria (dove, oltre al potere di controllo, l’organismo di autoregolamentazione ha anche potere sanzionatorio).
In alcuni Paesi, invece, il controllo è affidato ad un soggetto terzo rispetto sia all’ispezionato, sia a chi deve emettere la sanzione. In particolare, in Germania, il controllo è affidato alla magistratura.
In altri Paesi, infine, il controllo è effettuato da un soggetto evidentemente non imparziale. Questo succede in Olanda, in cui è competenza del Dutch AML (Anti-Money Launderingand) supervisor for notaries, unitamente al Ministero delle finanze, e in Italia, dove la competenza è del Mef.
Ispezioni antiriciclaggio
Altro aspetto che interessava approfondire è come si attuano le ispezioni antiriciclaggio nei diversi Paesi europei.
In alcuni Paesi le ispezioni sono programmate e periodiche (e sono per lo più effettuate da organi interni). Questi Paesi sono: Belgio, Germania e Repubblica Ceca, Paesi tutti in cui le ispezioni avvengono in media ogni tre anni; Ungheria, con ispezioni in media ogni quattro anni; Francia, con ispezioni una volta all’anno.
In alcuni Paesi le ispezioni sono sostanzialmente episodiche: in Portogallo sono casuali o originate da motivi disciplinari; in Croazia sono state effettuate 96 ispezioni in cinque anni; in Olanda vengono effettuate circa 10/15 ispezioni all’anno; in Spagna, negli ultimi anni, sono state effettuate 82 ispezioni in presenza e 2723 per via telematica.
Per quanto riguarda l’Italia, non abbiamo contezza del numero di ispezioni effettuate ogni anno dei confronti dei notai.
Adeguata Verifica
Un’altra delle domande che abbiamo posto è: come si attua nei diversi Paesi l’adeguata verifica? – In quasi tutti i Paesi l’adeguata verifica si declina con modalità simili alla nostra.
Fanno eccezione alcuni Paesi, e precisamente:
– Austria, in cui l’adeguata verifica viene svolta solo per le persone giuridiche;
– Polonia e Olanda, in cui l’adeguata verifica si attua secondo procedure definite dal singolo notaio;
– Germania, in cui le società straniere, per poter effettuare acquisti, devono iscriversi nel registro UBO (Ultimate Beneficial Owner).
In alcuni Paesi l’adeguata verifica deve essere svolta solo se il valore dell’operazione supera una determinata cifra; per esempio, in Belgio: solo se si tratta di un’operazione di valore pari o superiore a 10.000,00 euro.
Limitazioni all’uso del denaro contante
Importante, oltre che per fare un confronto, anche per sapere come eventualmente gestire pagamenti regolati all’estero da soggetti esteri, è capire se anche gli altri Paesi europei hanno previsto limitazioni nell’uso del denaro contante[[4]].
Ci sono Paesi che hanno previsto limitazioni all’uso del denaro contante, ma, come si vedrà appresso, le soglie individuate sono differenti e differenti sono anche i casi in cui queste limitazioni si applicano.
In Bulgaria il limite è di 5.000,00 euro, in Repubblica Ceca, Romania e Croazia di 10.000,00 Euro e in Olanda è di 2.500,00 euro.
In Belgio il limite è di 3.000,00 euro; tuttavia, per le vendite di beni immobili non è ammesso nessun pagamento in contanti, mentre le operazioni tra privati o quelle regolate tramite istituti di credito non hanno limitazioni all’uso del contante.
In Francia il limite è di 3.000,00 euro; per gli atti autentici soggetti a pubblicità immobiliare, oltre questa soglia il pagamento deve essere fatto obbligatoriamente con bonifico; il pagamento in contanti tra privati è consentito fino a 1.000,00 euro (aumentati a 15.000,00 euro se il domicilio fiscale del debitore è all’estero e se si tratta di spesa personale).
In Portogallo è di 3.000,00 euro, elevato a 10.000,00 euro nel caso di persone fisiche non residenti e a condizione che non operino in qualità di imprenditori o commercianti.
In altri Paesi, invece, questi limiti non ci sono (ad esempio in Austria e Ungheria). In Germania non sono previsti limiti, ma il notaio deve segnalare pagamenti sopra i 10.000,00 euro e i pagamenti per contanti sono indice di anomalia.
Elenchi Persone Politicamente Esposte (PEP)
Con la attuale formulazione della norma italiana di riferimento in materia di AR (d.lgs. n. 231 del 2007), sarebbe indispensabile un registro consultabile delle PEP.
Tuttavia, allo stato, questo registro in Italia non esiste[[5]]; quindi, per il soggetto obbligato, la dichiarazione del cliente è l'unica modalità concretamente utilizzabile per tale controllo. Il notaio, quindi, non può fare altro che acquisire la dichiarazione scritta dal cliente circa l’insussistenza della qualifica di PEP o di rapporti con PEP.
Dalle risposte che abbiamo ricevuto, questi registri sembrano esistere in Spagna, Romania, Olanda e Portogallo (dove le informazioni sono gestite dalla Polizia e dall’Autorità Giudiziaria).
Nella maggior parte degli altri Paesi, invece, non risultano essere stati istituiti[[6]].
Registro Titolari Effettivi
Le finalità del Registro UBO[[7]] sono principalmente le seguenti:
– prevenire l'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
– offrire maggiore trasparenza su chi tiene realmente le redini di una società, in modo da rendere più difficile nascondere i crimini finanziari ed economici dietro persone giuridiche;
– permettere alle persone e alle società di prendere decisioni più informate sui propri partner commerciali, grazie alla trasparenza sugli assetti proprietari che il registro garantisce.
Quali Paesi hanno istituito il registro UBO?
La maggior parte dei Paesi esaminati ha già istituito il Registro UBO, e precisamente: Germania, Grecia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Olanda, Polonia, Austria, Irlanda, Belgio e Lussemburgo.
Da questa disamina si può evidenziare che alcuni Paesi hanno messo a disposizione dei soggetti obbligati maggiori strumenti di controllo (ad esempio il registro UBO) e magari attuano un numero ridotto di ispezioni o lo fanno attraverso il c.d. controllo “domestico”. Il nostro legislatore ha, invece, scelto l’approccio opposto.
NOTE
[1] Come noto, il Cnue è la Conferenza dei Notariati dell'Unione europea ed è un organismo ufficiale e rappresentativo della professione notarile presso le istituzioni europee. Comprende 22 organizzazioni notarili nell'Unione europea.
[2] Quarta direttiva UE (n. 2015/849) e quinta direttiva UE (n. 2018/843).
[3] Gli organismi di autoregolamentazione sono gli organismi esponenziali della categoria: nel nostro caso il Consiglio Nazionale del Notariato.
[4] Si ricorda che questa elencazione fa stato alla normativa vigente al momento in cui sono state poste le domande ai Paesi facenti parte del Cnue e, quindi, alla prima metà del 2020.
[5] Nonostante la quinta direttiva sottolinei l'importanza che gli Stati membri creino le banche dati relative alle Persone Politicamente Esposte (PEP).
[6] Si ricorda che questa elencazione fa stato alla normativa vigente al momento in cui sono state poste le domande ai Paesi facenti parte del Cnue e, quindi, alla prima metà del 2020.
[7] Ultimate Beneficial Owner: beneficiario (titolare) effettivo di una società.